CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 maggio 2026
Cassazione n. 14455/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];2026 - controricorrente -1378 avverso la sentenza n. 674/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 18/02/2025 R.G.N. 2664/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del17/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso dinanzi il Tribunale di Roma, [OSCURATO:SOCIETA]ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione di legittimità eNumero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026proporzionalità della sanzione disciplinare della sospensioNunmeer op dei rra ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026due giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata in data 28maggio 2021 ad [OSCURATO:PERSONA], specialista tecnico commercialepresso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:SOCIETA]., per aver eglipartecipato in qualità di rappresentante sindacale a due sedutedel Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, svoltesi in data 9marzo 2021 e 31 marzo 2021, senza aver inserito sul portaleaziendale alcun giustificativo per la fruizione di permessi néaver preventivamente avvisato il proprio responsabile.2. Nella resistenza del lavoratore, con sentenza n.4291/2023, pubblicata il 27 aprile 2023, il Tribunale di Roma,accogliendo l’eccezione di tardività della contestazionedisciplinare presentata dal lavoratore, ha rigettato il ricorso ecompensato le spese di lite.3. La società datrice di lavoro ha, quindi, proposto ricorso inappello contro la sentenza di primo grado lamentandol’erroneità della decisione circa la tardività della contestazionedell’addebito e reiterando la richiesta di dichiarazione dilegittimità e proporzionalità della sanzione irrogata.4. Il giudice di secondo grado, con sentenza n. 674/2025,pubblicata il 18 febbraio 2025, ha accolto l’impugnazione,ritenuto non tardiva la contestazione dell’addebito e dichiaratolegittima e proporzionata la sanzione disciplinare comminata allavoratore, condannando quest’ultimo alla rifusione delle spesedel doppio grado di giudizio, liquidate in euro 290,00 per il primogrado, e in euro 335,00 per l’appello, oltre il rimborso dellespese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempoper tempo vigneti, IVA e CPA di legge.5. Per la cassazione della sentenza di secondo grado proponericorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi.Numero registro generale 13700/2025Resiste, con controricorso assistito da memoria, TrenitaliaN umero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 14455/2026S.p.A..Data pubblicazione 15/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione ofalsa applicazione ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero3, del Codice di procedura civile dell’articolo 66, comma 2, delCCNL della Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA],dell’articolo 7 della Legge n. 300/1970, degli articoli 1175 e1375 del Codice civile, nonché degli articoli 115 e 116 del Codicedi procedura civile e dell’articolo 2697 del Codice civile.In particolare, parte ricorrente censura la decisione di secondogrado nella parte in cui ha riformato la pronuncia del Tribunaleritenendo tempestiva la contestazione disciplinare notificata indata 10 maggio 2021 in ordine ai fatti avvenuti in data 9 e 31marzo 2021.Il motivo è infondato.Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ.,va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità(ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa allaviolazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. civ. èconfigurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuitol'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risultagravata secondo le regole dettate da quella norma e che taleipotesi non ricorre nel caso di specie.In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degliartt. 115 e 116 cod. proc. civ., va rilevato che una questione diviolazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi peruna erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dalgiudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest'ultimoabbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti,Numero registro generale 13700/2025ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbiaN umero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 14455/2026disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento,Data pubblicazione 15/05/2026delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n.27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).Nel caso di specie, del tutto inconferente deve reputarsi ilrichiamo alle disposizioni considerate, atteso che partericorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazionedelle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diversoapprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazionedella Corte la propria diversa interpretazione, senza apportareelementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.Va poi ribadito che la denuncia di violazione o falsa applicazionedei contratti o accordi collettivi di lavoro, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c., come modificato dall’art. 2 del d.lgs.n. 40 del 2006, è parificata sul piano processuale a quella dellenorme di diritto, sicché anch’essa comporta, in sede dilegittimità, l’interpretazione delle loro clausole in base allenorme codicistiche di ermeneutica negoziale come criteriointerpretativo diretto e non come canone esterno dicommisurazione della esattezza e della congruità dellamotivazione, senza più necessità, a pena di inammissibilità delladoglianza, di una specifica indicazione delle normeasseritamente violate e dei principi in esse contenuti, né deldiscostamento da parte del giudice di merito dai canoni legaliassunti come violati o di una loro applicazione sulla base diargomentazioni illogiche od insufficienti (v. per tutte Cass. n.3521 del 2024).In particolare, l’invocato articolo 66, comma 2, del CCNLMobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA] recita: “LaNumero registro generale 13700/2025contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestivaN, umero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 14455/2026di norma entro 30 giorni dal momento in cui azienda è venuta aData pubblicazione 15/05/2026conoscenza del fatto contestato e tenuto conto della naturadell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenzeistruttorie.” Tale disposizione è espressione del più ampioprincipio generale di immediatezza della contestazione di cuiall’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori, volto a garantirel’effettività del diritto di difesa del lavoratore e la certezza deirapporti giuridici tra le parti.Il requisito della tempestività della contestazione disciplinare èstato riconosciuto dalla giurisprudenza con riguardo all’interoprocedimento disciplinare, dovendo il datore di lavoroadoperarsi per avviare tempestivamente il procedimentodisciplinare fin dal momento in cui viene a conoscenza del fatto,nonché adottare il provvedimento sanzionatoriotempestivamente dopo aver ascoltato o lasciato decorrere iltermine concesso al lavoratore per presentare le propriegiustificazioni. Tale garanzia permette quindi al lavoratore da unlato di non vedere leso il proprio diritto di difesa, dall’altro dievitare il protrarsi di una situazione di incertezza a seguito delcontraddittorio. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la tardività̀della contestazione dell’addebito costituisce un vizio di naturasostanziale, in quanto derivante dalla violazione dei principi dicorrettezza e buona fede (così Cass. Sez. Un. n. 30985 del2017; conformi: Cass. n. 12231 del 2018; Cass n. 12393 del2024).Nondimeno, costante giurisprudenza ha ammesso che ilcarattere dell’immediatezza debba essere inteso in sensorelativo, considerando le ragioni che possono cagionare ilritardo, tra le quali il tempo necessario per l'accertamento deifatti, la complessità della struttura organizzativa dell'impresa, laNumero registro generale 13700/2025natura dei fatti contestati o l’eventuale necessità dNi umero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 14455/2026espletamento di ulteriori indagini (vedi, tra le tante, Cass n.Data pubblicazione 15/05/202612393 del 2024; Cass. n. 7467 del 2023; Cass. n. 15649 del2010). Quest’ultima valutazione è riservata al giudice di meritoed insindacabile in sede di legittimità, se sorretta damotivazione adeguata e priva di vizi logici (vedi, ex multis, Cass.n. 16841 del 2018; Cass. n. 281 del 2016; Cass. n. 20719 del2013). La giurisprudenza ha anche precisato che il dies a quoper verificare il rispetto del principio di tempestività si considerail giorno in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dei fatti,non rilevando invece quando questi avrebbe potuto accorgersidell’illecito, in quanto né la legge né i principi di correttezza ebuona fede fanno ricadere sul datore di lavoro un obbligo dicontrollare in modo permanente i propri dipendenti, ciò cheincrinerebbe peraltro il rapporto di lavoro ispirato a reciprocafiducia (vedi, Cass. n. 10069 del 2016; Cass. n. 16754 del2003).Nella specie, la Corte di appello ha argomentato circa il rispettodel requisito della tempestività affermando dapprima che non visia stata violazione di tale principio “in quanto – contrariamentea quanto affermato dal primo giudice - l’apparenza dellasituazione non poteva far sorgere dubbi sulla legittima presenzadel Puxeddu nel contesto dei lavori arbitrali, posto che illavoratore poteva aver usufruito di permessi per presenziarealla seduta collegiale o essere comunque debitamenteautorizzato a non rendere la prestazione lavorativa negli orarideputati ai lavori del Collegio” (p. 4). Il giudice ha poi ritenutodel tutto plausibile che l’Azienda, in difetto di elementisintomatici delle riscontrate infrazioni, abbia avuto unaconoscenza qualificata della mancata prestazione lavorativa edella mancata giustificazione dell’assenza solo all’esito dellaNumero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026richiamata verifica del 14/4/2021, ossia una volta incrNoucmiearot odi rai ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026dati della presenza dei lavoratori nei collegi considerati e i datievincibili dai cartellini presenza, verifica da operarsinecessariamente ex post rispetto al giorno della consumazionedelle contestate infrazioni. Infine, la Corte si è espressa anchespecificatamente sull’irrilevanza della presenza della DottoressaSottile, rappresentante di parte datoriale, alle riunioni arbitralie della sua presumibile conoscenza che il resistente si trovassein una situazione di illegittimità o che ne potesse avere ilsospetto e quindi attivare le dovute verifiche, in quanto haritenuto che la presenza fisica del lavoratore nei localiordinariamente deputati al servizio non rivelasse di per sé chequesti avesse comunicato all’azienda lo svolgimento di attivitàsindacale mediante collegamento telematico dalla stessapostazione di lavoro e richiesto i necessari permessi, trattandosidi attività - quella lavorativa e quella sindacale - da tenersiconcettualmente e funzionalmente distinte nonostante laflessibilità di orario (proprio della smart working di cui alsecondo episodio) e nonostante la stretta sovrapponibilità delluogo in cui esse possono essere espletate, ossia del luogo ovesia resa la prestazione di lavoro e di quello da cui sia attivabilela modalità di partecipazione online al lavoro implicante losvolgimento di attività sindacale.Nel caso di specie, quindi, la sentenza si sofferma,adeguatamente motivando, sul rispetto del principio ditempestività della contestazione, essendosi il giudice convintoche il dies a quo per cominciare ad apprezzare l’immediatezzadella contestazione datoriale sia quello del 14 aprile 2021, datain cui è avvenuta la verifica in consuntivo dei dati raccolti nelmese precedente, avendo tenuto conto non solo delleallegazioni della parte ricorrente, ma anche delle circostanzeNumero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026che riguardano il fatto addebitato; pertanto, non risNuumltearo dii nra ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026questa sede censurabile la motivazione offerta in secondogrado.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in viasubordinata, la violazione e falsa applicazione ai sensidell’articolo 360, comma 1, numero 3, del Codice di proceduracivile degli articoli 2104 e 2106 del Codice civile, dell’articolo 7della l. n. 300/1970, degli articoli 56, 59 lett. h) e 60 lett. a) delCCNL Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA], nonché deiprincipi in materia di proporzionalità e legittimità della sanzionedisciplinare.Segnatamente, il ricorrente contesta che la Corte di Appelloabbia ritenuto proporzionata e legittima la sanzione comminatasenza aver tenuto conto, nel loro insieme, di tutti gli elementiche componevano il contesto della vicenda e arrivando adapplicare erroneamente la sospensione di cui all’articolo 60 lett.a) del CCNL Mobilità/Area contrattuale [OSCURATO:PERSONA],prevista per i soli casi di “particolare gravità” o recidiva nellemancanze previste dall’articolo 59 lett. h) dello stesso contratto.Inoltre, il lavoratore lamenta l’interpretazione restrittivariservata alla flessibilità connaturata alla modalità di lavoro agile(smart working).Il motivo non può essere accolto.In particolare, l’articolo 60 lett. a) del CCNL Mobilità/[OSCURATO:PERSONA], prevede che si incorra nellasanzione disciplinare della sospensione dal servizio conprivazione della retribuzione da uno a quattro giorni: a) perparticolare gravità o per recidiva, entro un annodall’applicazione della sanzione, nella mancanza previste dalpresente articolo 59. L’articolo 59 CCNL, a sua volta, prevede lasanzione disciplinare della multa: “h) in genere per negligenzaNumero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026e/o per inosservanza di leggi o regolamenti o degli obbNluimgehroi ddi rai ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026servizio dalle quali non sia derivato pregiudizio al servizio, allaregolarità dell’esercizio o agli interessi dell’azienda.Anche in questo caso, il ricorrente chiede una surrettiziarivalutazione del fatto, non ammessa in sede di legittimità afronte di una motivazione del giudice del merito ampia elogicamente costruita.Invero, la Corte ha evidenziato i passaggi logici che l’hannoportata a ritenere legittima e proporzionata la sanzionecomminata, in particolare alla luce dell’ammissione dellavoratore di aver, in entrambe le occasioni contestate, svoltoe senza preventiva comunicazione al responsabile del servizio;dell’impossibilità per il lavoratore di gestire in autonomia econoscere preventivamente le tempistiche la durata delleriunioni del Collegio arbitrale, impattando così in modoimprevedibile sulla propria attività lavorativa; di avercoscientemente scelto di non usufruire del permesso sindacalein data 9 marzo 2021 poiché altrimenti “in questo caso,sicuramente, avrebbe nuociuto al servizio,” ammettendol’inferenza nella propria prestazione lavorativa; ed infine di nonaver dimostrato la negazione da parte della Azienda di usufruiredei permessi ad ore che gli avrebbero consentito di svolgereregolarmente la propria attività sindacale e lavorativa (p. 3 e 4).Il fulcro della vicenda e della decisione si concentra quindi sulmancato adempimento del proprio obbligo contrattuale da partedel lavoratore, pur risultante in servizio, e sulla violazione deiprincipi di correttezza e buonafede che reggono il rapportolavorativo, non avendo il dipendente comunicato lo svolgimentodi attività altre rispetto a quella lavorativa. Pertanto, non sonoapparsi alla Corte dirimenti sia la asserita mancata messa aNumero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026disposizione da parte della Azienda di spazi o connessiNounmeero adi dra ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026internet per lo svolgimento di attività sindacale, poiché non èstato richiesto di beneficiare di tali diritti sindacali; sia l’avercompletato tutte le lavorazioni da svolgere nella giornatalavorativa, poiché il tipo di prestazione richiesto non è dirisultato e ciò che si contesta è la mancata prestazionelavorativa e la mancata comunicazione circa la propria assenzagiustificata dal lavoro. Inoltre, non rileva la flessibilità dellamodalità di lavoro da remoto, che, in ogni caso, non consentedi svolgere altra e diversa attività durante l’orario lavorativo,senza richiesta di permesso. Conclude la Corte che, per lagravità di tali comportamenti e della compromissione delrapporto fiduciario, la sanzione sia proporzionata.Tale giudizio di merito, così motivato, rientra tra quelli possibilie perciò non risulta censurabile in questa sede.3. Con l’ultimo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] lamental’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è statofatto oggetto di discussone tra le parti, ex articolo 360, comma1, numero 5.Ribadito, ancora una volta, il circoscritto limite di ammissibilitàdelle censure formulate ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c., nel caso di specie, il lavoratore censura la valutazionedella competenza dell’[OSCURATO:PERSONA] con sede a Romaper la [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente,anche la competenza della [OSCURATO:PERSONA], presente alleriunioni sub iudice quale rappresentante datoriale. Un secondoelemento che il giudice avrebbe omesso di prendere in esamenel proprio vaglio attiene alla condotta asseritamenteantisindacale posta in essere da [OSCURATO:SOCIETA]. (nel non averposto a disposizione locali e connessione internet per losvolgimento dell’attività sindacale considerata) che avrebbeNumero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026inciso sull’elemento soggettivo della condotta tenuNtuam erod dai ral ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026ricorrente.Il motivo è inammissibile.Premesso quanto già rilevato in precedenza con riferimento alladedotta violazione dell’art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., erilevato che, nella specie, non solo parte ricorrente non deducel’omessa valutazione di un fatto storico ma appunta le propriecensure su aspetti valutativi dell’iter motivazionale del giudicedi secondo quanto alla competenza della [OSCURATO:PERSONA] arilevare o attivare le necessarie verifiche circa la regolarepresenza del ricorrente odierno alle riunioni del Collegioarbitrale, il ricorrente fa generico riferimento alla mancatavalutazione delle “specifiche e documentate allegazionicontrarie del signor Puxeddu,” senza peraltro richiamare a qualidocumenti si faccia riferimento, in dispregio del disposto di cuiall’art. 366 c.p.c..La Corte, invero, si è espressa sul punto in esame affermandoche non ci si potesse attendere una rilevabilità della situazioneillegittima in quanto il collegamento del dipendente dall’ufficioove svolgeva abitualmente attività lavorativa non escludeva chequesti avesse chiesto i necessari permessi per seguire l’attivitàsindacale (p. 3).In seconda istanza, il ricorrente lamenta l’omesso esamespecifico dell’ordinanza del 27 settembre 2022 emanata dalTribunale di Cagliari “e delle sue implicazioni sul contestofattuale.” La censura si presenta ancora lesiva dei principicomma 1, n. 5, c.p.c., ma anche alla specificità dei motivi diricorso poiché solo genericamente riporta di aver prodotto l’attoin appello, senza specificarne le coordinate necessarie alla suaindividuazione da parte del giudice di questo grado di giudizio.Numero registro generale 13700/2025Numero sezionale 1378/2026Inoltre, anche il riferimento alle “implicazioni sul cNounmteeros dti ora ccolta generale 14455/2026Data pubblicazione 15/05/2026fattuale” di tale atto non risulta esplicato nel motivo di ricorso.Anche in questo caso, comunque, emerge dalla lettura dellamotivazione della decisione di secondo grado come il giudiceabbia valutato l’elemento addotto della condotta asseritamenteantisindacale della società, censurandone, tuttavia, la rilevanzaper la determinazione della legittimità e della proporzionalitàdella sanzione disciplinare, in quanto l’addebito contestato allavoratore riguardava il non aver reso la prestazione lavorativae non aver formalizzato con la richiesta di permessi losvolgimento della propria attività di rappresentante sindacale.Non ha reputato scriminante, quindi, la Corte, la circostanza chela società non avesse messo a disposizione locali e connessioneinternet necessari per permettere lo svolgimento dell’attivitàsindacale.Deve rilevarsi, quindi, come la Corte abbia compiutamenteespresso il proprio convincimento circa le due circostanze di cuiil ricorrente lamenta l’omesso esame essendo ogni altravalutazione inibita in sede di legittimità.4. Alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deveessere respinto.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come indispositivo.Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali dì cuiall'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115,introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n.228. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso. Condanna parte ricorrente allarifusione in favore di parte controricorrente delle spese di lite,Numero registro generale 13700/2025che liquida in euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsNi umero sezionale 1378/2026Numero di raccolta generale 14455/2026oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensiData pubblicazione 15/05/2026dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a normadell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso nell’Adunanza camerale del 17 marzo 2026.La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]