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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24313/2025

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A [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] IANNELLO Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e A d. 08 / 07/2025 C .

C . dott.Paolo PORRECA Consiglier e R.G. n. 21841 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21841del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 0404740652), in persona delliquidatore, legale rappresentante pro tempore, Car- mine Francione rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNDNTN 78E14 A091C ) -ricorrentein via principale- -resistenteal ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore , legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- -ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 392/2023, che si afferma pubblicatain data 21 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nella cui Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 posizione è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittima iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà.

La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Salerno, che ha condannato l’ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore della società attrice, liquidati in € 5.000,00, comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre ac- cessori successivi.

La Corte d’a ppello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello avanzato in via principale della società attrice che quello avanzato in via incidentale dell’ente convenuto.

Ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di seimo- tivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. .

La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Ricorso incidentale Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle En- trate -Riscossione denunzia « Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., in conse- guenza del travisamento della prova».

Il ricorso incidentale, avente ad oggetto la contestazione della stessa illegittimità dell’iscrizione ipotecaria che ha determinato i danni lamentati dalla società attrice, assume valore logica- mente pregiudiziale rispetto alle censure di cui al ricorso Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 principale, aventi ad oggetto la determinazione del danno e, pertanto, va esaminato per primo.

Esso è inammissibile.

Secondo l’amministrazione ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto «dimostrata l’illegittimità dell’iscrizione ipote- caria asseritamente avvenuta in danno della ricorrente e, con- seguentemente», rigettato « le avverse eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse ad agire» sulla base di una erronea valutazione delle prove, in quanto, a suo dire, dall’esame dei documenti prodotti emergeva che «l’iscrizione ipotecaria ese- guita dall’Agente della Riscossione, pur avendo interessato per errore la ormai soppressa ed inesistente particella n. 144, tut- tavia, ricadeva di fatto sulla porzione di terreno rimasta in pro- prietà a [OSCURATO:PERSONA]» e non sugli immobili acquistati dalla so- cietà attrice.

Si tratta di contestazioni che hanno ad oggetto accertamenti di fatto operati dalla Corte d’appello, fondati sulla valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede.

Deve, d’altra parte, certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove, tale da costituire viola- zione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta una svista con- cernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il pro- cesso di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presuppo- sti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in propo- sito, Cass., Sez.

U, Sentenza n. 5792 del 5/03/2024). 2.Ricorso principale 2.1Con il primo motivo del ricorso principale la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denunzia «Omesso esame su un punto decisivo della controversia –violazione dell’art. 115 - 116 cpc, in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc».

Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 Con il secondo motivo denunzia «Omesso esame su un punto decisivo della controversia –art. 360 comma 1, n. 5».

Con il terzo motivo denunzia «Omessa e insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5».

Con il quarto motivo denunzia «Nullità della sentenza per vio- lazione dell’art. 132, n 4 cpc, in relazione all’art. 360, 1 comma, n 5 cpc». 2.1.1I primi quattro motivi del ricorso principale sono connessi giuridicamente e logicamente e possono, quindi, essere esami- nati congiuntamente.

Essi sono inammissibili. 2.1.2La società ricorrente contesta la valutazione delle prove operata dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che , contrariamente a quanto affermato da quest’ultima,gli elementi istruttori for- niti (e, tra questi, la consulenza tecnica di parte, oltre alle ri- sultanze della prova per testi e agli altri documenti prodotti) dimostravano pienamente la sussistenza dei danni allegati, in misura superiore all’importo liquidato dai giudici di merito. 2.1.3 [OSCURATO:PERSONA], come già il Tribunale in primo grado, ha ritenuto non sufficientemente provati i danni non patrimo- niali allegati dalla società attrice, mentre, con riguardo ai danni patrimoniali, ha ritenuto insufficiente la prova del nesso di causa tra l’iscrizione illegittima dell’ipoteca e la dedotta impos- sibilità della vendita dei fabbricati realizzati sul terreno acqui- stato dalla stessa società attrice, essendo stata dimostrata, in- vece, esclusivamente una generica difficoltà nella commercia- bilità dei predetti fabbricati, in relazione alla quale è stata ope- rata una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di € 5.000,00, all’attualità. 2.1.4Orbene, in primo luogo, le censure di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sonoammissibili in caso di cd.

Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 doppia decisione conforme nel giudizio di merito, certamente sussistente nella specie in relazione alle questioni controverse, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., disposizione abrogata, ma sostanzialmente oggi trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c..

La stessa censura di omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversianon è più pre- vista come ammissibile motivo a fondamento del ricorso per cassazione dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formula- zione attualmente vigente ed applicabile nella fattispecie, ra- tione temporis. 2.1.5Va, poi, senz’altro escluso che la motivazione a sostegno della decisione impugnata possa considerarsi meramente ap- parente ovvero insanabilmente contraddittoria sul piano logico: essa, al contrario, risulta certamente adeguata e, comunque, rispettosa del cd. minimo costituzionale, onde è del tutto infon- data anche la censura di violazione dell’art. 132, n.4, c . p . c .. 2.1.6Per ogni altro profilo, è sufficiente rilevare che le censure formulate con i motivi di ricorso in esame si risolvono, all’evi- denza, in una contestazione della valutazione delle prove ope- rata dalla Corte d’appello, valutazione sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede.

Quelle di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultano, d’altra parte,effettuate con la necessaria specificità, in confor- mità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di que- sta Corte(cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 5/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, non massimata sul punto; Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020: «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia ope- rato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribui- sce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legitti- mitàsui vizi di motivazione»).

Nella sostanza, in definitiva, la ricorrente contesta accertamenti di fatto operati dai giudici di merito sulla base di adeguata mo- tivazione, non censurabile nella presente sede, e chiede una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.2Con il quinto motivo si denunzia «Violazione ed errata ap- plicazione dell’art. 96, commi 1-2, c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5 cpc».

Il motivo è inammissibile.

Esso ha ad oggetto la statuizione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto inammissibile il gravame avverso la sentenza di primo grado, avanzato dalla società ricorrente “in relazione all’art. 96 c.p.c.”, sulla base della seguente motivazione: «l’ipo- tesi dedotta che rientra nel secondo comma va collegata a quella del primo comma e non a quella del terzo comma che può essere disposta di ufficio.

Questo ragionamento è impor- tante perché la Corterileva che la domanda ex art. 96 cpc non è stata mai proposta in primo grado dalla società [OSCURATO:PERSONA]- metria che, invece, avrebbe potuto far valere in appello per la Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 prima volta una simile azione solo per condotte temerarie suc- cessive alla sentenza di primo grado».

La Corte d’appello , nella sostanza, ha ritenuto che, nel corso del giudizio di primo grado, non fosse stata avanzata una spe- cifica domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., da ricollegarsi a quella prin- cipale per l’illegittima iscrizione ipotecaria (di per sé, evidente- mente, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c.), oltre a non essere stata proposta una specifica richiesta di condanna della controparte, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ha ritenuto, del resto, superflua, essendo tale ultima condanna possibile anche di ufficio.

Ha, pertanto, dichiarato inammissibile, sul punto, l’appello della società attrice.

Quest’ultimacontesta l’indicata statuizione, sostenendo che « la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è incorsa in una grave omissione in- vero la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il risarcimento dei danni, ex art. 96 cpc, fin dal primo grado del giudizio; in particolare è stato espressamente richiesto nella memoria ex art. 183 cpc depositatadel 17\10\ 12 … … ».

A sostegno di tale contestazione, non richiama, peraltro, in modo puntuale e completo, né il contenuto degli atti del giudizio di primo grado,né quelli del giudizio di appello (e, in partico- lare, quellodell’atto di appello, con specifico riguardo all’effet- tivo contenuto dell’impugnazione in relazione alle domande eventualmente già avanzate ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), cioè degli atti sui quali fonda le sue censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La ricorrente si limita, in proposito, ad affermare del tutto ge- nericamente, di avere “reiterato”, in secondo grado, «la richie- sta di risarcimento dei danni, ex art. 96 cpc» (senza neanche specificare a quale delle fattispecie previste dai vari commi di tale norma facesse riferimento tale domanda) e richiama le Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 conclusioni contenute in una memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. nel giudizio di primo grado, contenenti, a suo dire, la richiesta di condanna della controparteper «responsa- bilità processuale aggravata, ex art 96 cpc, perché ha resistito in giudizio in mala fede e colpa grave,negando di aver iscritto ipoteca sulle particelle di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl».

Tale richiamo appare, invero, eccessivamente generico.

Esso di certo non consente di valutare adeguatamente l’oggetto effettivo delle domande proposte in primo grado, in relazione alle diverse fattispecie previste dai primi tre commi dell’art. 96 c.p.c.,tenuto anche conto che la domanda principale aveva ad oggetto, di per sé, proprio una fattispecie riconducibilealla pre- visione di cui all’art. 96 comma 2, c.p.c. e che quella di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., richiede l’allegazione e la prova dei danni derivanti dall’illegittima condotta processuale della con- troparte, nella specie neanche prospettati nel ricorso.

Né vi è, nel ricorso, un adeguato e specifico richiamo del contenuto dell’eventuale decisione del giudice di primo grado in ordine alle suddette domande e del l’effettivo contenuto e oggetto delle censure svolte in sede di appello con riguardo a tale ultima de- cisione.

Stante il rilevato difetto di specificità del motivo in esame,esso va dichiarato inammissibile. 2.3Con il sesto motivo si denunzia «Violazione ed errata appli- cazione dell’art. 96 comma 3 -assoluto difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5».

Il motivo è infondato.

Come già chiarito, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non fosse stata proposta dalla società attrice, in primo grado, una speci- fica domanda di condanna della parte soccombente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., domandache ha ritenuto, del re- sto, superflua, essendo tale condanna possibile anche di ufficio e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile il motivo di Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 appello avanzato dalla società ricorrente “in relazione all’art. 96 c.p.c.”.

Tanto è sufficiente per escludere il dedotto vizio di assoluto di- fetto di motivazione, in relazione alla statuizione censurata.

D’altronde, pare emergere, dal complesso della motivazione del provvedimento impugnato, che l’eventuale responsabilità pro- cessuale aggravata dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., è stata, almeno implicitamente , esclusa dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha confermato la decisione di primo grado di solo parziale accoglimento della domanda in origine proposta(in misura sensibilmente inferiore al domandato), ri- gettando l’appello della società attricee compensando le spese del giudizio di secondo grado.

In ogni caso, è assorbente, in proposito, il rilievo (da intendersi anche eventualmente, per quanto possa occorrere, quale inte- grazione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., essendo comunque conforme a diritto il suo dispositivo finale) per cui, effettivamente, l’esito del giudizio e le stesse ragioni poste a fondamento delle difese dell’ente convenuto sono tali da escludere in radice edin modo palese la sussistenza dei presupposti di siffatt a fattispecie di responsabilità processuale aggravata (ciò che del resto può dirsi anche in relazione a quella di cui al comma 1 del medesimo art. 96 c.p.c., oggetto del precedente motivo di ricorso). 3.È dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R.

Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 30 maggio 2002 n. 115, sia in relazione al ricorso principale che a quello incidentale.

P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente uf

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] IANNELLO Consiglier e dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott.Giuseppe CRICENTI Consiglier e A d. 08 / 07/2025 C . C . dott.Paolo PORRECA Consiglier e R.G. n. 21841 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21841del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (C.F.: 0404740652), in persona delliquidatore, legale rappresentante pro tempore, Car- mine Francione rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MNDNTN 78E14 A091C ) -ricorrentein via principale- -resistenteal ricorso incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore , legale rappre- sentante pro tempore rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- -ricorrente in via incidentale- per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Salerno n. 392/2023, che si afferma pubblicatain data 21 marzo 2023; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 luglio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha agito in giudizio nei confronti dell’agente della riscossione [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (nella cui Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 posizione è poi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione) per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito dell’illegittima iscrizione ipotecaria eseguita su un immobile di sua proprietà. La domanda è stata solo parzialmente accolta dal Tribunale di Salerno, che ha condannato l’ente convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali, in favore della società attrice, liquidati in € 5.000,00, comprensivi di interessi e rivalutazione, oltre ac- cessori successivi. La Corte d’a ppello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado, rigettando sia l’appello avanzato in via principale della società attrice che quello avanzato in via incidentale dell’ente convenuto. Ricorre la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di seimo- tivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate –Riscossione, che propone a sua volta ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . La ricorrente[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Ricorso incidentale Con l’unico motivo del ricorso incidentale, l’Agenzia delle En- trate -Riscossione denunzia « Violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4) c.p.c., in conse- guenza del travisamento della prova». Il ricorso incidentale, avente ad oggetto la contestazione della stessa illegittimità dell’iscrizione ipotecaria che ha determinato i danni lamentati dalla società attrice, assume valore logica- mente pregiudiziale rispetto alle censure di cui al ricorso Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 principale, aventi ad oggetto la determinazione del danno e, pertanto, va esaminato per primo. Esso è inammissibile. Secondo l’amministrazione ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ritenuto «dimostrata l’illegittimità dell’iscrizione ipote- caria asseritamente avvenuta in danno della ricorrente e, con- seguentemente», rigettato « le avverse eccezioni di difetto di legittimazione e di interesse ad agire» sulla base di una erronea valutazione delle prove, in quanto, a suo dire, dall’esame dei documenti prodotti emergeva che «l’iscrizione ipotecaria ese- guita dall’Agente della Riscossione, pur avendo interessato per errore la ormai soppressa ed inesistente particella n. 144, tut- tavia, ricadeva di fatto sulla porzione di terreno rimasta in pro- prietà a [OSCURATO:PERSONA]» e non sugli immobili acquistati dalla so- cietà attrice. Si tratta di contestazioni che hanno ad oggetto accertamenti di fatto operati dalla Corte d’appello, fondati sulla valutazione delle prove e sostenuti da adeguata motivazione, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindacabile nella presente sede. Deve, d’altra parte, certamente escludersi la sussistenza di una ipotesi di cd. travisamento delle prove, tale da costituire viola- zione dell’art. 115 c.p.c.: non è, infatti, dedotta una svista con- cernente il fatto probatorio in sé, contestandosi, al più, il pro- cesso di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, peraltro al di fuori dei presuppo- sti di cui all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, c.p.c. (cfr., in propo- sito, Cass., Sez. U, Sentenza n. 5792 del 5/03/2024). 2.Ricorso principale 2.1Con il primo motivo del ricorso principale la società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. denunzia «Omesso esame su un punto decisivo della controversia –violazione dell’art. 115 - 116 cpc, in rela- zione all’art. 360 comma 1 n. 5 cpc». Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 Con il secondo motivo denunzia «Omesso esame su un punto decisivo della controversia –art. 360 comma 1, n. 5». Con il terzo motivo denunzia «Omessa e insufficiente motiva- zione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 comma 1, n. 5». Con il quarto motivo denunzia «Nullità della sentenza per vio- lazione dell’art. 132, n 4 cpc, in relazione all’art. 360, 1 comma, n 5 cpc». 2.1.1I primi quattro motivi del ricorso principale sono connessi giuridicamente e logicamente e possono, quindi, essere esami- nati congiuntamente. Essi sono inammissibili. 2.1.2La società ricorrente contesta la valutazione delle prove operata dalla [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che , contrariamente a quanto affermato da quest’ultima,gli elementi istruttori for- niti (e, tra questi, la consulenza tecnica di parte, oltre alle ri- sultanze della prova per testi e agli altri documenti prodotti) dimostravano pienamente la sussistenza dei danni allegati, in misura superiore all’importo liquidato dai giudici di merito. 2.1.3 [OSCURATO:PERSONA], come già il Tribunale in primo grado, ha ritenuto non sufficientemente provati i danni non patrimo- niali allegati dalla società attrice, mentre, con riguardo ai danni patrimoniali, ha ritenuto insufficiente la prova del nesso di causa tra l’iscrizione illegittima dell’ipoteca e la dedotta impos- sibilità della vendita dei fabbricati realizzati sul terreno acqui- stato dalla stessa società attrice, essendo stata dimostrata, in- vece, esclusivamente una generica difficoltà nella commercia- bilità dei predetti fabbricati, in relazione alla quale è stata ope- rata una liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c., nella misura di € 5.000,00, all’attualità. 2.1.4Orbene, in primo luogo, le censure di omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sonoammissibili in caso di cd. Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 doppia decisione conforme nel giudizio di merito, certamente sussistente nella specie in relazione alle questioni controverse, ai sensi dell’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., disposizione abrogata, ma sostanzialmente oggi trasfusa nel comma 4 dell’art. 360 c.p.c.. La stessa censura di omessa, insufficiente o contraddittoria mo- tivazione su un punto decisivo della controversianon è più pre- vista come ammissibile motivo a fondamento del ricorso per cassazione dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., nella formula- zione attualmente vigente ed applicabile nella fattispecie, ra- tione temporis. 2.1.5Va, poi, senz’altro escluso che la motivazione a sostegno della decisione impugnata possa considerarsi meramente ap- parente ovvero insanabilmente contraddittoria sul piano logico: essa, al contrario, risulta certamente adeguata e, comunque, rispettosa del cd. minimo costituzionale, onde è del tutto infon- data anche la censura di violazione dell’art. 132, n.4, c . p . c .. 2.1.6Per ogni altro profilo, è sufficiente rilevare che le censure formulate con i motivi di ricorso in esame si risolvono, all’evi- denza, in una contestazione della valutazione delle prove ope- rata dalla Corte d’appello, valutazione sostenuta da adeguata motivazione, non meramente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico e, come tale, non sindacabile nella presente sede. Quelle di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non risultano, d’altra parte,effettuate con la necessaria specificità, in confor- mità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di que- sta Corte(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 5/08/2016; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, non massimata sul punto; Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020: «in tema di ricorso per cassazione, la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia ope- rato –in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribui- sce ad una differente risultanza probatoria, come, ad esempio, valore di prova legale, oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legitti- mitàsui vizi di motivazione»). Nella sostanza, in definitiva, la ricorrente contesta accertamenti di fatto operati dai giudici di merito sulla base di adeguata mo- tivazione, non censurabile nella presente sede, e chiede una nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità. 2.2Con il quinto motivo si denunzia «Violazione ed errata ap- plicazione dell’art. 96, commi 1-2, c.p.c. in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5 cpc». Il motivo è inammissibile. Esso ha ad oggetto la statuizione con la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto inammissibile il gravame avverso la sentenza di primo grado, avanzato dalla società ricorrente “in relazione all’art. 96 c.p.c.”, sulla base della seguente motivazione: «l’ipo- tesi dedotta che rientra nel secondo comma va collegata a quella del primo comma e non a quella del terzo comma che può essere disposta di ufficio. Questo ragionamento è impor- tante perché la Corterileva che la domanda ex art. 96 cpc non è stata mai proposta in primo grado dalla società [OSCURATO:PERSONA]- metria che, invece, avrebbe potuto far valere in appello per la Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 prima volta una simile azione solo per condotte temerarie suc- cessive alla sentenza di primo grado». La Corte d’appello , nella sostanza, ha ritenuto che, nel corso del giudizio di primo grado, non fosse stata avanzata una spe- cifica domanda di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.c., da ricollegarsi a quella prin- cipale per l’illegittima iscrizione ipotecaria (di per sé, evidente- mente, riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 96, comma 2, c.p.c.), oltre a non essere stata proposta una specifica richiesta di condanna della controparte, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ha ritenuto, del resto, superflua, essendo tale ultima condanna possibile anche di ufficio. Ha, pertanto, dichiarato inammissibile, sul punto, l’appello della società attrice. Quest’ultimacontesta l’indicata statuizione, sostenendo che « la [OSCURATO:PERSONA] di Salerno è incorsa in una grave omissione in- vero la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto il risarcimento dei danni, ex art. 96 cpc, fin dal primo grado del giudizio; in particolare è stato espressamente richiesto nella memoria ex art. 183 cpc depositatadel 17\10\ 12 … … ». A sostegno di tale contestazione, non richiama, peraltro, in modo puntuale e completo, né il contenuto degli atti del giudizio di primo grado,né quelli del giudizio di appello (e, in partico- lare, quellodell’atto di appello, con specifico riguardo all’effet- tivo contenuto dell’impugnazione in relazione alle domande eventualmente già avanzate ai sensi dell’art. 96 c.p.c.), cioè degli atti sui quali fonda le sue censure, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La ricorrente si limita, in proposito, ad affermare del tutto ge- nericamente, di avere “reiterato”, in secondo grado, «la richie- sta di risarcimento dei danni, ex art. 96 cpc» (senza neanche specificare a quale delle fattispecie previste dai vari commi di tale norma facesse riferimento tale domanda) e richiama le Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 conclusioni contenute in una memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. nel giudizio di primo grado, contenenti, a suo dire, la richiesta di condanna della controparteper «responsa- bilità processuale aggravata, ex art 96 cpc, perché ha resistito in giudizio in mala fede e colpa grave,negando di aver iscritto ipoteca sulle particelle di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] srl». Tale richiamo appare, invero, eccessivamente generico. Esso di certo non consente di valutare adeguatamente l’oggetto effettivo delle domande proposte in primo grado, in relazione alle diverse fattispecie previste dai primi tre commi dell’art. 96 c.p.c.,tenuto anche conto che la domanda principale aveva ad oggetto, di per sé, proprio una fattispecie riconducibilealla pre- visione di cui all’art. 96 comma 2, c.p.c. e che quella di cui all’art. 96, comma 1, c.p.c., richiede l’allegazione e la prova dei danni derivanti dall’illegittima condotta processuale della con- troparte, nella specie neanche prospettati nel ricorso. Né vi è, nel ricorso, un adeguato e specifico richiamo del contenuto dell’eventuale decisione del giudice di primo grado in ordine alle suddette domande e del l’effettivo contenuto e oggetto delle censure svolte in sede di appello con riguardo a tale ultima de- cisione. Stante il rilevato difetto di specificità del motivo in esame,esso va dichiarato inammissibile. 2.3Con il sesto motivo si denunzia «Violazione ed errata appli- cazione dell’art. 96 comma 3 -assoluto difetto di motivazione, in relazione all’art. 360, 1 comma, n. 5». Il motivo è infondato. Come già chiarito, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che non fosse stata proposta dalla società attrice, in primo grado, una speci- fica domanda di condanna della parte soccombente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., domandache ha ritenuto, del re- sto, superflua, essendo tale condanna possibile anche di ufficio e, per tale ragione, ha dichiarato inammissibile il motivo di Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 appello avanzato dalla società ricorrente “in relazione all’art. 96 c.p.c.”. Tanto è sufficiente per escludere il dedotto vizio di assoluto di- fetto di motivazione, in relazione alla statuizione censurata. D’altronde, pare emergere, dal complesso della motivazione del provvedimento impugnato, che l’eventuale responsabilità pro- cessuale aggravata dell’ente convenuto, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., è stata, almeno implicitamente , esclusa dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha confermato la decisione di primo grado di solo parziale accoglimento della domanda in origine proposta(in misura sensibilmente inferiore al domandato), ri- gettando l’appello della società attricee compensando le spese del giudizio di secondo grado. In ogni caso, è assorbente, in proposito, il rilievo (da intendersi anche eventualmente, per quanto possa occorrere, quale inte- grazione della motivazione della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 384, comma 4, c.p.c., essendo comunque conforme a diritto il suo dispositivo finale) per cui, effettivamente, l’esito del giudizio e le stesse ragioni poste a fondamento delle difese dell’ente convenuto sono tali da escludere in radice edin modo palese la sussistenza dei presupposti di siffatt a fattispecie di responsabilità processuale aggravata (ciò che del resto può dirsi anche in relazione a quella di cui al comma 1 del medesimo art. 96 c.p.c., oggetto del precedente motivo di ricorso). 3.È dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, rigettato il ricorso principale. Le spese del giudizio di legittimità possono essere integral- mente compensate tra le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione della reciproca parziale soccombenza delle parti. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. Ric. n. 21841/2023 –Sez. 3 – A d. 8 luglio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 30 maggio 2002 n. 115, sia in relazione al ricorso principale che a quello incidentale. P.Q.M La Corte: - rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale; - dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità; - d à atto del la sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mentoal competente uf
Sentenza Cassazione n. 24313/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris