CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 luglio 2022
Cassazione n. 13764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 5 luglio 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa dell'affidamento al servizio sociale terapeutico disposta dal medesimo Tribunale con ordinanza in data 14 dicembre 2021. Era sopravvenuta, in data 27 aprile 2022, ordinanza custodiate per reati (art. 586 cod. pen. e art. 73 d.P.R. n. 309/1990) commessi nei mesi di marzo - aprile 2021, e non noti al Tribunale che aveva disposto la misura. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., in quanto la revoca della misura è consentita solo per condotte contrarie alla legge o alle prescrizioni nel corso della misura, non potendo venire in rilievo condotte antecedenti al provvedimento di applicazione, come anche desumibile dal principio, di cui all'art. 298 cod. proc. pen., della compatibilità tra misura alternativa e misura cautelare. Con il secondo motivo viene denunciata assenza di motivazione in relazione al positivo andamento della misura, desumibile dalle informazioni dell'ufficio esecuzione penale esterna e del Ser.D . Inoltre, la misura era stata applicata solo per i fatti di spaccio e per un tentativo di estorsione, ma non anche per il reato di cui all'art. 586 cod. pen.; reati che l'ordinanza non spiega in che modo avrebbero dovuto condurre il Tribunale ad una diversa valutazione circa l'applicazione della misura. Con il terzo motivo viene denunciata assenza di motivazione in ordine al diniego della richiesta, subordinata, della difesa di revoca solo ex nunc della misura. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, complessivamente considerato, va respinto. 1. Con il primo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 47, comma 11, ord. pen., che consente la revoca della misura solo in presenza di condotte, in violazione di legge o delle prescrizioni, successive all'inizio della misura, e non, come nel caso in esame, precedenti; inoltre, la sopravvenienza di misura cautelare custodiale non determina la revoca della misura alternativa non custodiale, bensì la sospensione della misura alternativa che sia incompatibile. Il motivo è infondato. E' pacifico che la sopravvenienza di titolo cautelare non determina di per sé la revoca della misura alternativa, bensì, semmai, la sospensione della misura alternativa non custodiale che sia incompatibile con la misura cautelare custodiale (Sez. 6, n. 15925 del 28/03/2013, Polverino, Rv. 254732), come è pacifico che l'istituto della revoca, disciplinato dall'art. 47, comma 11, ord. pen., riguarda le condotte tenute dal soggetto ammesso alla misura dopo l'inizio dell'esecuzione della stessa. Nel caso in esame, invece, si tratta di revoca della misura per la sopravvenuta conoscenza di elementi, preesistenti ma non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza al momento dell'applicazione della misura, che, ove fossero stati conosciuti, avrebbero determinato il rigetto dell'istanza di misura alternativa. Sul punto, l'orientamento della giurisprudenza è consolidato in senso positivo, ricorrendo le condizioni che si tratti di elementi non conosciuti dal Tribunale di sorveglianza al momento dell'applicazione della misura e che si tratti di elementi idonei a fondare una decisione di rigetto dell'istanza (Sez. 1, n. 35781 del 27/11/2020, RUSSO, Rv. 280095; Sez. 1, n. 28841 del 17/05/2019, TINNIRELLO, Rv. 276394). L'ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione del ricordato principio di diritto, rilevando che dopo l'applicazione della misura alternativa era sopravvenuta conoscenza, desumibile dal sopravvenuto titolo cautelare, di reati ascritti al Cerone commessi in data antecedente, di qualche mese, l'originaria decisione del Tribunale di sorveglianza. Inoltre, l'elemento nuovo è stato valutato, non nella prospettiva della ricorrenza di un presupposto di un automatismo legale bensì, ai fini di una rinnovata valutazione della idoneità della misura a conseguire l'obiettivo rieducativo. 2. Con il secondo motivo viene denunciata carenza motivazionale del giudizio in ordine alla inidoneità rieducativa della misura, non avendo considerato il Tribunale, da una parte, che i nuovi reati erano omogenei rispetto ad altri precedenti che il Tribunale aveva avuto modo di valutare e, dall'altra, che l'andamento della misura era stato senz'altro positivo, come desumibile dalle plurime comunicazioni, in tal senso, dell'ufficio esecuzione penale esterna e del Ser.D. Il motivo ha contenuto di merito.Il dato valorizzato dall'ordinanza impugnata riguarda una pluralità di imputazioni che descrivono una continuativa attività di spaccio di stupefacenti, risultando anche le imputazioni di cui all'art. 586 cod. pen. connesse a condotte di spaccio di stupefacenti, protrattasi dall'ottobre 2020 all'aprile 2021. Tale dato è stato ritenuto, con motivazione esente da vizi logici o giuridici, significativo di una capacità a delinquere elevata, attuale e tale che avrebbe determinato il rigetto dell'istanza di misura alternativa. Il motivo vi contrappone una lettura alternativa dei dati disponibili, valorizzando direttamente le positive relazioni in costanza della misura e proponendo una lettura dell'elemento nuovo opposta rispetto a quella data dal Tribunale. Si tratta, dunque, di una prospettazione che rimane nell'ambito di un giudizio di merito, non valutabile nella presente sede di legittimità. 3. Con il terzo motivo viene denunciata assenza di motivazione della statuizione in ordine alla decorrenza, ex tunc, della revoca. Il motivo è infondato. L'ordinanza impugnata, coerentemente con la decorrenza ex tunc data alla disposta revoca, ha valutato che l'elemento nuovo avesse reso ab origine inidonea la misura applicata ed ancora attuale il giudizio di pericolosità. 4. Va, dunque, respinto il ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pa