CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 43375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] CALABRIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2024 del TRIBUNALE di PALMIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata relativamente al trattamento sanzionatorio. udito il difensore d'ufficio Avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Palmi, in composizione monocratica, con sentenza del 9 gen- naio 2024, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed euro 900 di multa in quanto riconosciutolo colpevole del reato p. e p. dagli artt. 56, 110, 624 e 625 cod. pen. perché in concorso morale e materiale con [OSCURATO:PERSONA] (la cui posizione è stata stralciata per ragioni proce- durali), ponevano in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a imposses- sarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore, al fine di trarne profitto per sé o per altri: in particolare forzando in orario notturno una porta in vetro dell'esercizio commerciale "LING ", ubicato in via Nazionale 111 del comune di [OSCURATO:PERSONA], si introducevano all'interno, ove prelevavano dagli scaffali>, merce di vario genere (tra cui oggetti di abbigliamento, orologi braccialetti, vetri di ricambio per cellulari) che riponevano all'interno di un trolley al fine di asportarli. Evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà, in quanto la forzatura della porta faceva scattare il sistema di allarme e pertanto sul posto sopraggiun- geva la [OSCURATO:PERSONA] SORBILLI Domenico, in servizio presso l'Istituto di Vigi- lanza privata "Sicurpiana", che metteva in fuga il NIAKATE ed il DIARRA, i quali venivano poco dopo intercettati da una pattuglia del N.O.R. Sezione Radiomobile della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose e su cose esposte per necessità alla pubblica fede. Commesso in [OSCURATO:PERSONA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Avverso tale provvedimento ha interposto appello il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], lamentando che la pronuncia emessa dal giudice è da ritenersi errata per quanto attienesila quantificazione della pena, perché la stessa è stata determinata al di sotto del minimo edittale. Nel caso di specie, infatti, sono specificamente contestate (e non risultano escluse) due circo- stanze aggravanti, ex art. 625, ovvero la n. 2 (violenza sulle cose) e la n. 7 (furto commesso su cosa esposta per necessità alla pubblica fede). E in presenza di due circostanze aggravanti, l'art. 625, ultimo comma, cod. pen. prevede una pena mi- nima di anni tre di reclusione, che pur ridotta di due terzi nella massima estensione possibile per la fattispecie tentata, non può essere inferiore ad un anno di reclu- sione, da individuarsi quale pena minima legale a fronte dei mesi sei di reclusione che sono, stati determinati dal Giudice di prime cure. Per questi motivi, visti gli artt.593 bis e 605 cod. proc. pen. ha chiesto, in riforma della sentenza, di rideterminare la pena nei limiti di legge.La Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che, trattandosi di sentenza di condanna che non modifica la qualificazione giuridica del fatto, non esclude cir- costanze ad effetto speciale e non stabilisce una pena diversa da quella ordinaria del reato, la stessa è inappellabile dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 593, comma 1, cod. proc. pen. ha trasmesso l'impugnazione a questa Corte ai sensi dell'articolo 568, comma 5. cod. proc. pen. 3. Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Ed invero, dalla motivazione della sentenza impugnata non si evince l'esclu- sione delle circostanze aggravanti di cui al capo d'imputazione e nemmeno il rico- noscimento di qualsivoglia circostanza attenuante. La stringata motivazione sulla pena è la seguente: «Passando al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, in applicazione dei criteri di commisurazione della pena di cui agli artt.133 e 133 bis c.p., pena congrua si stima una pena pari al minimo edittale, di mesi sei di reclusione ed € 900,00 di multa». Il furto pluriaggravato all'epoca dei fatti, come oggi, era punito con la reclu- sione da tre a dieci anni e con la multa da 206 a 1549 euro. E anche applicando la massima diminuente di due terzi prevista per il tentativo la pena detentiva minima, pertanto, non poteva andare al di sotto di anni uno di reclusione. Ritiene, tuttavia, il Collegio che, ancorché la sentenza impugnata faccia rife- rimento al minimo della pena, seppur erroneamente individuato, alla rettifica non possa provvedere direttamente questa Corte di legittimità in quanto la correzione della pena è strettamente collegata alla valutazione discrezionale in ordine alla concedibilità, per la seconda volta, alla luce del necessario mutare del quantum della pena, della sospensione condizionale della stessa. 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitata- mente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tri- bunale di Palmi, in diversa persona fisica. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Pal