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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 marzo 2026

Cassazione n. 04935/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17734/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.1824/2022 depositata il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 17734/2023 Numero sezionale 565/2026 Numero di raccolta generale 4935/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, il 27/02/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 17734/2023 Numero sezionale 565/2026 Numero di raccolta generale 4935/2026 Data pubblicazione 05/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 17734/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia n.1824/2022 depositata il 30/06/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione dell’anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; Numero registro generale 17734/2023 Numero sezionale 565/2026 Numero di raccolta generale 4935/2026 Data pubblicazione 05/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma, il 27/02/2026 [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] registro generale 17734/2023 Numero sezionale 565/2026 Numero di raccolta generale 4935/2026 Data pubblicazione 05/03/2026
Decreto Cassazione n. 04935/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris