CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 marzo 2022
Cassazione n. 09359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11348-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] C.S. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11348/2021 Numero sezionale 2184/2022 Numero di raccolta generale 9359/2022Data pubblicazione 22/03/2022 avverso la sentenza n. 186/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 15/02/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza n. 186 del 17. 12. 2021 della Corte di appello di Torino, che aveva confermato la decisione di primo grado che, accogliendo la domanda della [OSCURATO:PERSONA] C.S. di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., aveva dichiarato inefficace il contratto preliminare di un terreno intervenuto tra le parti nel 2010 per mancato avveramento della condizione sospensiva dell’approvazione del Piano esecutivo convenzionato del comune nel cui ambito era compreso il terreno compromesso, al fine di ottenerne l’edificabilità, ritenendo che fosse ormai trascorso il termine ragionevole entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare; letto il controricorso della società [OSCURATO:PERSONA] C.S. di [OSCURATO:PERSONA] & C.; l’unico motivo di ricorso denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione delle parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ., lamentando che la Corte di appello, nel condividere la valutazione del primo giudice sulla consumazione del termine entro cui la condizione sospensiva, nell’interesse delle parti, si sarebbe dovuta avverare, abbia esercitato in modo non corretto il prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, tenendo conto non solo del tempo intercorso tra la stipulazione del preliminare e la domanda avanzata dalla controparte per l’inefficacia del contratto, ma anche, ed indebitamente, della durata del giudizio di primo grado e di quello di appello e non considerando gli accertamenti della F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11348/2021 Numero sezionale 2184/2022 Numero di raccolta generale 9359/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 consulenza tecnica d’ufficio, che deponevano nel senso che la condizione sospensiva indicata dalle parti si sarebbe avverata; il motivo è inammissibile, atteso che, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 4, cod. proc. civ., applicabile nel caso di specie essendo il giudizio di appello iniziato nel 2019, non è proponibile il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. nel caso in cui la sentenza di appello sia fondata sulle medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione di primo grado ( c.d. doppia conforme ); sotto altro profilo il ricorso è inammissibile in quanto, fermo il principio di diritto, che la Corte territoriale ha applicato, secondo cui nel caso in cui le parti abbiano condizionato l'efficacia di un contratto al verificarsi di un evento senza indicare il termine entro il quale questo può utilmente avverarsi, il giudice, su domanda della parte interessata, può dichiarare l’inefficacia del contratto per il mancato avveramento della condizione sospensiva quando ritenga trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'evento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare ( Cass. n. 22811 del 2010; Cass. n. 13519 del 1991 ), la valutazione in ordine all’esistenza dei presupposti per ritenere non avverata la condizione integra un apprezzamento di fatto, rientrante nella esclusiva competenza del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità; dalla lettura della sentenza impugnata risulta altresì che la Corte di appello, ai fini della decisione adottata, ha esaminato sia le risultanze della consulenza tecnica, che il tempo trascorso tra la conclusione del contratto condizionato e la domanda di inefficacia proposta dalla società attrice, pari a 5 anni, mentre il riferimento, in motivazione, anche all’ulteriore termine di durata dei giudizi, di complessivi 8 anni, senza che la condizione si sia verificata, appare meramente rafforzativo del convincimento circa la già intervenuta scadenza del termine ragionevole entro il quale la condizione si sarebbe dovuta verificare>>; Considerato che:F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11348/2021 Numero sezionale 2184/2022 Numero di raccolta generale 9359/2022 Data pubblicazione 22/03/2022 il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo, in favore della società controricorrente; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 25 febbraio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P