CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 39185/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e MPLIFICATA SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11 maggio 2021, il Tribunale di Roma applicava a [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di rapina aggravata commessa in concorso con il coindagato Palmucci, la misura della custodia cautelare in carcere; con ordinanza del 27 maggio 2021, il Tribunale del riesame di Roma rigettava l'istanza di riesame proposta dall'indagato. 1.1 Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell'indagato, lamentando che le poche righe di motivazione dell'ordinanza impugnata consistevano in una ripetizione di formule di stile prestampate, senza che si fosse tenuto conto di quanto rappresentato dalla difesa e, in particolare, che i due precedenti penali di Napoli risalivano alla prima metà degli anni .90, che Napoli era disoccupato solo da pochi mesi e che aveva un domicilio nel quale coabitava con la madre; dei tutto inadeguata, pertanto, era la motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva giustificato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati analoghi sul presupposto che Napoli avesse mostrato "inaffidabilità rispetto all'osservanza di misure autocustodiali dimostrata con il prestare ausilio al detenuto domiciliare Palmucci", come se Napoli avesse dovuto conoscere la situazione di Palmucci e non fosse meritevole di una misura meno afflittiva per una situazione soggettiva appartenente a terzi; del tutto estranea all'indagato era poi l'affermazione secondo la quale sussisteva una "pervicacia criminale davvero non comune e di completa indifferenza agli interventi dell'autorità", visto che Napoli non aveva commesso reati per trenta anni e che aveva sempre tratto profitto in modo lecito dall'attività lavorativa, che era venuta a mancare solo negli ultimi mesi. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1 Giova immediatamente evidenziare che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza ed alla sussistenza elle esigenze cautelari, alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli ‘nrvs. • elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie» (In motivazione, la S.C., premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzo di impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che la motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, vedi Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Tale orientamento, dal quale l'odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovato conforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). Ne consegue che «l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato» (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito) (Sez. F, n. 3 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698). In conclusione, si deve rilevare come le censure sull'adeguatezza della misura in concreto applicata siano manifestamente infondate, posto che, secondo i principi consolidati di questa Corte e condivisa da questo collegio, la suddetta adeguatezza deve essere valutata anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che alla misura cautelare siano eventualmente collegati, rispetto al quale assume particolare rilievo la pericolosità dell'indagato (Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755); con riferimento ai criteri di scelta delle misure coercitive custodiali, l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all' art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., può essere ritenuta quando la gravità del fatto, le motivazioni di esso e la pericolosità dell'indagato depongano nel senso per la propensione all'inosservanza delle prescrizioni, soprattutto nei casi, come nella specie, dove sono emersi la gravità del reato (commesso in pieno giorno a pochi passi dal Tribunale con il ferimento della persona offesa), i precedenti penali di Napoli e il collegamento dell'indagato con un soggetto che ha commesso il reato mentre era sottoposto agli arresti domiciliari. 2. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p , con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. Poiché dalla presente decisione non consegue !a rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art.94 comma 1-ter disp. att.cod.proc.pen. Così deciso il 15/09/2021 Il consigliere estens