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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 10390/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala non è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 75 d.lgs. n. 159/2011 (capo 1) e 186, commi 2 e 7, cod. strada (capo 2), perché sorpreso alla guida di una autovettura in orario in cui l'imputato si sarebbe dovuto trovare a casa, in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto, nonché per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (fatti del 19.6.2018).

2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue.

I) Vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per non avere considerato che per il reato in disamina è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui viene sanzionata la guida di un autoveicolo senza patente - o dopo che la patenta sia stata negata, sospesa o revocata - qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, come nel caso.

II) Violazione di legge, in relazione alla nullità dell'accertamento compiuto dagli agenti di p.g., per omesso avviso al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione allo svolgimento di un atto urgente, avviso dovuto anche in ipotesi di rifiuto, come stabilito da alcuni precedenti della Corte di cassazione.

3. I motivi dedotti sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato.

4. Quanto al motivo sub I), in disparte la considerazione che il reato di guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale non risulta, nella specie, contestato in fatto - al di là della indicazione della norma incriminatrice - si osserva che con sentenza n. 211 del 17.10.2022 la Corte costituzionale ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica...".

T?' Ne discende che la censura dedotta non può trovare accoglimento in questa sede.

5. Quanto al motivo sub II), si deve qui ribadire il più recente e prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, come avvenuto nel caso di specie, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 — 01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 — 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Rv. 280028 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579 - 01; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 - 01).

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 25 gennaio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Marsala non è presente. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado che ha dichiarato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, 75 d.lgs. n. 159/2011 (capo 1) e 186, commi 2 e 7, cod. strada (capo 2), perché sorpreso alla guida di una autovettura in orario in cui l'imputato si sarebbe dovuto trovare a casa, in violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale cui era sottoposto, nonché per essersi rifiutato di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici (fatti del 19.6.2018). 2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.) quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine al reato di cui all'art. 73 d.lgs. n. 159/2011, per non avere considerato che per il reato in disamina è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, nella parte in cui viene sanzionata la guida di un autoveicolo senza patente - o dopo che la patenta sia stata negata, sospesa o revocata - qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale, come nel caso. II) Violazione di legge, in relazione alla nullità dell'accertamento compiuto dagli agenti di p.g., per omesso avviso al prevenuto della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia in relazione allo svolgimento di un atto urgente, avviso dovuto anche in ipotesi di rifiuto, come stabilito da alcuni precedenti della Corte di cassazione. 3. I motivi dedotti sono infondati; pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 4. Quanto al motivo sub I), in disparte la considerazione che il reato di guida senza patente da parte di soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale non risulta, nella specie, contestato in fatto - al di là della indicazione della norma incriminatrice - si osserva che con sentenza n. 211 del 17.10.2022 la Corte costituzionale ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 73 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezione sesta penale, e dal Tribunale ordinario di Ravenna, sezione penale, in composizione monocratica...". T?' Ne discende che la censura dedotta non può trovare accoglimento in questa sede. 5. Quanto al motivo sub II), si deve qui ribadire il più recente e prevalente orientamento di questa Corte, secondo cui l'obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l'attuazione dell'alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento, come avvenuto nel caso di specie, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l'atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini (cfr. Sez. 4, n. 33594 del 10/02/2021, Rv. 281745 — 01; Sez. 4, n. 16816 del 14/01/2021, Rv. 281072 — 01; Sez. 4, n. 29939 del 23/09/2020, Rv. 280028 - 01; Sez. 4, n. 4896 del 16/01/2020, Rv. 278579 - 01; Sez. 4, n. 29275 del 12/06/2019, Rv. 278547 - 01). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 25 gennaio 20
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