CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 12495/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 09/07/2025 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Udito il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi; Uditi i difensori: l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso e ha insistito per il loro accoglimento; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], ha concluso riportandosi ai motivi di impugnazione e ne ha chiesto l'accoglimento.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, emessa il 9 luglio 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] - giudicando, per quanto ancora interessa, in merito alle posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sede di ulteriore rinvio, a seguito di annullamento parziale stabilito dalla Corte di cassazione (con la sentenza di Sez. 5, n. 34506 del 06/06/2022) della decisione emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 22 luglio 2020, a sua volta resa in sede di rinvio, dopo l'annullamento adottato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, dalla Corte di cassazione (con la sentenza di Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019) della decisione emessa dalla Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] il 19 febbraio 2016, che aveva parzialmente riformato, in ordine alle due suddette posizioni, la sentenza pronunciata, in giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2014 - ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni otto, mesi otto di reclusione e la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni sette, mesi uno, giorni dieci di reclusione, con conferma nel resto. I profili che l'indicata sentenza ha fatto oggetto di decisione, poi assoggettata all'ulteriore vaglio da svolgersi in questa sede, hanno riguardato il trattamento sanzionatorio riservato rispettivamente agli attuali ricorrenti. 2. Avverso questa decisione ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendone l'annullamento e deducendo due motivi. 2.1. Con la prima doglianza si deducono la violazione degli artt. 585, comma 4, 591 e 627 cod. proc. pen. e la corrispondente mancanza della motivazione. Il ricorrente reputa censurabile la decisione dei giudici del rescissorio di non accogliere la domanda di applicazione della continuazione tra il reato oggetto di questo processo e quelli accertati a suo carico con la sentenza del Tribunale di Milano del 24 gennaio 2014, irrevocabile il 27 settembre 2016. La ritenuta inammissibilità dei motivi aggiunti, presentati il 31.03.2025, con cui era stata veicolata l'istanza per la prima volta in questo ulteriore giudizio di rinvio non è condivisa dalla difesa, che ha evidenziato come i precedenti richiamati nella decisione impugnata non si inscrivano in un orientamento consolidato: si citano alcune decisioni di legittimità che, invece, hanno riconosciuto l'ammissibilità della domanda di applicazione della continuazione proposta con motivi nuovi quando la sentenza accertativa degli ulteriori reati sia divenuta irrevocabile dopo la scadenza dei termini di impugnazione; nella medesima direzione si segnala che l'applicazione della continuazione nella fase esecutiva ha carattere meramente sussidiario e suppletivo, ragione per la quale, 2quando la questione venga sollevata dall'imputato in cognizione, sulla stessa il giudice che procede deve pronunciarsi, non rinviarne la trattazione dell'esecuzione. La difesa aggiunge che sussiste lo specifico interesse dell'imputato a che l'istanza venga affrontata nella sede cognitiva: il procedimento per la determinazione della pena finale si differenzia fra fase di cognizione e fase di esecuzione quando, come nel caso di specie, i reati siano accertati nel giudizio abbreviato, rispetto all'ordine di applicazione dei criteri di cui agli artt. 71 e ss. cod. pen. e alla riduzione per il rito a prova contratta, con l'effetto che il rinvio dell'esame della questione alla fase esecutiva è suscettibile di alterare l'equilibrio del trattamento sanzionatorio, oltre a privare l'imputato della possibilità di far valere tempestivamente un diritto riconosciutogli dalla legge. 2.2. Con il secondo motivo si denunciano la violazione dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., in relazione agli artt. 99, 133 e 416-bis cod. pen., e la mancanza della motivazione, in relazione all'art. 627 cod. proc. pen. Si censura la determinazione di apportare, in relazione alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., un aumento di pena pari ad anni uno di reclusione sulla pena computata per il reato associativo, pena già incrementata per l'aumento relativo alla ritenuta recidiva, in quanto la seconda sentenza rescindente aveva annullato la precedente decisione di merito per la mancanza di motivazione sull'applicazione dell'aumento facoltativo ex art. 63, quarto comma, cod. pen., chiedendo al giudice del rinvio l'assolvimento di un onere motivazionale rafforzato, in rapporto ai criteri di cui all'art 133 cod. pen. I giudici del rinvio - nota la difesa - si sono limitati a ridurre l'aumento da anni uno, mesi sei di reclusione ad anni uno di reclusione, reiterando per il resto un'impostazione generica e apodittica, risoltasi nell'assegnare all'imputato un ruolo di primo piano all'interno della cosca [OSCURATO:PERSONA], impostazione inidonea a giustificare la statuizione contestata, perché essa era meramente descrittiva di condotte già interamente valutate per la configurazione del reato associativo e priva di una ragione autonoma, determinata da una specifica esigenza aggiuntiva, alla base dell'esercizio della corrispondente facoltà discrezionale. Così decidendo la Corte territoriale è incorsa, secondo il ricorrente, in un automatismo sanzionatorio contrario alla corretta applicazione dell'art. 63 cit. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso e ha chiesto l'annullamento della sentenza suindicata con due atti di impugnazione rassegnati dai suoi difensori. 3.1. Con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] è articolato un unico motivo con cui si prospetta la violazione degli artt. 133, 416-bis, quarto 3comma, e 63, quarto comma, cod. pen. e dell'art. 627 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 111 Cost. e 6 CEDU. Il ricorrente, dopo aver censurato l'eccessiva entità della pena, da rapportarsi al tempo irragionevole che ha occupato il processo, lamenta la contrarietà al succitato quadro normativo dell'aumento apportato dalla Corte di merito per la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen., aumento ridimensionato rispetto a quello stabilito nella sentenza poi annullata dalla Corte di cassazione, ma comunque irragionevole, considerati i quindici anni trascorsi dall'inizio dell'indagine. 3.2. Con l'atto di impugnazione a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], dopo un'articolata premessa sul trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] all'esito del complessivo iter pregresso, è stato dedotto un unico motivo con il quale è denunciata la violazione degli artt. 63, quarto comma, cod. pen. e 597, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale determinato gli aumenti di pena previsti per l'ipotesi aggravata di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. in violazione del divieto di reformatio in peius. Muovendo dalla pena base di anni sei di reclusione, apportando l'aumento di due terzi, pari a quattro anni di reclusione, per la recidiva, e poi aumentando ulteriormente la pena di mesi otto di reclusione, in corrispondenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., i giudici del rinvio, ad avviso del ricorrente, hanno violato il principio fissato dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen.: l'ultimo aumento era stato già determinato in modo da essere ricompreso nel calcolo complessivo della pena, stabilita nel massimo di anni dieci di reclusione, e, quindi, esso non avrebbe dovuto essere superato. Del resto, sostiene la difesa, la stessa Corte territoriale, richiamando la sentenza di appello annullata, ha dato atto che la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] era stata individuata in quella di anni dieci di reclusione, considerata l'associazione armata e incluso l'aumento per la recidiva, ragione per la quale la sentenza rescindente di legittimità aveva annullato la statuizione evidenziando che non si comprendeva a quale aggravante si riferisse l'ulteriore aumento; pertanto - si desume - nessun ulteriore aumento a quella pena di anni dieci di reclusione avrebbe potuto apportarsi, posto che, nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua formazione, sicché il giudice non può modificare l'entità della componente intermedia inerente all'aumento per la recidiva o per altre aggravanti a effetto speciale rispetto a quanto statuito nel grado precedente. Di conseguenza - conclude la difesa - la Corte di appello nell'ultimo giudizio di rinvio non avrebbe potuto irrogare una pena superiore ad anni dieci di 4reclusione, da ridurre, per la diminuente del rito, ad anni sei, mesi otto di reclusione. 4. Il Procuratore generale, con la requisitoria rassegnata nel corso della discussione orale, ha argomentato nel senso dell'infondatezza di tutti i motivi di ricorso, sostenendo la correttezza della decisione della Corte del rescissorio di ritenere tardivamente proposta e, pertanto, non delibabile in questa sede l'istanza di applicazione della continuazione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] e considerando rituale e congruo l'incremento di pena posto a carico di ciascuno dei due imputati in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambe le impugnazioni sono da ritenersi prive di giuridico fondamento. 2. Per quanto concerne la posizione di [OSCURATO:PERSONA], è utile premettere i dati essenziali inerenti alla sua vicenda processuale. 2.1. Questo imputato, raggiunto dall'accusa di aver commesso il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per essere stato partecipe del clan [OSCURATO:PERSONA], facente parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta, clan operante in modo specifico nel territorio di Rosarno, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e zone limitrofe (capo A), era stato dichiarato, con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2014, responsabile del reato a lui ascritto ed era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione, così determinata: pena base, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., già incrementata ex artt. 63, 99 e 416-bis, commi quarto e sesto, cod. pen., anni diciotto di reclusione, ridotta come sopra per effetto della diminuente per il rito. Impugnata tale decisione dall'imputato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 19 febbraio 2016, l'aveva parzialmente riformata rideterminando la pena in anni dieci di reclusione. Con questa sentenza, respinti tutti gli altri motivi di impugnazione inerenti alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del reato a lui ascritto, era stata accolta, come effetto della più generale elisione della circostanza, la sola doglianza inerente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., esclusa. Quindi il trattamento sanzionatorio era stato nuovamente sviluppato muovendo dalla pena base per il reato associativo, anche stavolta già incrementata ex artt. 63, 99 e 416-bis, quarto comma, cod. pen., di anni quindici di reclusione, poi ridotta ad anni dieci di reclusione, per la diminuente 5del rito. Proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, la Corte di legittimità (con la sentenza di Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019) aveva rigettato tutti i motivi di impugnazione, fra i quali quello inerente alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., ad eccezione della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, lì dove il ricorrente aveva criticato il carattere cumulativo del procedimento di quantificazione della pena. La Corte di cassazione aveva convenuto su questo rilievo osservando che, così procedendo e, quindi, indicando solo l'entità finale in quindici anni di reclusione, poi ridotta per il rito a dieci, il computo espresso dai giudici del merito non consentiva, da un lato, di individuare con precisione l'entità della pena fissata per il reato associativo e, dall'altro, di verificare la correttezza dell'entità delle frazioni di aumento dipendenti dal concorso delle due aggravanti ritenute (recidiva e associazione armata), ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen.; si era anche osservato che l'indistinta considerazione, nel calcolo dosimetrico, del reato associativo contestato, dell'aggravante ex art. 99 cod. pen. e di quella di cui al quarto comma dell'art. 416-bis cod. pen. nemmeno consentiva di apprezzare con chiarezza le ragioni che avevano indotto i giudici distrettuali ad applicare l'aggravante della recidiva. Di conseguenza, per i profili evidenziati in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza era stata annullata con rinvio, con rigetto del ricorso nel resto. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 22 luglio 2020, aveva rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni nove di reclusione. I giudici del rescissorio avevano ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della recidiva e avevano considerato che tale circostanza aggravante ad effetto speciale concorreva con quella di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., relativa al carattere armato dell'associazione a cui aveva partecipato l'imputato: data tale considerazione, essi avevano dato atto di applicare l'art. 63 cod. pen. e avevano fissato la pena base per il reato associativo in anni otto di reclusione, aumentata ad anni dodici di reclusione per la recidiva e, poi, ad anni tredici, mesi sei di reclusione, per l'aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., pena ridotta ad anni nove di reclusione per la diminuente del rito. Impugnata questa decisione, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 34506 del 06/06/2022) ha annullato con rinvio la sentenza stessa osservando che la Corte del rescissorio, pur avendo rispettato il criterio del computo degli aumenti da irrogare ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., aveva del tutto omesso la // 6motivazione in merito alle ragioni dell'applicazione dell'aumento facoltativo per la seconda circostanza aggravante, quella di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., nonché in merito alla quantificazione del suddetto aumento: avevano spiegato i giudici di legittimità che, trattandosi di aumento discrezionale, anche l'individuazione della sua concreta misura esigeva l'assolvimento dell'onere motivazionale, nel caso di specie eluso. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emettendo la decisione oggetto del presente vaglio, ha preliminarmente ritenuto inammissibile l'istanza di applicazione della continuazione tra il reato oggetto di questo processo, con relativa condanna, e i reati accertati a carico di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 24.01.2014, irrevocabile il 27.09.2016: si è rilevato che la domanda, introdotta soltanto con la memoria contenente motivi aggiunti del 31.03.2025, è stata formulata quando ne era oramai preclusa la relativa proponibilità, in sede di ulteriore rinvio. Affrontando, poi, l'unico punto ritenuto legittimamente devoluto, la Corte territoriale, fondando la sua determinazione sul ruolo di primo piano rivestito da [OSCURATO:PERSONA] nel clan [OSCURATO:PERSONA] e sulla maturata consapevolezza da parte dell'imputato del carattere armato dell'associazione, con riferimento agli elementi di fatto specificamente citati, ha ritenuto doversi far luogo all'aumento per la corrispondente aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen. In merito alla quantificazione dell'aumento, la Corte del secondo rescissorio ha stimato doversi fissare la sua entità lorda in anni uno di reclusione, da sommarsi alla pena di anni dodici di reclusione, comprensiva di pena base e di aumento per la recidiva, già stabilita dalla precedente sentenza della Corte di appello del 2020, non attinta dall'annullamento successivo, con conseguente determinazione della pena finale di anni tredici di reclusione, la quale, ridotta per la diminuente del rito, è stata conclusivamente fissata in anni otto, mesi otto di reclusione. 2.2. Posto quanto precede, per ciò che concerne il primo motivo, è da muovere dal rilievo che la Corte di appello ha preso atto della domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione, ma ha ritenuto che essa, formulata soltanto con la memoria del 31.03.2025, per la prima volta in sede di rinvio, non superasse il vaglio di ammissibilità, richiamandosi a preciso orientamento esegetico, secondo cui, nel giudizio di rinvio, non può chiedersi il riconoscimento della continuazione, che non abbia formato oggetto del precedente giudizio di appello, neanche nel caso in cui l'unicità del disegno criminoso si invochi con riguardo a delitti per i quali il giudicato si sia formato solo dopo la celebrazione del giudizio di appello, oggetto dell'annullamento con rinvio, sempreché la sentenza rescindente non abbia devoluto al giudice del rinvio la rivalutazione di i 7punti della decisione concernenti anche la disciplina della continuazione (fra le altre, Sez. 6, n. 9152 del 28/01/2025, Perciballi, Rv. 287701 - 01; Sez. 3, n. 16440 del 12/01/2024, Martinelli, Rv. 286172 - 01, ha puntualizzato che, nel giudizio di rinvio, è preclusa la possibilità di presentare motivi aggiunti, posto che l'oggetto del giudizio è limitato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., alla parte della decisione caducata e, quindi, alla trattazione dei motivi di gravame già proposti ad essa afferenti, che non possono essere in alcun modo integrati). Si prende atto delle diverse opinioni espressa dalla difesa del ricorrente anche con richiami ad altre decisioni di legittimità. Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] reputa che non debba approfondirsi vieppiù la prospettazione difensiva, una volta che si prenda atto della fase processuale in cui l'istanza di applicazione del reato continuato è stata proposta: è, infatti, da considerare dirimente il rilievo che, secondo quanto ha sottolineato la Corte territoriale, rilievo confermato dalle stesse deduzioni del ricorrente, la sentenza accertativa dei reati che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto di porre in continuazione con quello accertato in questa sede è divenuta irrevocabile fin dal 27.09.2016. Ebbene, deve considerarsi che, ove avesse comunque inteso domandare l'applicazione della continuazione, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto farlo, ancora impregiudicata ogni valutazione in merito alla sua ammissibilità già in quello snodo, nella fase processuale immediatamente successiva alla maturazione del suindicato giudicato, onde verificare se la tempestiva deduzione della sopravvenienza potesse determinare il superamento della preclusione nelle more maturata. Si presta, su questo argomento, adesione all'indirizzo ermeneutico alla stregua del quale, già nel corso del giudizio di appello, l'istanza di applicazione della continuazione in relazione a un reato giudicato con sentenza di condanna divenuta irrevocabile dopo la scadenza del termine per proporre impugnazione è ammissibile solo se essa è avanzata con i motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen., in quanto, ferma restando la sua proponibilità in sede di esecuzione ex art. 671 cod. proc. pen., la relativa questione può essere introdotta nel giudizio di cognizione solo con modalità tali da consentire al giudice di prenderne conoscenza tempestivamente e in maniera adeguata; ciò, tenuto anche conto della natura eccezionale dell'istituto rispetto alla struttura del giudizio di appello (Sez. 2, n. 7132 del 11/01/2024, D'Antoni, Rv. 285991 - 01; Sez. 1, n. 6348 del 14/10/2022, dep. 2023, Cantone, Rv. 284409 - 01); in sostanziale consonanza con tali enunciazioni, si è anche precisato che, nel giudizio di appello celebrato con rito cartolare, il riconoscimento del vincolo della continuazione fra reati da giudicare e reati già giudicati con sentenza definitiva 8può essere richiesto per la prima volta in sede di presentazione di memoria scritta, che tiene luogo della discussione orale, soltanto se la sentenza relativa ai fatti già giudicati sia divenuta definitiva a seguito della presentazione dei motivi di appello (Sez. 2, n. 20993 del 20/05/2025, Langellotti, Rv. 288159 - 01). Alla stregua di tali principi, si profila incensurabile la determinazione della Corte del secondo rescissorio lì dove ha giudicato preclusa l'ammissione dell'istanza di applicazione della continuazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], siccome essa aveva ad oggetto, oltre al reato accertato nel presente processo, reati accertati con titolo divenuto irrevocabile nel 2016, senza che l'interessato avesse mai domandato in precedenza l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 81, secondo comma, cod. pen. Naturalmente, come ha già precisato la Corte di appello, la soluzione adottata - avendo escluso l'ammissibilità dell'istanza - non ne pregiudica la proposizione in executivis, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.: certo, ciò con i limiti previsti per il corrispondente computo della pena complessiva (in riferimento al rito abbreviato che ha contraddistinto l'accertamento del presente reato e, secondo il ricorrente, anche gli altri reati oggetto della prefigurata unitarietà progettuale), ove il medesimo disegno criminoso dovesse essere riconosciuto. Tale conseguenza, tuttavia, deve ritenersi un inevitabile (e non imputabile ad alcuno) effetto della diversa sede in cui, per le differenti articolazioni che hanno avuto le distinte vicende processuali, il computo sanzionatorio si troverebbe a dover essere effettuato (come ha spiegato, in motivazione, Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692 - 01). Il motivo va, pertanto, rigettato. 2.3. Trascorrendo alla disamina del secondo motivo della medesima impugnazione, la svolta puntualizzazione sull'iter processuale finora dipanatosi rende chiaro che era stato demandato dalla seconda decisione di legittimità alla Corte di appello di stabilire se dovesse applicarsi l'aumento di pena - facoltativo, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. - in corrispondenza dell'accertamento della circostanza aggravante della partecipazione all'associazione armata, ex art. 416- bis, quarto comma, cod. pen. e, in caso affermativo, di motivarne le ragioni, nonché di motivare in merito all'entità dell'aumento in concreto prescelto. Orbene, la Corte territoriale ha dato conto del perché ha ritenuto di dover apportare, a cagione dell'avvenuto accertamento della suddetta aggravante, il corrispondente aumento di pena facoltativo e ne ha spiegato congruamente le ragioni: il ruolo dell'imputato, uomo di fiducia della famiglia mafiosa, latore di richieste ai sodali e anche di esplicite minacce, sempre consapevole delle finalità del gruppo criminale, lo aveva reso senz'altro conscio della natura armata 9dell'associazione, fatto dimostrato dal tessuto captativo espressamente citato; inoltre, il compendio probatorio aveva dimostrato che egli aveva chiaramente dato atto, con riguardo ai propositi vendicativi manifestati contro [OSCURATO:PERSONA], di avere la possibilità che fossero messe a sua disposizione due pistole e di avere a diretta disposizione un fucile, unitamente ad altre armi, sicché - hanno argomentato i giudici del rescissorio - l'imputato si era direttamente giovato della capacità intimidatoria del vincolo scaturente dalla natura armata della consorteria. Pertanto, contrariamente alle prospettazioni difensive, la gravità del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nelle dinamiche dell'associazione, anche e specificamente in quanto associazione armata, ha motivatamente indotto la Corte di appello a ritenere doversi apportare l'aumento facoltativo di cui si tratta e a quantificare l'aumento stesso in misura proporzionalmente più elevata rispetto a quella che ha determinato per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], pure ritenuto raggiunto da prova adeguata in merito alla consapevole partecipazione all'associazione anche in quanto associazione armata, ma in grado minore rispetto a [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, tale aumento è stato congruamente stabilito in anni uno di reclusione, prima dell'applicazione della diminuente per il rito (entità inferiore a quella stabilita dalla prima Corte del rescissorio, che aveva quantificato l'aumento stesso in unni uno, mesi sei di reclusione). La verifica della motivazione offerta dalla Corte di appello fa emergere l'infondatezza della deduzione svolta dal ricorrente, secondo cui la Corte territoriale si sarebbe limitata a ridurre l'aumento di pena (lordo) da anni uno, mesi sei ad anni uno di reclusione rendendo una motivazione riferita a circostanze già valutate per giustificare l'accertamento della responsabilità dell'imputato: al contrario, deve constatarsi che i giudici del nuovo rescissorio hanno correttamente valorizzato le connotazioni della partecipazione associativa dell'imputato, risultate tali da coonestare la valutazione della sua compenetrazione strutturale al gruppo criminale proprio in quanto organismo dotato di armi; e, nella stessa direzione, risulta essere stata congruamente dispiegata anche la susseguente discrezionalità sanzionatoria. In tal senso la Corte di appello ha preso atto del principio affermato dalla sentenza rescindente, che, nell'annullare sul punto, aveva esplicitamente ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o di circostanze ad effetto speciale, è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione, sia ove egli escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, sia ove la ritenga, dovendo essere indicate, in f 10quest'ultimo caso, le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento (Sez. 2, n. 5622 del 12/11/2021, dep. 2022, Carbone, Rv. 282594 - 02): e, nel decidere sul tema ancora da definire, ha prestato esatta osservanza al principio stesso fornendo al riguardo una motivazione adeguata e coerente, non censurabile in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] va, pertanto, disatteso. 3. Passando alla disamina della complessiva impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è anche per la sua posizione opportuno riassumere gli snodi essenziali della relativa vicenda processuale. 3.1. L'imputato, raggiunto dall'accusa di aver commesso il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per essere stato partecipe del già ricordato clan [OSCURATO:PERSONA], facente parte dell'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta (capo A), nonché dei reati di porto illegale di arma clandestina (capi L e M), con la sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 9 maggio 2014, oltre ad essere assolto per i reati sub L) e M), era stato dichiarato responsabile del reato a lui ascritto al capo A) ed era stato condannato alla pena di anni tredici, mesi quattro di reclusione, così determinata: pena base, per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., già incrementata per la recidiva ex art. 99 cod. pen., anni quindici di reclusione, aumentata di anni cinque di reclusione, ex art. 63 cod. pen., per globali anni venti di reclusione, ridotta come sopra per effetto della diminuente per il rito. Impugnata tale decisione dall'imputato, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 19 febbraio 2016, l'aveva parzialmente riformata rideterminando la pena in anni dieci di reclusione. Con questa sentenza, respinti tutti gli altri motivi di impugnazione inerenti alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del reato a lui ascritto, era stata accolta, come effetto della più generale elisione della circostanza, la sola doglianza inerente all'aggravante di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen., esclusa. Per l'effetto, il trattamento sanzionatorio era stato nuovamente sviluppato muovendo dalla pena base per il reato associativo, già incrementata per la recidiva, ex art. 99 cod. pen., di anni dieci di reclusione, poi aumentata di anni cinque di reclusione, ex art. 63 cod. pen., con sua determinazione globale in anni quindici di reclusione, pena poi ridotta ad anni dieci di reclusione, per la diminuente del rito. Proposto da [OSCURATO:PERSONA] ricorso per cassazione, la Corte di legittimità (con la sentenza di Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019) aveva rigettato tutti i motivi di impugnazione, fra i quali quello inerente alla sussistenza della 11circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., ad eccezione della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio, anche questo ricorrente avendo criticato il carattere cumulativo del procedimento di quantificazione della pena. La Corte di cassazione aveva concluso, anche per estensione con riferimento all'impugnazione dei coimputati, che era fondata la doglianza articolata in tema di computo della pena e aveva fatto carico alla Corte di appello - così interpretando la succitata statuizione sanzionatoria - di avere accorpato, in relazione al reato associativo aggravato ai sensi del comma quarto dell'art. 416- bis cod. pen., anche l'aumento per la recidiva, per una pena di anni dieci di reclusione, e di avere operato un ulteriore aumento ex art. 63, quarto comma, cod. pen. senza indicare a quale aggravante si riferisse, posto che quella di cui all'art. 416-bis, sesto comma, cod. pen. era venuta meno e altre aggravanti non risultavano indicate nell'imputazione. In relazione al profilo evidenziato, la sentenza era stata annullata con rinvio, con rigetto del ricorso nel resto. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza del 22 luglio 2020, aveva rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni dieci di reclusione. I giudici del rescissorio avevano ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione della recidiva, contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale, in applicazione dei medesimi principi enunciati per alcuni altri imputati, fra cui [OSCURATO:PERSONA], e avevano considerato sussistente, oltre alla recidiva, anche la circostanza aggravante dell'associazione armata. In tale prospettiva, essi avevano stimato equa la pena di anni dieci di reclusione, così determinata: pena base per il reato associativo pari ad anni otto di reclusione, aumentata ad anni tredici, mesi quattro di reclusione per la recidiva e, poi, ad anni quindici di reclusione, per l'aggravante di cui all'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen., pena ridotta ad anni dieci di reclusione per la diminuente del rito. Impugnata dall'imputato anche questa decisione, la Corte di cassazione (Sez. 5, n. 34506 del 06/06/2022) aveva preso atto delle censure sviluppate da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello, che aveva lamentato la violazione di legge, per non avere i giudici del rescissorio specificato il criterio seguito nella determinazione della pena, per non avere essi motivato in merito alla ritenuta recidiva, violando il criterio dosimetrico in materia di concorso di circostanze ad effetto speciale e il divieto di reformatio in peius, nonché operando l'aumento per la seconda circostanza aggravante ad effetto speciale senza dare atto del criterio di quella più grave fra le stesse, tenuto conto dello sbarramento stabilito dall'art. 99, sesto comma, cod. pen.; e, valutate tali 12doglianze, aveva annullato con rinvio la decisione impugnata, osservando quanto segue. L'imputato era stato condannato per il reato associativo, quale partecipe, e la prima sentenza di legittimità aveva rigettato la sua impugnazione in riferimento alla motivazione circa la sussistenza della recidiva, sicché sul punto la sentenza era irrevocabile; tuttavia, era stato ritenuto estensibile a [OSCURATO:PERSONA] il vizio motivazionale relativo al calcolo cumulativo della pena, non essendo stato esplicitato il calcolo effettuato in ragione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, posto che quella di cui all'art. 416-bis, sesto comma, era stata esclusa; in sede di rinvio, la Corte di appello aveva calcolato la pena nel modo sopra indicato, ma in primo grado la pena base nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al capo A), era stata fissata in anni quindici di reclusione, in essa incluso l'aumento per la recidiva nei limiti dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen.; poi essa era stata aumentata ad anni venti di reclusione ex art. 63, comma quarto, cod. pen., infine, ridotta per il rito ad anni tredici, mesi quattro di reclusione; successivamente, con la sentenza di appello annullata, la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata, invece, individuata in anni dieci di reclusione, considerata l'associazione armata e incluso anche l'aumento per la recidiva; quindi, era stato apportato un ulteriore aumento ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., relativamente al quale la sentenza rescindente aveva rilevato che non si comprendeva a quale circostanza aggravante si riferisse. Posto ciò, la Corte di legittimità aveva ritenuto il ricorso fondato sul rilievo che, in tema di concorso di circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato, o di circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., è richiesto al giudice uno specifico dovere di motivazione tanto nel caso in cui escluda la rilevanza della circostanza concorrente meno grave, quanto nel caso in cui la ritenga, essendo necessario, in tale seconda ipotesi, indicare le ragioni che hanno indotto alla quantificazione dell'aumento; in questo caso, l'onere motivazionale richiesto non era stato assolto; prima ancora, però, era da evidenziare - aveva aggiunto la Corte di legittimità - che il divieto della reformatio in peius rappresenta un principio di portata generale, la cui applicazione nel giudizio di rinvio deve essere interpretato nel senso che l'imputato, in assenza di impugnazione della parte pubblica, non può vedere aggravarsi una posizione che non aveva accettato e, per rimuovere la quale, aveva proposto gravame, salva la nullità della sentenza per vizio processuale; in questo caso, l'annullamento della decisione di appello da parte della prima sentenza rescindente non era stato determinato da ragioni processuali, con il consolidamento, quindi, della posizione processuale dell'imputato in relazione al 13fatto che la pena per il reato associativo, già comprensiva dell'aumento per la recidiva, era stato fissato in anni dieci di reclusione. La Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], emettendo la decisione oggetto del presente vaglio, ha dato atto di seguire le indicazioni poste dalla seconda sentenza rescindente e ha ritenuto di quantificare la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e di esplicitare il relativo computo nei sensi seguenti: richiamati gli elementi posti a base della prima sentenza di appello del 19.02.2016 ed evidenziato che, in quel computo la pena base era stata fissata di anni dieci di reclusione per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., già aumentata per la ritenuta recidiva, occorreva prendere atto che i giudici di appello, per effettuare quella determinazione, avevano preso a base la forbice edittale stabilita dalla norma incriminatrice fino alla modifica introdotta con l'art. 1, comma 2, lett. a), legge 5 dicembre 2005, n. 251, con l'individuazione della pena per il delitto in anni sei di reclusione, maggiorata per la recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale, della frazione di due terzi, così da ascendere ad anni dieci di reclusione; su tale versante, pur se l'individuazione della pena veniva considerata erronea per difetto, l'imputato aveva acquisito il diritto a non vedersi modificare in malam partem l'entità sanzionatoria, stante il divieto di reformatio in peius; poi, su tale entità la Corte di appello, nella sentenza del 2016, aveva applicato l'aumento per l'aggravante relativa alla natura armata dell'associazione. La Corte di appello, preso atto che l'annullamento di tale decisione e l'annullamento di quella successiva imponevano di rideterminare la pena, ha osservato che: la pena base per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. era da individuare, in quel computo, in anni sei di reclusione ed era stata giustificata dalla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, connotata dal suo indubbio protagonismo associativo, che non aveva trovato remora alcuna nella esperienza carceraria subita dal 2007 al maggio 2009, considerazioni specificate con il richiamo di precisi e pregnanti episodi riferiti a contegni partecipativi dell'imputato, peraltro emersi anche con riferimento a tempo molto successivo al 2008 (donde la sottolineatura dell'avvenuta adozione di una forbice edittale più tenue - però non discutibile in danno dell'imputato, stante il citato divieto di cui all'art. 597 cod. proc. pen. - di quella che avrebbe dovuto applicarsi, con evidente riferimento all'inasprimento della corrispondente sanzione intervenuto in virtù dell'art. 1, comma 1, lett. b-bis, d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125); invece, quella decisione non aveva esplicitato la ragione per la quale quella pena di anni dieci di reclusione, comprensiva dell'aumento per la recidiva, fosse stata aumentata di un terzo, fino ad anni quindici di reclusione, in relazione all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen.; la Corte di appello 14del primo giudizio rescissorio, con la sentenza del 22 luglio 2020, aveva effettuato un altro calcolo della pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], poi censurato dall'imputato e annullato dalla seconda sentenza rescindente; questo calcolo aveva preso l'avvio dalla pena base di anni otto di reclusione (anziché anni sei di reclusione stabilito dalla Corte di appello nel 2016) e aveva apportato l'aumento per la recidiva di anni cinque, mesi quattro di reclusione, così pervenendo alla pena di anni tredici, mesi quattro di reclusione, pena più grave di quella di anni dieci di reclusione, ma in tal modo aveva superato il limite di anni dieci di reclusione risultante dalla prima sentenza annullata; indi, aveva quantificato il secondo aumento in quello di mesi otto di reclusione. Posto ciò, la Corte di appello ha considerato che, da un lato, era assodato il limite, riferito al divieto di reformatio in peius, scaturente dalla pena di anni dieci di reclusione, a cagione della sua determinazione nella prima sentenza di appello annullata, in virtù del secondo annullamento e del conseguente monito espresso nella sentenza rescindente del 2022, e che, dall'altro, il secondo discrezionale aumento, ove apportato, non avrebbe potuto superare l'entità di mesi otto di reclusione, ma semmai essere, se del caso, ridotto, sempre in virtù del suindicato divieto. Così configurato il quadro dei vincoli che avrebbero dovuto rispettare, i giudici del secondo rescissorio hanno considerato che, quanto alla pena base, aumentata per la recidiva, l'entità di anni dieci di reclusione, ribadita anche la sua determinazione sulla scorta di una cornice edittale che non aveva tenuto conto dell'inasprimento apportato dalla riforma del 2008, non poteva essere ulteriormente ridotta, giacché, analizzando il concreto contributo apportato da [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, si rilevava che esso si era riverberato sino alla rappresentanza del clan [OSCURATO:PERSONA] al più alto grado e che l'imputato si era anche speso personalmente per far pervenire un revolver a [OSCURATO:PERSONA]; in merito al secondo, discrezionale aumento da applicare a tale pena, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., le considerazioni espresse nelle precedenti decisioni circa la sussistenza di una base ragionevole per la risposta affermativa a tale questione andavano ribadite, fermo restando il limite dell'entità, ritenuta fissata in mesi otto di reclusione, rilevato come sussistente, per il divieto di reformatio in peius, quantitativo di pena di molto inferiore all'aumento apportato in origine con la prima sentenza di appello annullata e ora quantificato in misura inferiore a un decimo della pena di riferimento. Muovendo da tali valutazioni e dal conseguente computo la Corte di appello, con la motivazione resa nella sentenza ora impugnata, è pervenuta alla pena complessiva di anni dieci, mesi otto di reclusione, poi ridotta per il rito a quella di anni sette, mesi uno, giorni dieci di reclusione. 153.2. Questa complessiva opzione sanzionatoria resiste, anzitutto, alla critica mossa con il motivo di impugnazione sviluppato con il primo atto (a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]). L'aumento apportato, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen. in merito all'accertamento a carico di [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante dell'associazione armata (aggravante ad effetto speciale ritenuta meno grave della recidiva applicata quale prima aggravante ad effetto speciale) - aumento sulla cui applicabilità in questo atto non sono stati espressi rilievi pregiudiziali - è stato considerato dalla Corte di appello doversi computare in concreto, in relazione alla specifica condotta serbata da [OSCURATO:PERSONA], senza che esso potesse essere ulteriormente ridotto rispetto al limite di mesi otto, reputato dai giudici del nuovo rescissorio invalicabile per il divieto di reformatio in peius. [OSCURATO:PERSONA], su tale versante, ritiene che non avrebbe potuto modificare in modo determinante i termini della questione analizzata dalla Corte di appello la constatazione del tempo, poliennale, trascorso fra la contestazione del fatto, come aggravato, e l'irrogazione della specifica pena: si tratta di una variabile non direttamente incidente sul corrispondente trattamento sanzionatorio, tanto più che l'accertamento definitivo della responsabilità dell'imputato, comprensiva della completa configurazione circostanziale inerente al delitto a lui ascritto, rimontava al rigetto dei corrispondenti motivi di ricorso pronunciato dalla prima sentenza di legittimità (Sez. 1, n. 31828 del 20/06/2018, dep. 2019). Va, piuttosto, rilevato che il limite affermato dalla Corte di appello in ragione del divieto di reformatio in peius rispetto al trattamento sanzionatorio già irrogato a [OSCURATO:PERSONA] con la precedente sentenza annullata, quanto al secondo aumento di pena, ai sensi dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., è stato individuato erroneamente in mesi otto di reclusione: invero, come risulta dall'excursus svolto in precedenza, la sentenza della Corte di appello emessa il 22 luglio 2020 aveva individuato tale aumento - non in mesi otto di reclusione, bensì - in anni uno, mesi otto di reclusione, dal momento che, aumentata la pena base di anni otto di reclusione fino ad anni tredici, mesi quattro di reclusione per l'applicazione della recidiva, l'aveva poi ulteriormente incrementata, per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, quarto comma, cod. pen., ad anni quindici di reclusione (dunque, con uno specifico aumento di anni uno, mesi otto di reclusione). Si tratta, peraltro, anche in tal caso, di un errore che ha ridondato a beneficio dell'imputato, la cui rilevazione, avendo soltanto [OSCURATO:PERSONA] impugnato la decisione che l'ha commesso, non può produrre alcun effetto a lui sfavorevole. 3.3. Per quanto concerne il secondo atto di impugnazione (a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]), la sostanza della censura con esso veicolata è che i giudici del secondo 1/1 16rescissorio hanno violato il divieto di reformatio in peius apportando il secondo aumento, quello pari (prima della riduzione per il rito) a mesi otto di reclusione, in quanto, a seguito dell'annullamento della sentenza della Corte di appello del 19 febbraio 2016, si sarebbe cristallizzato per [OSCURATO:PERSONA] il trattamento sanzionatorio pari ad anni dieci di reclusione comprensivo di ogni aggravante, ivi inclusa quella di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., sicché l'aggiunta di mesi otto di reclusione costituirebbe un'indebita duplicazione di pena. L'argomento - basato sul rilievo che la prima sentenza di legittimità rescindente aveva annullato la quantificazione della pena osservando che la Corte di appello non aveva spiegato a quale aggravante si riferisse l'ulteriore aumento, non risultandone altre contestate nell'editto - non si profila persuasivo. La Corte di appello, con la successiva sentenza del 22 luglio 2020, nel solco del percorso sanzionatorio tracciato dalle precedenti decisioni di merito, esitate nella sentenza di appello oggetto del primo annullamento, aveva espressamente distinto l'incremento sanzionatorio corrispondente all'applicazione della recidiva e quello - facoltativo, ma ritenuto da applicarsi in concreto, ex art. 63, quarto comma, cod. pen. - inerente all'aggravante dell'associazione armata, ex art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in tal senso rendendo chiaro che la precedente sentenza della Corte di appello, già annullata, aveva inteso irrogare, con il secondo aumento, la pena per la seconda aggravante ad effetto speciale: in tal senso, tale decisione del 22 luglio 2020 aveva fornito il chiarimento sollecitato dalla Corte di legittimità. Impugnata dall'imputato questa sentenza, la Corte di cassazione ha preso atto del computo sanzionatorio adottato in sede rescissoria e - pur annullando nuovamente la decisione, oltre che per l'inadeguatezza motivazionale, anche per la violazione del divieto di reformatio in peius - ha chiaramente spiegato che il vincolo posto ai giudici di merito, in linea con la pregressa articolazione procedimentale, era dato dal rilievo che la pena per il reato associativo "già inclusiva dell'aumento per la recidiva" era stato fissato in anni dieci di reclusione, sicché, anche alla stregua di tale limite, è stato dato mandato al giudice dell'ulteriore rinvio di individuare l'esatta scansione della determinazione della pena, specificando e giustificando i singoli aumenti "in riferimento alle specifiche circostanze aggravanti sussistenti", nonché rispettando il limite di cui all'art. 99, ultimo comma, cod. pen. e il criterio di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen. e, infine, osservando il divieto della reformatio in peius, come da quella decisione illustrato. La fissazione di tali specifici vincoli, con l'espressa inserzione nella pena di anni dieci di reclusione del solo aumento per la recidiva, smentisce la tesi 17sviluppata dal ricorrente nel motivo in esame e, invece, impone di considerare immune da critica lo sviluppo dosimetrico articolato dalla Corte di appello nella decisione oggetto della presente verifica: essa, infatti, ha rispettato il divieto di reformatio in peius evidenziato dalla Corte di legittimità con riferimento alla pena per il reato associativo, già aumentata per la recidiva, in anni dieci di reclusione (prima della riduzione per il rito) e, poi, ha contenuto l'aumento, ritenuto motivatamente da apportarsi, per l'ulteriore circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, quarto comma, cod. pen., in mesi otto di reclusione (sempre prima della riduzione per il rito), ritenendo essere quello il limite della pena già inflitta con la sentenza annullata in precedenza (rilevazione, quest'ultima, risultata erronea, come si è visto, ma a vantaggio di [OSCURATO:PERSONA]). [OSCURATO:PERSONA] tale motivo è, pertanto, da ritenersi privo di fondamento. 4. Il complesso delle argomentazioni esposte dai giudici del secondo rescissorio, dunque, risulta sorreggere in modo adeguato le conclusioni raggiunte e resiste a tutte le doglianze articolate dai ricorrenti. Tali considerazioni conducono al rigetto di entrambe le impugnazioni e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigett P.Q.M