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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32590/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA]

1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale della stessa città in data 16.10.2020 ed all'esito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 240 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 360 di multa.

Gli imputati sono stati condannati entrambi per il delitto di concorso in furto aggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa) di 200 metri di cavi di rame del valore complessivo di 2000 euro, sottraendolo dal pianale recintato della società "[OSCURATO:PERSONA]"; il solo Morello è stato condannato, in continuazione, anche per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del comune di [OSCURATO:PERSONA] (il furto è stato commesso in [OSCURATO:PERSONA]).

2. Hanno proposto ricorso gli imputati, tramite due distinti atti di impugnazione.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dal difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta un'unica ragione di censura che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e, in definitiva, al trattamento sanzionatorio.

Il ricorrente evidenzia, in particolare, che i cavi di rame sottratti non sono stati tagliati e ridotti in parti più piccole, come invece ritenuto dai giudici di merito in adesione al capo di imputazione, sicchè non può configurarsi la circostanza prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2.

D'altra parte, sarebbe insussistente anche l'aggravante della minorata difesa, che si afferma integrata perché i due complici si sono introdotti in un'area industriale in tempo di chiusura, mentre invece la valutazione in concreto, che deve essere compiuta secondo la giurisprudenza di legittimità, evidenzia fattori di significato opposto alla minorata difesa: gli imputati sono stati sorpresi in flagranza perché vicino al luogo teatro del furto era di passaggio una persona che ha avvertito i carabinieri; inoltre, sul posto era posizionato un sistema di videosorveglianza a protezione, attivo tanto che da esso sono stati tratti alcuni fotogrammi che ritraggono il ricorrente mentre si introduce all'interno della zona recintata e, successivamente, mentre porta i cavi di rame all'esterno del cortile recintato.

Infine, la difesa sostiene anche la tesi dell'ingiustificata esclusione dell'attenuante del danno economico lieve, invocata ai sensi dell'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., nonostante fosse di facile verifica il dato dello scarso valore di mercato del rame.4.

Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato tramite il difensore, l'avv. lana, deduce cinque motivi distinti.

4.1. Il primo argomento difensivo attinge il coefficiente soggettivo del reato, che il ricorrente ritiene non sia stato provato adeguatamente e, anzi, non sia sussistente poiché, per le modalità di custodia dei cavi di rame, che si trovavano apparentemente riversi senza custodia alcuna nel piazzale nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], egli aveva creduto si trattasse di materiale abbandonato; in ogni caso, non è stato provato a suo carico il dolo specifico necessario per la configurabilità del reato.

4.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata, nonostante una parte dei cavi di rame sottratti fossero stati ritrovati al di fuori, ma proprio accanto alla recinzione che delimitava lo spiazzo industriale di custodia, e sebbene non tutti i cavi fossero stati asportati, poiché gli imputati sono stati sorpresi dalla polizia giudiziaria in flagranza, mentre ancora erano intenti a trasportarne una parte al di fuori del recinto di custodia.

4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla "biografia" criminale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali.

4.4. Il quarto argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante del danno economico di speciale tenuità, in assenza di accertamenti documentali circa la correttezza del valore stimato dagli inquirenti in 2000 euro e nonostante non si trattasse di rame mai utilizzato prima, ma di rame usato e, quindi, molto meno costoso.

4.5. La quinta eccezione si riferisce alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, fondata dalla sentenza impugnata sulla mera ed insufficiente constatazione dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente, con giudizio di accentuata pericolosità sociale e riprovevolezza del tutto apodittico. 3.

Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono entrambi infondati.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere complessivamente rigettato.

2.1. I primi due motivi di censura sono inammissibili poiché reiterativi dei motivi d'appello e privi di confronto reale con la sentenza impugnata e poichè rivolgono al Collegio istanze di rivalutazione della prova in atti, senza addurre manifeste illogicità della motivazione del provvedimento d'appello impugnato, che invece ha adeguatamente verificato i profili in fatto relativi alla configurabilità di un'ipotesi di furto, da ritenersi consumato.

La Corte territoriale ha spiegato come i due complici siano stati sorpresi in flagranza del reato dagli agenti, mentre erano intenti, al di fuori del piazzale della società [OSCURATO:PERSONA], a srotolare e segmentare il cavo di rame della lunghezza di 200 metri, trafugato alla ditta "A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]": Morello era colui il quale stava compiendo la prima attività e Bevilacqua l'autore della seconda, palesemente evidente dalla circostanza che egli è stato sorpreso mentre impugnava con le mani, da un lato, il cavo di rame e, dall'altra, una pinza da lavoro; le immagini tratte dalla videocamera di sorveglianza presente sui luoghi hanno mostrato, altresì, Bevilacqua saltare la recinzione di protezione al piazzale privato e salire sul rimorchio ove era posto il cavo di rame, sottraendolo attraverso la griglia di recinzione e portandolo all'esterno, ove lo attendeva il complice, con il quale immediatamente dava corso all'attività.

Le deduzioni difensive, dunque, sono prive di fondamento alcuno e aspecifiche, dal punto di vista della responsabilità del ricorrente nel reato di furto, mentre è stata pacificamente esclusa qualsiasi credibilità della ricostruzione alternativa proposta: il cavo trafugato non è stato affatto ritrovato abbandonato nel piazzale di sosta della ditta di trasporti, bensì si trovava su un camion privato, al momento in cui uno dei due imputati lo ha materialmente sottratto.

Quanto alla consumazione del reato, il ricorso non considera che la giurisprudenza di legittimità ritiene configurata l'ipotesi consumata di furto e non quella tentata quando l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), escludendo la consumazione soltanto in casi del tutto peculiari (ad esempio, in Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969, ovvero in ipotesi di sistemi di videosorveglianza o di vigilanza ed osservazione, per l'ipotesi di furto in supermercato: cfr., Sez.

U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186).

Nel caso di specie, sia pur per un lasso di tempo limitato - tuttavia apprezzabile - gli imputati hanno conseguito la signoria sul bene, portato all'esterno dell'area privata ove era conservato e, quindi, sottoposto al loro dominio, tanto che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, essi erano in procinto di segmentarlo e di caricarlo sulla loro autovettura per appropriarsene definitivamente.

2.2. Il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso sono infondati.

Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in favore del ricorrente con ampia e condivisibile motivazione della Corte d'Appello, la quale si è ispirata a giurisprudenza consolidata di legittimità.m [OSCURATO:PERSONA], in proposito, si limita a ribadire alcune stabili affermazioni di principio della Cassazione: a) il giudizio di concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). b) in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549).

Nel caso di specie, la Corte territoriale, del tutto legittimamente, ha valorizzato, sebbene con motivazione sintetica, sia l'assenza di elementi positivi, che la presenza di precedenti penali numerosi ed allarmanti per negare la concessione del beneficio ad entrambi gli imputati.

Allo stesso modo, la rilevata sussistenza dell'aggravante della recidiva contestata a Morelli è stata valutata direttamente dalla presenza dei precedenti, specificamente valutati nella loro gravità, in relazione al giudizio di immeritevolezza delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione della Corte d'Appello, pertanto, si fa carico dei criteri di verifica della significatività della biografia criminale dell'imputato recidivo sulla pericolosità potenziata, di cui l'aggravante ex art. 99 cod. pen. costituisce un punto di emersione normativo (cfr. Sez.

U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; in tema, vedi Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171).9Y,

2.4. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché apodittico e manifestamente infondato.

Non vi è dubbio che la Corte d'Appello abbia adeguatamente rappresentato le ragioni di esclusione dell'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato dai ricorrenti, valorizzando l'elevata quantità del bene sottratto (circa 100 chilogrammi di rame) ed il suo consistente valore economico (pari a circa 2.000 euro), accertato secondo le risultanze investigative, senza che sia necessaria alcuna prova documentale.

Invero, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto - che deve avere valore pressoché irrilevante - può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali (così Sez. 3, n. 18386 del 19/3/2021, C., Rv. 281296).

Né può essere conferito valore dirimente alla circostanza che non si trattasse di rame "nuovo", peraltro solo assertivamente sostenuta dalla difesa.

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente, anch'esso, infondato e deve essere rigettato.

3.1. Il ricorrente contesta le aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa, ritenute, invece, sussistenti dalla Corte d'Appello e dal primo giudice.

Quanto alla violenza sulle cose, il ricorso propone un'inammissibile, diversa ricostruzione degli accadimenti che hanno portato all'arresto in flagranza dei due imputati, laddove, invece, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come, al momento dell'intervento della polizia, i ricorrenti: avevano tagliato i lacci che tenevano arrotolato il cavo di rame sottratto; lo avevano liberato e avevano "avviato l'azione di taglio in pezzi più piccoli, finalizzata ad un più agevole trasporto a bordo del veicolo a loro disposizione.

Sotto più profili concorrenti, dunque, l'aggravante della violenza sulle cose sottratte può dirsi sia evidente, avuto riguardo alla manomissione delle cose poste a presidio della "res" di proprietà altrui o del bene stesso.

3.2. La minorata difesa è stata ritenuta sussistente nella fattispecie, per la compresenza di plurimi fattori di maggiore vulnerabilità della "res": il furto è stato, infatti, commesso in zona industriale, durante gli orari di chiusura dell'attività e in un giorno non lavorativo.

Come noto, le Sezioni Unite hanno chiarito recentemente i confini di configurabilità dell'aggravante comunemente conosciuta, per comodità di richiamo, della cd.

"minorata difesa".

Si è affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez.

U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095).

Le Sezioni Unite rifiutano meccanismi presuntivi di ordine assoluto, derivanti da precostituite condizioni di fatto, considerate idonee a diminuire e depotenziare la capacità di reazione della vittima, ed hanno puntato alla necessità di una verifica concreta di volta in volta necessaria per la verifica della circostanza aggravante in esame, ferma la valenza di "indicatore relativo" di minorata difesa di alcune situazioni di fatto, dal "significato" inequivoco ed indubbio; è il caso, ad esempio, dell'età della vittima.

La circostanza - secondo la pronuncia Cardellini - ha natura oggettiva e ricorre in presenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876; fattispecie in tema di omicidio; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276871; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, Bordogna, Rv. 231359).

Inoltre, anche una sola circostanza, di tempo, di luogo o di persona, è sufficiente ad integrare l'aggravante della c.d.

"minorata difesa", se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito.

Il giudice, pertanto, e seguendo ancora il percorso ermeneutico delle Sezioni Unite, ai fini di ritenere sussistente l'aggravante in esame, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza).

Anche la mera presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude l'aggravante della minorata difesa in astratto, secondo la sentenza in esame, dovendo verificarsene le circostanze concrete di attivazione e collegamento con centrali operative di forze dell'ordine o istituti di vigilanza privata e le ricadute in termini di presidio posto a tutela del bene aggredito.

Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il motivo formulato dal ricorrente sia, in parte, generico, poiché non indica se il sistema di videosorveglianza presente in loco, ed eventualmente capace di far ritenere insussistenti le condizioni di vulnerabilità che agevolano il reato, fosse collegato a qualche centrale operativa; in parte infondato, poiché - da quel che emerge dalle sentenze di merito - piuttosto si comprende che il sistema di videosorveglianza presente sul luogo del delitto fosse "chiuso" e privo di collegamenti "in diretta".4 Invece, la Corte territoriale ha messo in evidenza come i ricorrenti abbiano approfittato dell'orario di chiusura del deposito per automezzi articolati ove si è svolto il delitto, proprio al fine di evitare la presenza del personale di vigilanza (in assenza di un sistema di videosorveglianza "attivo") e dei lavoratori, che avrebbero certamente potuto fornire una potenziale difesa al bene sottratto; né può contare, per escludere l'aggravante, la situazione del tutto casuale in cui si è scoperto il reato, per il fortuito passaggio di una persona sul posto ed il successivo allarme dato alle forze di polizia.

4. Al rigetto d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2021 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma della decisione emessa in primo grado dal Tribunale della stessa città in data 16.10.2020 ed all'esito di rito abbreviato, ha rideterminato la pena emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi otto di reclusione ed euro 240 di multa e quella inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in anni due e mesi dieci di reclusione ed euro 360 di multa. Gli imputati sono stati condannati entrambi per il delitto di concorso in furto aggravato (dalla violenza sulle cose e dalla minorata difesa) di 200 metri di cavi di rame del valore complessivo di 2000 euro, sottraendolo dal pianale recintato della società "[OSCURATO:PERSONA]"; il solo Morello è stato condannato, in continuazione, anche per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, per aver violato gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno del comune di [OSCURATO:PERSONA] (il furto è stato commesso in [OSCURATO:PERSONA]). 2. Hanno proposto ricorso gli imputati, tramite due distinti atti di impugnazione. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], proposto dal difensore di fiducia, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresenta un'unica ragione di censura che denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato quanto alla sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e, in definitiva, al trattamento sanzionatorio. Il ricorrente evidenzia, in particolare, che i cavi di rame sottratti non sono stati tagliati e ridotti in parti più piccole, come invece ritenuto dai giudici di merito in adesione al capo di imputazione, sicchè non può configurarsi la circostanza prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2. D'altra parte, sarebbe insussistente anche l'aggravante della minorata difesa, che si afferma integrata perché i due complici si sono introdotti in un'area industriale in tempo di chiusura, mentre invece la valutazione in concreto, che deve essere compiuta secondo la giurisprudenza di legittimità, evidenzia fattori di significato opposto alla minorata difesa: gli imputati sono stati sorpresi in flagranza perché vicino al luogo teatro del furto era di passaggio una persona che ha avvertito i carabinieri; inoltre, sul posto era posizionato un sistema di videosorveglianza a protezione, attivo tanto che da esso sono stati tratti alcuni fotogrammi che ritraggono il ricorrente mentre si introduce all'interno della zona recintata e, successivamente, mentre porta i cavi di rame all'esterno del cortile recintato. Infine, la difesa sostiene anche la tesi dell'ingiustificata esclusione dell'attenuante del danno economico lieve, invocata ai sensi dell'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., nonostante fosse di facile verifica il dato dello scarso valore di mercato del rame.4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulato tramite il difensore, l'avv. lana, deduce cinque motivi distinti. 4.1. Il primo argomento difensivo attinge il coefficiente soggettivo del reato, che il ricorrente ritiene non sia stato provato adeguatamente e, anzi, non sia sussistente poiché, per le modalità di custodia dei cavi di rame, che si trovavano apparentemente riversi senza custodia alcuna nel piazzale nella disponibilità della società [OSCURATO:PERSONA], egli aveva creduto si trattasse di materiale abbandonato; in ogni caso, non è stato provato a suo carico il dolo specifico necessario per la configurabilità del reato. 4.2. La seconda censura eccepisce violazione di legge in ordine alla mancata riqualificazione del reato nell'ipotesi tentata, nonostante una parte dei cavi di rame sottratti fossero stati ritrovati al di fuori, ma proprio accanto alla recinzione che delimitava lo spiazzo industriale di custodia, e sebbene non tutti i cavi fossero stati asportati, poiché gli imputati sono stati sorpresi dalla polizia giudiziaria in flagranza, mentre ancora erano intenti a trasportarne una parte al di fuori del recinto di custodia. 4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla "biografia" criminale del ricorrente, gravato da numerosi precedenti penali. 4.4. Il quarto argomento difensivo eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante del danno economico di speciale tenuità, in assenza di accertamenti documentali circa la correttezza del valore stimato dagli inquirenti in 2000 euro e nonostante non si trattasse di rame mai utilizzato prima, ma di rame usato e, quindi, molto meno costoso. 4.5. La quinta eccezione si riferisce alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale, fondata dalla sentenza impugnata sulla mera ed insufficiente constatazione dei numerosi precedenti penali in capo al ricorrente, con giudizio di accentuata pericolosità sociale e riprovevolezza del tutto apodittico. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] d'Aquino ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono entrambi infondati. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere complessivamente rigettato. 2.1. I primi due motivi di censura sono inammissibili poiché reiterativi dei motivi d'appello e privi di confronto reale con la sentenza impugnata e poichè rivolgono al Collegio istanze di rivalutazione della prova in atti, senza addurre manifeste illogicità della motivazione del provvedimento d'appello impugnato, che invece ha adeguatamente verificato i profili in fatto relativi alla configurabilità di un'ipotesi di furto, da ritenersi consumato. La Corte territoriale ha spiegato come i due complici siano stati sorpresi in flagranza del reato dagli agenti, mentre erano intenti, al di fuori del piazzale della società [OSCURATO:PERSONA], a srotolare e segmentare il cavo di rame della lunghezza di 200 metri, trafugato alla ditta "A.S.D. [OSCURATO:PERSONA]": Morello era colui il quale stava compiendo la prima attività e Bevilacqua l'autore della seconda, palesemente evidente dalla circostanza che egli è stato sorpreso mentre impugnava con le mani, da un lato, il cavo di rame e, dall'altra, una pinza da lavoro; le immagini tratte dalla videocamera di sorveglianza presente sui luoghi hanno mostrato, altresì, Bevilacqua saltare la recinzione di protezione al piazzale privato e salire sul rimorchio ove era posto il cavo di rame, sottraendolo attraverso la griglia di recinzione e portandolo all'esterno, ove lo attendeva il complice, con il quale immediatamente dava corso all'attività. Le deduzioni difensive, dunque, sono prive di fondamento alcuno e aspecifiche, dal punto di vista della responsabilità del ricorrente nel reato di furto, mentre è stata pacificamente esclusa qualsiasi credibilità della ricostruzione alternativa proposta: il cavo trafugato non è stato affatto ritrovato abbandonato nel piazzale di sosta della ditta di trasporti, bensì si trovava su un camion privato, al momento in cui uno dei due imputati lo ha materialmente sottratto. Quanto alla consumazione del reato, il ricorso non considera che la giurisprudenza di legittimità ritiene configurata l'ipotesi consumata di furto e non quella tentata quando l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 48880 del 17/9/2018, S., Rv. 274016; Sez. 4, n. 11683 del 27/11/2018, dep. 2019, Arena, Rv. 275278), escludendo la consumazione soltanto in casi del tutto peculiari (ad esempio, in Sez. 5, n. 4868 del 25/11/2021, dep. 2022, Botchorishvili, Rv. 282969, ovvero in ipotesi di sistemi di videosorveglianza o di vigilanza ed osservazione, per l'ipotesi di furto in supermercato: cfr., Sez. U, n. 52117 del 17/7/2014, Prevete, Rv. 261186). Nel caso di specie, sia pur per un lasso di tempo limitato - tuttavia apprezzabile - gli imputati hanno conseguito la signoria sul bene, portato all'esterno dell'area privata ove era conservato e, quindi, sottoposto al loro dominio, tanto che, al momento dell'intervento della polizia giudiziaria, essi erano in procinto di segmentarlo e di caricarlo sulla loro autovettura per appropriarsene definitivamente. 2.2. Il terzo motivo ed il quinto motivo di ricorso sono infondati. Le circostanze attenuanti generiche sono state escluse in favore del ricorrente con ampia e condivisibile motivazione della Corte d'Appello, la quale si è ispirata a giurisprudenza consolidata di legittimità.m [OSCURATO:PERSONA], in proposito, si limita a ribadire alcune stabili affermazioni di principio della Cassazione: a) il giudizio di concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (cfr., tra le altre, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; conforme in precedenza Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). b) in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). Nel caso di specie, la Corte territoriale, del tutto legittimamente, ha valorizzato, sebbene con motivazione sintetica, sia l'assenza di elementi positivi, che la presenza di precedenti penali numerosi ed allarmanti per negare la concessione del beneficio ad entrambi gli imputati. Allo stesso modo, la rilevata sussistenza dell'aggravante della recidiva contestata a Morelli è stata valutata direttamente dalla presenza dei precedenti, specificamente valutati nella loro gravità, in relazione al giudizio di immeritevolezza delle circostanze attenuanti generiche. La decisione della Corte d'Appello, pertanto, si fa carico dei criteri di verifica della significatività della biografia criminale dell'imputato recidivo sulla pericolosità potenziata, di cui l'aggravante ex art. 99 cod. pen. costituisce un punto di emersione normativo (cfr. Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibè, Rv. 247838, secondo cui è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; in tema, vedi Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n. 198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4 aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009 n. 171).9Y, 2.4. Infine, anche il quarto motivo di ricorso è inammissibile perché apodittico e manifestamente infondato. Non vi è dubbio che la Corte d'Appello abbia adeguatamente rappresentato le ragioni di esclusione dell'attenuante della particolare tenuità del danno patrimoniale cagionato dai ricorrenti, valorizzando l'elevata quantità del bene sottratto (circa 100 chilogrammi di rame) ed il suo consistente valore economico (pari a circa 2.000 euro), accertato secondo le risultanze investigative, senza che sia necessaria alcuna prova documentale. Invero, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità in tema di furto, il valore intrinseco ed economico del bene sottratto - che deve avere valore pressoché irrilevante - può essere fornito con qualunque prova, anche testimoniale, non essendo necessari documenti o valutazioni peritali (così Sez. 3, n. 18386 del 19/3/2021, C., Rv. 281296). Né può essere conferito valore dirimente alla circostanza che non si trattasse di rame "nuovo", peraltro solo assertivamente sostenuta dalla difesa. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è complessivamente, anch'esso, infondato e deve essere rigettato. 3.1. Il ricorrente contesta le aggravanti della violenza sulle cose e della minorata difesa, ritenute, invece, sussistenti dalla Corte d'Appello e dal primo giudice. Quanto alla violenza sulle cose, il ricorso propone un'inammissibile, diversa ricostruzione degli accadimenti che hanno portato all'arresto in flagranza dei due imputati, laddove, invece, la sentenza impugnata ha ben evidenziato come, al momento dell'intervento della polizia, i ricorrenti: avevano tagliato i lacci che tenevano arrotolato il cavo di rame sottratto; lo avevano liberato e avevano "avviato l'azione di taglio in pezzi più piccoli, finalizzata ad un più agevole trasporto a bordo del veicolo a loro disposizione. Sotto più profili concorrenti, dunque, l'aggravante della violenza sulle cose sottratte può dirsi sia evidente, avuto riguardo alla manomissione delle cose poste a presidio della "res" di proprietà altrui o del bene stesso. 3.2. La minorata difesa è stata ritenuta sussistente nella fattispecie, per la compresenza di plurimi fattori di maggiore vulnerabilità della "res": il furto è stato, infatti, commesso in zona industriale, durante gli orari di chiusura dell'attività e in un giorno non lavorativo. Come noto, le Sezioni Unite hanno chiarito recentemente i confini di configurabilità dell'aggravante comunemente conosciuta, per comodità di richiamo, della cd. "minorata difesa". Si è affermato che, ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso (Sez. U, n. 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095). Le Sezioni Unite rifiutano meccanismi presuntivi di ordine assoluto, derivanti da precostituite condizioni di fatto, considerate idonee a diminuire e depotenziare la capacità di reazione della vittima, ed hanno puntato alla necessità di una verifica concreta di volta in volta necessaria per la verifica della circostanza aggravante in esame, ferma la valenza di "indicatore relativo" di minorata difesa di alcune situazioni di fatto, dal "significato" inequivoco ed indubbio; è il caso, ad esempio, dell'età della vittima. La circostanza - secondo la pronuncia Cardellini - ha natura oggettiva e ricorre in presenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente (Sez. 1, n. 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876; fattispecie in tema di omicidio; Sez. 1, n. 39560 del 06/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276871; Sez. 5, n. 14995 del 23/02/2005, Bordogna, Rv. 231359). Inoltre, anche una sola circostanza, di tempo, di luogo o di persona, è sufficiente ad integrare l'aggravante della c.d. "minorata difesa", se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito. Il giudice, pertanto, e seguendo ancora il percorso ermeneutico delle Sezioni Unite, ai fini di ritenere sussistente l'aggravante in esame, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine: a) l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di "ostacolo alla pubblica o privata difesa"; b) la produzione in concreto dell'effetto di "ostacolo alla pubblica o privata difesa" che ne sia effettivamente derivato; c) il fatto che l'agente ne abbia concretamente "profittato" (avendone, quindi, consapevolezza). Anche la mera presenza di un impianto di videosorveglianza non esclude l'aggravante della minorata difesa in astratto, secondo la sentenza in esame, dovendo verificarsene le circostanze concrete di attivazione e collegamento con centrali operative di forze dell'ordine o istituti di vigilanza privata e le ricadute in termini di presidio posto a tutela del bene aggredito. Tanto premesso, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il motivo formulato dal ricorrente sia, in parte, generico, poiché non indica se il sistema di videosorveglianza presente in loco, ed eventualmente capace di far ritenere insussistenti le condizioni di vulnerabilità che agevolano il reato, fosse collegato a qualche centrale operativa; in parte infondato, poiché - da quel che emerge dalle sentenze di merito - piuttosto si comprende che il sistema di videosorveglianza presente sul luogo del delitto fosse "chiuso" e privo di collegamenti "in diretta".4 Invece, la Corte territoriale ha messo in evidenza come i ricorrenti abbiano approfittato dell'orario di chiusura del deposito per automezzi articolati ove si è svolto il delitto, proprio al fine di evitare la presenza del personale di vigilanza (in assenza di un sistema di videosorveglianza "attivo") e dei lavoratori, che avrebbero certamente potuto fornire una potenziale difesa al bene sottratto; né può contare, per escludere l'aggravante, la situazione del tutto casuale in cui si è scoperto il reato, per il fortuito passaggio di una persona sul posto ed il successivo allarme dato alle forze di polizia. 4. Al rigetto d
Sentenza Cassazione n. 32590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris