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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 29040/2024

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3321/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2986/2020,depositata i l 18/11/2020 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 18 novembre 2020, che, in parziale accoglimento del gravame dalla medesima proposto avverso la decisione di primo grado, ne riduceva la condanna pronunciata in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a quella del pagamento di euro 55.337,75, oltre interessi, a titolo di rimborso della somma versata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per il risarcimento dei danni patiti da un paziente in conseguenza della errata diagnosi ascrivibile alla medesima Mesoraca, quale medico dipendente della società attrice in regresso.

2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione e per quanto segnatamente rileva in questa sede, osservava che: a) era infondato il motivo di gravame che denunciava l’inesistenza e/o la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado sul presupposto che l’appellante, convenuta dichiarata contumace dal Tribunale, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] notifica anzidetta e non aveva “mai ricevuto il plico raccomandato contenente l'atto di citazione” e non aveva “mai rinvenuto nella propria cassetta della posta l'avviso di deposito della raccomandata”; b) la [OSCURATO:SOCIETA] si era avvalsa della notificazione per via consolare ex art. 37 del d.lgs. n. 71/2011, applicabile nei confronti della convenuta in quanto cittadina italiana residente in Svizzera; c) il primo comma del citato art. 37 “prevede l’obbligo di rispettare, nell’esecuzione della notifica consolare, le leggi dello Stato di residenza”, mentre l’art. 78 del medesimo d.lgs. n. 71/2011 stabilisce che “(l)e notificazioni cui ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio”; d ) la “dichiarazione del Consolato che accompagna la restituzione del plico al mittente” – resa a Ginevra il 21 giugno 2017 e avente ad oggetto “relata di notifica dell’atto di citazione” -, “permette di ritenere rispettate le formalità stabilite dall'ordinamento elvetico”; e) la dichiarazione del Consolato Generale d’Italia - assumente “valore di fede privilegiata che compete ad ogni pubblica autorità, nello svolgimento dei compiti ad essa demandati dalla legge, per i fatti che la stessa dichiara di avere compiuto” - era del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] ha provveduto all'invio, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, dell'atto in oggetto (il plico contenente l'atto di citazione) in data 18 maggio u.s. al fine di ottemperare la notifica.

Si restituisce in allegato l'atto poiché non è stato ritirato dall'interessato”; f ) da tale dichiarazione poteva, quindi, evincersi che: f.1) “l'atto è stato inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno”; f.2) “sono stati compiute le formalità necessarie per il ritiro (la nota parla non di mancata consegna, ma di mancato ritiro) del plico alla destinataria”; g) le “attestazioni dell’ufficio consolare” consentivano, pertanto, di “ritenere regolarmente eseguita la notificazione dell’atto di citazione in primo grado”.

3. –Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

4. – Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]:

1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 101, 149 e 183 c.p.c., 111 Cost., 37 e 78 del d.lgs. n. 71/2011, 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero 272 e 29 ordinanza svizzera sulle poste del 29 agosto 2012, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto, sulla base della dichiarazione del Consolato di Ginevra, regolarmente eseguita la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria di contumacia di essa convenuta.

La ricorrente sostiene che, in base al diritto processuale elvetico e al pari di “quanto avviene nel nostro ordinamento”, è “necessario che l’atto entri nella sfera di conoscibilità del destinatario”; sicché - alla luce delle disposizioni di diritto svizzero sopra richiamate e della giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza n. 321-2014 del 27.3.2015) - il “metodo previsto dall’ordinamento elvetico affinché si realizzi la finzione giuridica di conoscenza dell'atto da parte del destinatario che non l'abbia ritirato, coincide con l'immissione nella sua cassetta postale di un avviso di ritiro (c.d.

“avis de retrait”), con il quale questi viene invitato a ritirare il plico nel termine di sette giorni” Ne consegue, secondo la Mesoraca, che – pur volendo attribuire alla dichiarazione consolare valore di fede privilegiata - il giudice di appello avrebbe erroneamente reputato, in violazione delle norme indicate in rubrica del motivo, che detta dichiarazione, “attestante il mancato ritiro di un atto da parte del destinatario”, provasse il “fatto che il mancato ritiro fosse stato preceduto dall'immissione nell'avviso di ritiro, come previsto invece dall'ordinamento svizzero (e, analogamente, da quello italiano)”.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 101, 115, 116, 183 c.p.c., 2700 c.c. e 111 Cost., per aver la Corte territoriale attribuito valore di fede privilegiata all’intero contenuto della dichiarazione consolare, là dove, invece, tanto poteva ritenersi unicamente in relazione “alla circostanza dell’invio dell’atto a mezzo di raccomandata”.

2.1. – I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati.

La sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte ricorrente poiché - una volta dato atto, sul piano della prova legale (art. 2700 c.c.), dell’invio del plico con posta raccomandata e del mancato “ritiro” del plico stesso – la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della immissione dell’avviso di ritiro nella disponibilità del destinatario della notificazione a mezzo posta operando una inferenza sul piano della prova presuntiva in base agli anzidetti fatti acclarati legalmente (i soli ad essere muniti di fede probatoria privilegiata, ex art. 2700 c.c., e confutabili unicamente mediante querela di falso), costituenti il fatto noto da cui è stato tratto il fatto ignoto.

Ed è un accertamento, quello della Corte territoriale, che non contraddice affatto la previsione normativa elvetica di cui all’art.138 c.p.c. svizzero [il cui comma 3, lett. a) recita: “La notificazione è pure considerata avvenuta: a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”], da applicarsi nell’interpretazione del ‘diritto vivente’ svizzero (cfr. la decisione del Tribunale Federale 4°_321_2014 del 27.3.2015, anche ricordata in ricorso), che richiede l’immissione dell’“avviso di ritiro” nella cassetta postale del notificatario.

Dunque, essendo il ritiro previsto come evento di chiusura della fattispecie legale sulla fictio di consegna del plico raccomandato, la presunzione utilizzata dal giudice di appello, superabile da prova contraria, ha investito la scansione procedimentale che precede quell’attestato mancato ritiro, ossia una scansione avvenuta secondo le regole seguite dall’ufficiale postale nel recapitare il plico raccomandato, anche nel caso di destinatario non reperibile.

Un tale accertamento di fatto, conseguito dal giudice di merito mediante presunzioni, non è stato, come tale, censurato, collocandosi le doglianze di parte ricorrente nella diversa prospettiva innanzi illustrata, estranea ad una denuncia investente la quaestio facti nei termini consentiti in sede di legittimità.

3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 37 e 78 del d.lgs. n. 71/2011, 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero 272, 101 e 183 c.p.c., nonché 111 Cost., per aver la Corte territoriale erroneamente “ritenuto operante la finzione di notifica nonostante la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non si aspettasse la ricezione di alcunché”, essendo oramai trascorsi 4 anni dalla richiesta di pagamento effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e “non avendone più avuto alcuna notizia dopo avere inoltrato tutto alle proprie compagnie assicurative, ritenendo pertanto che la vertenza dovesse considerarsi chiusa”.

La ricorrente deduce, pertanto, che la decisione assunta dal giudice di appello si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero 272 (applicabile nella specie in forza del d.lgs. n. 71/2011), il quale dispone che la notifica si considera avvenuta “in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”.

3.1. –Il motivo è infondato.

La richiesta di pagamento, nell’esercizio di azione di rivalsa, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] è elemento oggettivo e inequivocabile di una coerente presunzione – non scalfita dal mero trascorrere del lasso temporale da quella richiesta di pagamento sino al tentativo di notifica dell’atto di citazione, in assenza di concreti elementi fattuali di segno contrari o all’intenzione della società creditrice di agire in regresso - sul fatto che la Mesoraca dovesse attendersi la notificazione dell’atto di citazione e ciò in armonia proprio con la previsione del codice di diritto processuale svizzero, là dove, all’art. 138, comma 3, lett. a), fa operare la fictio iuris in ragione del fatto che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”.

4. –Il ricorso deve, quindi, essere rigettato.

La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3321/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 17, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2986/2020,depositata i l 18/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a tre motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano, resa pubblica il 18 novembre 2020, che, in parziale accoglimento del gravame dalla medesima proposto avverso la decisione di primo grado, ne riduceva la condanna pronunciata in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. a quella del pagamento di euro 55.337,75, oltre interessi, a titolo di rimborso della somma versata dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per il risarcimento dei danni patiti da un paziente in conseguenza della errata diagnosi ascrivibile alla medesima Mesoraca, quale medico dipendente della società attrice in regresso. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione e per quanto segnatamente rileva in questa sede, osservava che: a) era infondato il motivo di gravame che denunciava l’inesistenza e/o la nullità della notificazione dell’atto di citazione in primo grado sul presupposto che l’appellante, convenuta dichiarata contumace dal Tribunale, era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] notifica anzidetta e non aveva “mai ricevuto il plico raccomandato contenente l'atto di citazione” e non aveva “mai rinvenuto nella propria cassetta della posta l'avviso di deposito della raccomandata”; b) la [OSCURATO:SOCIETA] si era avvalsa della notificazione per via consolare ex art. 37 del d.lgs. n. 71/2011, applicabile nei confronti della convenuta in quanto cittadina italiana residente in Svizzera; c) il primo comma del citato art. 37 “prevede l’obbligo di rispettare, nell’esecuzione della notifica consolare, le leggi dello Stato di residenza”, mentre l’art. 78 del medesimo d.lgs. n. 71/2011 stabilisce che “(l)e notificazioni cui ufficio consolare provvede direttamente sono eseguite mediante sistema di comunicazione idoneo alla conferma dell'avvenuto invio”; d ) la “dichiarazione del Consolato che accompagna la restituzione del plico al mittente” – resa a Ginevra il 21 giugno 2017 e avente ad oggetto “relata di notifica dell’atto di citazione” -, “permette di ritenere rispettate le formalità stabilite dall'ordinamento elvetico”; e) la dichiarazione del Consolato Generale d’Italia - assumente “valore di fede privilegiata che compete ad ogni pubblica autorità, nello svolgimento dei compiti ad essa demandati dalla legge, per i fatti che la stessa dichiara di avere compiuto” - era del seguente tenore: “[OSCURATO:PERSONA] ha provveduto all'invio, con lettera raccomandata e ricevuta di ritorno, dell'atto in oggetto (il plico contenente l'atto di citazione) in data 18 maggio u.s. al fine di ottemperare la notifica. Si restituisce in allegato l'atto poiché non è stato ritirato dall'interessato”; f ) da tale dichiarazione poteva, quindi, evincersi che: f.1) “l'atto è stato inviato con raccomandata con ricevuta di ritorno”; f.2) “sono stati compiute le formalità necessarie per il ritiro (la nota parla non di mancata consegna, ma di mancato ritiro) del plico alla destinataria”; g) le “attestazioni dell’ufficio consolare” consentivano, pertanto, di “ritenere regolarmente eseguita la notificazione dell’atto di citazione in primo grado”. 3. –Ha resistito con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. – Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]: 1. - Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 101, 149 e 183 c.p.c., 111 Cost., 37 e 78 del d.lgs. n. 71/2011, 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero 272 e 29 ordinanza svizzera sulle poste del 29 agosto 2012, per aver la Corte territoriale erroneamente ritenuto, sulla base della dichiarazione del Consolato di Ginevra, regolarmente eseguita la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, con conseguente declaratoria di contumacia di essa convenuta. La ricorrente sostiene che, in base al diritto processuale elvetico e al pari di “quanto avviene nel nostro ordinamento”, è “necessario che l’atto entri nella sfera di conoscibilità del destinatario”; sicché - alla luce delle disposizioni di diritto svizzero sopra richiamate e della giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza n. 321-2014 del 27.3.2015) - il “metodo previsto dall’ordinamento elvetico affinché si realizzi la finzione giuridica di conoscenza dell'atto da parte del destinatario che non l'abbia ritirato, coincide con l'immissione nella sua cassetta postale di un avviso di ritiro (c.d. “avis de retrait”), con il quale questi viene invitato a ritirare il plico nel termine di sette giorni” Ne consegue, secondo la Mesoraca, che – pur volendo attribuire alla dichiarazione consolare valore di fede privilegiata - il giudice di appello avrebbe erroneamente reputato, in violazione delle norme indicate in rubrica del motivo, che detta dichiarazione, “attestante il mancato ritiro di un atto da parte del destinatario”, provasse il “fatto che il mancato ritiro fosse stato preceduto dall'immissione nell'avviso di ritiro, come previsto invece dall'ordinamento svizzero (e, analogamente, da quello italiano)”. 2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 101, 115, 116, 183 c.p.c., 2700 c.c. e 111 Cost., per aver la Corte territoriale attribuito valore di fede privilegiata all’intero contenuto della dichiarazione consolare, là dove, invece, tanto poteva ritenersi unicamente in relazione “alla circostanza dell’invio dell’atto a mezzo di raccomandata”. 2.1. – I primi due motivi, da scrutinarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente connessi, sono infondati. La sentenza impugnata si sottrae alle censure di parte ricorrente poiché - una volta dato atto, sul piano della prova legale (art. 2700 c.c.), dell’invio del plico con posta raccomandata e del mancato “ritiro” del plico stesso – la Corte territoriale ha ritenuto raggiunta la prova della immissione dell’avviso di ritiro nella disponibilità del destinatario della notificazione a mezzo posta operando una inferenza sul piano della prova presuntiva in base agli anzidetti fatti acclarati legalmente (i soli ad essere muniti di fede probatoria privilegiata, ex art. 2700 c.c., e confutabili unicamente mediante querela di falso), costituenti il fatto noto da cui è stato tratto il fatto ignoto. Ed è un accertamento, quello della Corte territoriale, che non contraddice affatto la previsione normativa elvetica di cui all’art.138 c.p.c. svizzero [il cui comma 3, lett. a) recita: “La notificazione è pure considerata avvenuta: a. in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”], da applicarsi nell’interpretazione del ‘diritto vivente’ svizzero (cfr. la decisione del Tribunale Federale 4°_321_2014 del 27.3.2015, anche ricordata in ricorso), che richiede l’immissione dell’“avviso di ritiro” nella cassetta postale del notificatario. Dunque, essendo il ritiro previsto come evento di chiusura della fattispecie legale sulla fictio di consegna del plico raccomandato, la presunzione utilizzata dal giudice di appello, superabile da prova contraria, ha investito la scansione procedimentale che precede quell’attestato mancato ritiro, ossia una scansione avvenuta secondo le regole seguite dall’ufficiale postale nel recapitare il plico raccomandato, anche nel caso di destinatario non reperibile. Un tale accertamento di fatto, conseguito dal giudice di merito mediante presunzioni, non è stato, come tale, censurato, collocandosi le doglianze di parte ricorrente nella diversa prospettiva innanzi illustrata, estranea ad una denuncia investente la quaestio facti nei termini consentiti in sede di legittimità. 3. - Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 37 e 78 del d.lgs. n. 71/2011, 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero 272, 101 e 183 c.p.c., nonché 111 Cost., per aver la Corte territoriale erroneamente “ritenuto operante la finzione di notifica nonostante la Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] non si aspettasse la ricezione di alcunché”, essendo oramai trascorsi 4 anni dalla richiesta di pagamento effettuata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e “non avendone più avuto alcuna notizia dopo avere inoltrato tutto alle proprie compagnie assicurative, ritenendo pertanto che la vertenza dovesse considerarsi chiusa”. La ricorrente deduce, pertanto, che la decisione assunta dal giudice di appello si pone in contrasto con quanto disposto dall’art. 138, comma 3, lett. a), codice di diritto processuale svizzero 272 (applicabile nella specie in forza del d.lgs. n. 71/2011), il quale dispone che la notifica si considera avvenuta “in caso di invio postale raccomandato non ritirato, il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempre che il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. 3.1. –Il motivo è infondato. La richiesta di pagamento, nell’esercizio di azione di rivalsa, da parte della [OSCURATO:SOCIETA] è elemento oggettivo e inequivocabile di una coerente presunzione – non scalfita dal mero trascorrere del lasso temporale da quella richiesta di pagamento sino al tentativo di notifica dell’atto di citazione, in assenza di concreti elementi fattuali di segno contrari o all’intenzione della società creditrice di agire in regresso - sul fatto che la Mesoraca dovesse attendersi la notificazione dell’atto di citazione e ciò in armonia proprio con la previsione del codice di diritto processuale svizzero, là dove, all’art. 138, comma 3, lett. a), fa operare la fictio iuris in ragione del fatto che “il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione”. 4. –Il ricorso deve, quindi, essere rigettato. La novità delle questioni esaminate giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso,
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