CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 gennaio 2026
Cassazione n. 05549/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/09/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. all'art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 285/1992. Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: I) Carenza di motivazione e motivazione apparente, essendosi la Corte di merito limitata a riprodurre le argomentazioni della sentenza di primo grado senza farsi carico di rispondere compiutamente alle doglianze difensive e senza ulteriori approfondimenti. H) Illegittimità della sentenza impugnata per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione. Letta la memoria in atti depositata nella quale la difesa, nel richiamarsi ai motivi di doglianza, ha insistito nel richiedere l'annullamento della sentenza impugnata. Considerato che le deduzioni sviluppate nel ricorso, concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello; rilevato che i giudici di merito hanno fornito una congrua e adeguata motivazione a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e coerente con le risultanze rappresentate in motivazione (la Corte di merito, nel richiamare le prove acquisite, ha posto in evidenza come l'imputato, in stato di ebbrezza, fosse stato controllato in una piazzola di sosta esistente su una superstrada, non accessibile a piedi, nella quale egli doveva essere giunto necessariamente alla guida del suo veicolo, da ciò desumendo, con argomentare logico la sussistenza del reato contestato). Ritenuto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]