Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37331/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO(dato avviso alle par—Pin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deducono violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., lamentando l'illegalità della pena e l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis. cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, dolendosi della mancata valutazione in ordine alla sussistenza delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2.

Ebbene, i ricorsi sono inammissibili.

Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

I rilievi difensivi sono del tutto destituiti di fondamento: la sentenza di applicazione della pena, che recepisce esattamente l'accordo fra le parti, risulta sufficientemente motivata in relazione ai profili dedotti.

Il giudice ha espressamente escluso che ricorrano le ipotesi previste nell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando, sia pure brevemente, le risultanze investigative in atti In sentenza è contenuta l'affermazione della congruità delle pene patteggiate alla luce dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; la lamentata illegalità della pena, evocata solo nel titolo del motivo di ricorso, non trova riscontro in sentenza.

3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/01/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di TRENTO(dato avviso alle par—Pin udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con separati atti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in epigrafe indicata. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, deducono violazione dell'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., lamentando l'illegalità della pena e l'erronea applicazione degli artt. 133 e 133-bis. cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge, dolendosi della mancata valutazione in ordine alla sussistenza delle ipotesi di immediato proscioglimento contemplate dall'art. 129 cod. proc. pen. 2. Ebbene, i ricorsi sono inammissibili. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigora dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. I rilievi difensivi sono del tutto destituiti di fondamento: la sentenza di applicazione della pena, che recepisce esattamente l'accordo fra le parti, risulta sufficientemente motivata in relazione ai profili dedotti. Il giudice ha espressamente escluso che ricorrano le ipotesi previste nell'art. 129 cod. proc. pen., richiamando, sia pure brevemente, le risultanze investigative in atti In sentenza è contenuta l'affermazione della congruità delle pene patteggiate alla luce dei criteri di cui agli artt. 133 e 133-bis cod. pen.; la lamentata illegalità della pena, evocata solo nel titolo del motivo di ricorso, non trova riscontro in sentenza. 3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti abbiano proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616, cod. proc. pen., l'onere del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, nella misura di euro quattromila ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma
Sentenza Cassazione n. 37331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris