CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 27414/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], n. 123, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona della sua procuratrice [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza n. 2830/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7.12.2020, R.G.n. 2161/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L. CASO. [OSCURATO:PERSONA] 1. Conla s entenza in epigrafe indic ata , la Corte d'appello di Roma rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Roma, che aveva rigettato l’opposizione della stessaavverso l’ordinanza ex art. 1, comma 49, L. n. 92/2012, con la quale il medesimo tribunale, all’esito della fase sommaria,pure a veva respinto le sue domande volte ad ottenere : la declaratoria di nullità (o in subordine di illegittimità) del recesso intimatole in data 22.12.2016 (nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo intrapresa dalla datrice di lavoro convenuta, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.); la propria reintegrazione nel posto di lavoro e il pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello della reintegra. 2. In esito ad ampia ricostruzione del fatto e disamina dei motivi di gravame, la Corte capitolina accertava la rispondenza della comunicazione di avvio della procedura in data 5 ottobre 2016 ai requisiti prescritti dalla L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 3; comunicazione la quale illustrava le ragioni della crisi che rendeva necessaria la procedura di licenziamento collettivo interessante 1.666 lavoratori delle Divisioni 1 e 2 di Roma e tutti gli 845 de ll'unità produttiva di Napoli, con applicazione dei criteri di scelta per comparazione del personale operante con profilo equivalente all'interno di ciascuno dei predetti siti interessati dagli esuberi. Essa dava altresì conto della conclusione dell'accordo con verbale del 21 e 22 dicembre 2016, sottoscritto da tutte le parti sociali, con esclusione della sottoscrizione soltanto delle RSU di Roma. 3. La Corte d'appello negava quindi che la suindicata limitazione della platea degli esuberi alle due divisioni di Roma e a ll'unità produttiva di Napolicostituisse vizio della procedura, avuto riguardo all'esplicita illustrazione delle sue ragioni nella comunicazione di avvio, per l'ubicazione ad almeno 500 km di distanza delle sedi non interessate, tale da rendere antieconomico, rispetto alle esigenze riorganizzative della società, in luogo di un licenziamento, un trasferimento collettivo (avendo peraltro soltanto diciassette lavoratori accettato un trasferimento individuale in diversa sede, rispetto all'offerta di revoca fino ad un massimo di 75 licenziamenti in favore di chi per iscritto avesse richiesto di essere trasferito). Né, infine, potevano ritenersi fungibili le mansioni degli operatori inbound (aventi accesso ai programmi del cliente e dediti ad attività più complessa di risoluzione di problemi della chiamante), assunti con contratto di lavoro subordinato e addetti alle divisioni e unità soppresse, e quelle degli operatori outbound, adibiti a ricerche di mercato e rilevazioni statistiche ed essenzialmente reclutati come collaboratori coordinati e continuativi: senza alcuna promiscuità di personale in riferimento ad attività tipologicamente diverse. 4. Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a seimotivi. 5. L’intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è rubricato testualmente: “Le ragioni dell’impugnazione, violazione degli articoli 4 e 5 della legge 223 del 1991. Il mezzo utilizzato dall’intimata per aggirare la procedura di legge”.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia: “Violazione e falsa applicazione degli articoli 4 commi 3 e 9, nonché dell’art. 5 comma 1 della legge 223 del 1991. Omessa pronuncia”. 3. Con il terzo motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 comma 9 della legge 223 del 1991”. 4. Con il quarto motivo, denuncia: “Violazione dell’art. 5 comma 1 in relazione al n. 3 dell’art. 360 Cpc”. 5. Con il quinto motivo, denuncia: “Violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 comma 1 della legge 223 del 1991”. 6. Con il sesto motivo, deduce: “Nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 cpc, travalicamento dei poteri di interpretazione della domanda. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 81 del 2015, nonché dei commi 3 e 9 dell’art. 4 3 dell’art. 5 della legge 223 del 1991”. 7. Occorre, anzitutto, considerare che sulla massima parte delle questioni di diritto postesi, questa Sezione si è già espressa con ancor recenti sentenze 6.5.2021, n. 12040 (rv 661162-02) e 12.5.2021, n. 12634 (rv. 6611206-01) riguardanti entrambe la medesima procedura di licenziamento collettivo oggetto del ricorso ora in esame. 7.1. In particolare, con la prima decisione, si è ritenuto che, in tema di licenziamenti collettivi, è legittima l’adozione concordata tra le parti sociali di criteri di scelta dei lavoratori da licenziare anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità (segnatamente, è stato ritenuto conforme ai predetti requisiti l’accordo che circoscriveva l’ambito dei dipendenti coinvolti dalla procedura alla sola platea dei lavoratori in bound di una determinata area locale per la verificata infungibilità delle mansioni svolte dai predetti rispetto a quelle del personale in bounddelle altre sedi, in ragione delle commesse trattate, ognuna esigente una diversa e specifica formazione), e, inoltre, che, ai fini dell’esclusione della comparazione tra i lavoratori licenziati e quelli di equivalente professionalità addetti alle unità operative non soppresse e dislocate sul territorio nazionale, può assumere rilievo il fatto, da accertarsi sulla base delle circostanze concrete, che il mantenimento in servizio dei dipendenti appartenenti all’unità soppressa esigerebbe il loro trasferimento in altra sede, con aggravio di costi per l’azienda e interferenza sull’assetto organizzativo (escludendosi la necessità della comparazione in quanto il numero dei lavoratori coinvolti – oltre milleseicento –era tale da configurare un trasferimento collettivo, che avrebbe implicato la necessità di concordare in sede sindacale la formazione di graduatorie redatte in base a criteri predeterminati). E, con la seconda sentenza, è stato ribadito che il principio previsto dagli artt. 5 e 24 della L. n. 223 del 1991 –in base ai quali i criteri di selezione del personale da licenziare, ove non predeterminati secondo uno specifico ordine stabilito da accordi collettivi, debbono essere osservati in concorso tra loro –se impone al datore di lavoro una valutazione globale dei medesimi, non esclude tuttavia che il risultato comparativo possa essere quello di accordare prevalenza ad uno di detti criteri e, in particolare, alle esigenze tecnico-produttive, essendo questo il criterio più coerente con le finalità perseguite attraverso la riduzione del personale, sempre che naturalmente una scelta siffatta trovi giustificazione in fattori obiettivi, la cui esistenza sia provata in concreto dal datore di lavoro e non sottenda intenti elusivi o ragioni discriminatorie. 7.2.In entrambe le pronunce sopra richiamate inoltre sono stati anche disattesi, rispetto a quanto già accertato e considerato dai giudici di merito, tutti i rilievi, formulati in varia chiavedai ricorrenti, circa la comunicazione di avvio della procedura. I suddetti principi, inoltre, sono stati successivamente ribaditi in altre e recenti pronunce di questa Sezione (cfr., tra le altre,Cass. n. 35490/2022 e n. 31632/2022).8. Tanto premesso, i motivi ora in esame esibiscono numerosi ed evidenti profili d’inammissibilità. 9. Nel primo motivo la ricorrente assume che: “[OSCURATO:PERSONA] è riuscita a confondere l’indagine ex ante (le ragioni che determinano la crisi e le ragioni per cui non è possibile in tutto o in parte limitare i licenziamenti) da compiersi sulla base della lettera della dichiarazione di apertura della procedura di licenziamento, con quella sul nesso causale del licenziamento in cui si devono verificare ex post le puntuali modalità di attuazione dei criteri di scelta legali o convenzionali, evidenziate nella comunicazione di cui al comma 9 dell’articolo 4”. Indila stessa vi asserisce che: “L’indagine sulla completezza della dichiarazione non risulta compiuta, la motivazione è apparente e in diversi snodi irrimediabilmente contraddittoria. La motivazione “è perplessa” contraddittoria e apparente nella applicazione del combinato disposto dell’articolo 2103 cc dell’art. 4 comma 3 della legge 223 e non coerente con i canoni di correttezza e buona fede”. 9.1. Tale censura è inammissibile nella sua interezza. In disparte la considerazione che sia nella rubrica che nel suo svolgimento il primo motivo non specificaespressamente a quale dei mezzi di cui all’art. 360, comma primo, c.p.c. si faccia riferimento, dalla rubrica sembrerebbe doversi desumere che la ricorrente lamenti la violazione delle norme di diritto (sostanziale) di cui agli artt. 4 e 5 L. n. 223/1991, deducibili, quindi,ex art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c. Come si è ora visto, però, l’impugnante in realtà si duole di pretese anomalie motivazionali, in ipotesi da far valere ex art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., senza neppure spiegare perché la motivazione dell’impugnata sentenza sarebbe “irrimediabilmente contraddittoria”, “perplessa”, o “apparente”, come alternativamente asserito dalla ricorrente.Nota, peraltro, il Collegio, rispetto all’asserzione della ricorrente, secondo la quale non sarebbe stata compiuta “l’indagine sulla completezza della dichiarazione” di apertura della procedura di licenziamento collettivo, che nella censura in esame difetta qualsivoglia riferimento alle ben cinque pagi ne (fitte) circa (dalla 3 alla 8per la precisione) che la Corte territoriale aveva dedicato alla comunicazione di avvio della procedu ra (prendendo le mosse, “storicamente”, da quella del 21.3.2016, seguita da quell a d el 5.10.2016, che direttamente rileva in causa). 9.2. Il primo motivo è, perciò, inammissibile, a tacer d’altro,per difetto della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c. 10. Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, nel quale si deduce, oltre alla violazione di norme di diritto sostanziale, un’“Omessa pronuncia” (e quindi in ipotesi un error in procedendo ) , in termini tuttavianon precisati. In realtà, assume la ricorrente che: Dopo la ricognizione del testo e delle finalità dell’art. 4 comma 3 nella motivazione si legge: “Ricostruito così il quadro generale, il reclamo non contiene delle puntuali critiche al testo della comunicazione del 5.10.2016 ed all’interpretazione datane dal Tribunale” (p. 6 sentenza impugnata) . Afferma, allora, la stessa che la “Corte capitolina” non si sarebbe “avveduta” di quanto si era osservato nelle pagine 15-26 del suo reclamo avverso la sentenza di primo grado. Osserva il Collegio che l’allora reclamante pure addebitava al “primo giudicante” di non aver “compreso le doglianze di parte ricorrente”, e buona parte del secondo motivo ora in esame parrebbe appunto volta a riprodurre ciò che l’attuale ricorrente per cassazione, in veste di reclamante, avrebbe addebitato al primo giudice(cfr. pagg. 16-27 del ricorso).Di seguito la ricorrente passa a sintetizzare quelle che sarebbero state le “osservazioni della Corte territoriale”in proposito (cfr. pagg. 27-31), per concludere che la Corte capitolina: “ha contraddittoriamente motivato su trasferimenti e ammortizzatori sociali, ritenendoli contemporaneamente compatibili o incompatibili con la situazione concreta; affermato che la comunicazione era completa, anche su trasferimenti, integrazione salariale e aumento degli esuberi a Palermo. Tuttavia nella dichiarazione difettavano le informazioni”. 10.1. Osserva questa Corte che il passo motivazionalecensurato dalla ricorrente (l’unico testualmente preso in considerazione), effettivamente presente a pag. 6 dell’impugnata sentenza, in realtà segue ad una prima “sintetica ricostruzione della vicenda controversa e del contesto in cui la stessa si colloca, quale emersa dalle prospettazioni delle parti e dalla documentazione prodotta in atti”, comprese le censure che l’allora reclamante aveva rivolto alla sentenza del Tribunale (cfr. in extensopagg. 3-6 della stessa). In ogni caso, la ricorrente non enuclea con precisione ciò di cui la Corte territoriale non si sarebbe “avveduta” e che fosse esposto nelle pagg. 15-26 dell’atto di reclamo. Ed infatti lo sviluppo del motivo in esame termina, non con l’individuazione della preannunciata omessa pronuncia (in ipotesi su una domanda, su un’eccezione o su un motivo di reclamo), ma con l’asserzione che la motivazione della Corte capitolina sarebbe contraddittoria sui punti avanti specificati. Rilevato, poi, che anche su questi aspetti la Corte d’appello si era diffusamente espressa (cfr. ancora pagg. 6-8 della sua sentenza), la censura in esame, in realtà, s’incentra su una lettura e una valutazione differenti delle risultanze processuali a riguardo (cfr. pagg. 27-31 del ricorso), in parte veicolata da quello che la ricorrente aveva fatto valere in sede di reclamo; il che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità. Per questo, oltre che per difetto di specificità, il secondo motivo è inammissibile. 11. Nel terzo motivo è censurata una parte questa volta ben individuata dell’impugnata sentenza(cfr. pagg. 31-33 del ricorso). In particolare, in quest’ultima, nel ritenere infondate pure “le doglianze della reclamante relative alla violazione dell’art. 4, co. 9 della L. n. 223/91, anche nei termini precisati all’esito della discussione orale all’udienza del 16 novembre 2020”, la Corte aveva scritto: “Al riguardo, la reclamante ha sostenuto (come si evince dalla parte del reclamo intitolata “Antefatto processuale”) che [OSCURATO:PERSONA] spa avrebbe omesso di comunicare puntualmente le modalità di applicazione dei criteri di scelta, trascurando di valorizzare il criterio delle esigenze tecnico-produttive; che dalla comunicazione non emergerebbe il confronto dei lavoratori licenziati con i lavoratori non licenziati, dei quali (salvo che per le lavoratrici madri) sarebbero ignoti i punteggi relativi all’anzianità di servizio ed i carichi familiari; che la decisione di licenziare quattro operatori di call center nella [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata esplicitata nella comunicazione ex art. 4, co. 9 L. 223/1991, così come non sarebbero state ivi evidenziate le ragioni della delimitazione della platea ai soli dipendenti dell’unità produttiva di Roma. Ebbene, quanto alla prima doglianza, nessun punteggio è stato attribuito dalla società in relazione al criterio delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, in quanto Almaviva ha ritenuto – senza alcun spazio per un sindacato giudiziale – di utilizzare tale criterio unicamente per circoscrivere la platea dei lavoratori tra i quali effettuare la comparazione.Quanto alla seconda doglianza, nella predetta comunicazione si specifica che alla data del 27dicembre 2016 erano presenti nella sede di Roma 44 lavoratrici interessate dal divieto ex art. 54 D.lgs. n. 151/2001, delle quali “19 cesseranno il periodo di tutela nell’arco di 120 successivi al 27.12.2016 e, pertanto, la società risolverà il rapporto nell’arco temporale indicato”; nell’elenco allegato alla comunicazione, a fianco di ciascun nominativo interessato dal predetto divieto, è apposta la specificazione “tutelato”, come pure chiarito nella parte espositiva della comunicazione, così da rendere perfettamente individuabili i nominativi delle suddette 44 lavoratrici. Non risultano ulteriori lavoratori dichiarati in esubero che non siano stati licenziati. Quanto alla terza doglianza, nella comunicazione inviata ai sensi dell’art. 4, co. 9 L. n. 223/1991 si dà atto che “è stato deciso di delimitare il campo di applicazione dei criteri di scelta solo al personale impiegato nei profili soppressi presso le singole unità produttive interessate dagli esuberi”, e si richiamano integralmente le motivazioni di tale scelta esposte nella lettera di apertura della procedura; quanto ai quattro operatori di call center in servizio presso l’[OSCURATO:PERSONA] di mercato, nella lettera di apertura della procedura (allegata alla comunicazione di chiusura della procedura) si dà atto che “nella [OSCURATO:PERSONA] sono allocati (…) 4 operatori di call center; anche tali posizioni, in coerenza con il piano di riorganizzazione della sede, saranno soppresse, in quanto totalmente fungibili con quelle soppresse nelle Divisioni 1 e 2”. 11.1. Rispetto a tali considerazioni della Corte territoriale, la ricorrente assume che: “Delimitare l’ambito dei licenziamenti già nella dichiarazione d’apertura significa individuare esattamente i lavoratori licenziati”. Ora, in disparte l’opinabilità di tale assunto, la parte motiva dell’impugnata sentenza testé trascritta (quella censurata dalla ricorrente) si riferisce all’evidenza alla comunicazione prevista e disciplinata dall’art. 4, comma 9, secondo periodo, L. n. 223/1991, ossia, la comunicazione (conclusiva) da inviare agli uffici ivi specificati, e non alla comunicazione di apertura della procedura di licenziamento collettivo. In ogni caso, la Corte distrettuale ha specificato in che chiave nella comunicazione di “chiusura” fosse stata richiamata la comunicazione di avvio. Sostiene, ancora, la ricorrente che: “Nella comunicazione del comma 9 che si produce sub c fascicolo intesa l’intimata ha dichiarato che erano 44 le lavoratrici madri non licenziabili, ma oltre a queste nel sito romano erano impiegati altri 31 dipendenti, dei quali non è dato sapere nulla”. Sennonché, come si è ora visto, la Corte d’appello ha accertato in fatto che: “Non risultano ulteriori lavoratori dichiarati in esubero che non siano stati licenziati”, e la ricorrente non può rimettere in discussione in questa sede di legittimità tale accertamento probatorio (in negativo). L’impugnante, infine, nel motivo in esame, sostiene che nella comunicazione in questione (ossia, quella di chiusura della procedura), il datore di lavoro, “oltre ad indicare i singoli criteri deve indicare le regole di ponderazione degli stessi, attribuendo a ciascuno di essi uno specifico e predeterminato indice valutativo sì da permettere una vera e propria graduatoria tra i lavoratori da licenziare, previauna comparazione tra gli stessi”. Rispetto a quanto spiegato dalla Corte anche circa la mancata attribuzione di punteggi, però, la ricorrente non svolge alcun rilievo. 11.2. Il terzo motivo nel suo complesso è infondato. 12. Con il quarto motivo è censurata per violazione di legge la parte della sentenza gravata in cui si legge: “D’altronde l’art. 5, co. 1 della L. n. 223/1991, prima di prevedere una serie di criteri legali di scelta (derogabili in sede di accordo sindacale), richiama le esigenze tecnico-produttive ed organizzative quale criterio per valutare, a monte, il nesso di causalità tra la decisione dell’imprenditore di ridurre il personale e quella di licenziare i lavoratori entro un determinato ambito aziendale. L’ambito aziendale in cui individuare la platea dei licenziandi, quindi, deve essere individuato in base al parametro – oggettivo – costituito dalle ragioni che hanno determinato il licenziamento collettivo, sussistendo legittimamente la possibilità che il campo della selezione coincida con l’intera azienda oppure con una parte di essa, ove ricorra la localizzazione delle sottese esigenze aziendali”. 13. Peraltro, secondo la stessa ricorrente, la violazione di legge dedotta nel quarto motivo “ha conseguenze anche nel momento rescissorio”, di cui si dichiara la trattazione “funditus nel motivo successivo”, vale a dire, nel quinto motivo in cui pure si lamenta la “Violazione e falsa applicazione articolo 5 comma 1 della legge 223 del 1991”. E con tale quinto motivo la ricorrente sostiene che: “La Corte romana ha ritenuto esistente e legittimo l’accordo del 22 dicembre 2016 anche per Roma (pp. 8-9), ma la questione è recessiva rispetto alla violazione della legge, anche laddove si volesse ritenere che l’accordo abbia confermato la delimitazione dell’ambito territoriale operata dall’intimata nella dichiarazione di apertura della procedura di mobilità”. La ricorrente, pertanto, torna a dedurre la illogicità ed irragionevolezza dei criteri di scelta, concludendo che:“La legittimità dei criteri di scelta va riferita al momento della loro applicazione e non ad un fatto successivo (l’accettazione della proposta di trasferimento da parte di solo 17 lavoratori). La Corte romana non ha considerato infatti che i lavoratori per accettare la proposta di trasferimento presso altra sede dovevano previamente sottoscrivere un verbale “tombale” di conciliazione per il pregresso rapporto di lavoro”. 14. Il quarto ed il quinto motivo, essendo dichiaratamente collegati e relativi alla pretesa violazione della medesima disposizione di legge, possono essere congiuntamente esaminati. Essi sono infondati. 14.1. In primo luogo, circa la legittimità dei criteri di scelta nella specie applicati devono essere richiamati i precedenti specifici di questa Corte di cui s’è detto nei §§ 7., 7.1. e 7.2. di questa motivazione. Quanto, poi, alla partea pag. 12 dell’impugnata sentenza, di cui la ricorrente si duole nel quarto motivo, si tratta di passo tratto da una più ampia esposizione che la Corte distrettuale aveva dedicato alla giurisprudenza di Cassazione cui aveva dichiarato di attenersi, e che risulta in linea, comunque, con i più recenti e specifici precedenti ora detti. Ne risulta, quindi, l’infondatezza giuridica anche del quinto motivo, il quale esplicitamente ruota sull’assunto che sarebbero errate le premesse in diritto poste a base della propria decisione dalla Corte territoriale. Devesi, allora, solo aggiungere che nello sviluppo del quinto motivo la ricorrente fa, in realtà, valere anche pretese anomalie motivazionali, quando assume che: “Nelle pagine 12-13 la Corte romana, ha riportato il passo della dichiarazione contenuto nelle pagine 12-13 ed evidenziate infra, ma acriticamente”; o che “Di seguito è affermato illogicamente: …”, oppure ancora che: “La Corte capitolina, nel brano in commento confonde i piani dell’indagine”. 14.2. Infine, presenta profili d’inammissibilità anche il quinto motivo nelle sue conclusioni sopra riportate.La Corte territoriale, infatti, aveva scritto che: “In ogni caso, non è affatto vero che nella lettera di avvio della procedura non vi fosse alcun riferimento alla possibilità di trasferire 75 dipendenti in altri siti aziendali: infatti, tale possibilità è stata preannunciata come limitata misura alternativa al licenziamento e non risulta che sul punto siano state avanzate richieste di chiarimenti da parte delle OO.SS.. La possibilità (per un limitato numero di dipendenti) di ottenere il trasferimento è stata poi effettivamente offerta ai lavoratori all’atto della comunicazione della lettera di licenziamento; né vale obiettare che il trasferimento, in quanto espressione dello ius variandi del datore di lavoro, può essere disposto soltanto prima e non dopo il licenziamento, in quanto, in via conciliativa, il datore di lavoro ben può revocare il licenziamento intimato e sostituire la misura con il trasferimento ad altro sito aziendale. La circostanza, poi, che di tutti i lavoratori licenziati soltanto 17 si siano avvalsi della possibilità di usufruire del trasferimento ad altra sede conferma l’impraticabilità dei trasferimenti collettivi di massa come misura alternativa ai licenziamenti” (così a pag. 7 della sua sentenza). 14.3. Orbene, anzitutto la ricorrente neppure considera, se non molto indirettamente, tale precipua motivazione. Inoltre, ciò che la Corte territoriale non avrebbe apprezzato riflette un dato in fatto e in diritto non accertato dalla stessa, e, a quanto consta, neppure dedotto dall’attuale ricorrente nelle fasi di merito, e, cioè, che l’accettazione della proposta di trasferimento presso altra sede per i lavoratori comportava la sottoscrizione di un verbale di conciliazione per il pregresso rapporto di lavoro, definito “tombale” in un senso non meglio esplicitato. 15. Nel sesto motivo è attinta la seguente parte motiva dell’impugnata sentenza: Infondata è anche la doglianza relativa alla mancata comparazione dei lavoratori licenziati con i collaboratori pure in servizio presso [OSCURATO:PERSONA] spa, prospettata dalla reclamante in sede di discussione. Ed infatti –e a parte ogni questione sulla genericità delle censure con tale oggetto formulate nell’atto di reclamo, questione assorbita dalla “ragione più liquida” che si esporrà –osserva il Collegio che dagli atti di causa si desume che [OSCURATO:PERSONA] spa ha nel tempo organizzato la propria attività concentrando nel settore [OSCURATO:PERSONA] “Ricerche di mercato” i servizi outbound ed ha utilizzato le forme contrattuali, diverse dalla subordinazione consentite dal legislatore e disciplinate dalla contrattazione nazionale. Ciò si evince dalla stessa comunicazione di avvio della procedura dove si legge che “Nell’unità produttiva di Roma operano (oltre alla [OSCURATO:PERSONA], che eroga serviziall’intero complesso aziendale) tre diverse strutture business: la Divisione 1 e la Divisione 2, che svolgono su clienti diversi attività di CRM in modalità inbound, e la [OSCURATO:PERSONA] “Ricerche di Mercato”, che svolge attività specialistiche di indaginistatistiche. [OSCURATO:PERSONA] è assolutamente indipendente dalle altre Divisioni (l’attività si svolge in modalità outbound, tramite collaboratori coordinati e continuativi) e consegue positivi risultati economici”. Ad avviso del Collegio non è necessario verificare la vera natura dei rapporti di lavoro instaurati da [OSCURATO:PERSONA] spa con i collaboratori, in quanto la reclamante non ha riproposto al grado elementi oggettivi, suscettibili come talidi riscontro probatorio, idonei a far ritenere le prestazioni rese da detta categoria di lavoratori effettivamente fungibili con quelle rese dagli altri lavoratori licenziati e, in particolare, con quelli addetti al servizio inbound, qui d’interesse. La reclamante, infatti, avrebbe dovuto affrontare diffusamente questa questione per dar rilevanza decisoria alla difesa in esame, specie se si considera che la non omogeneità del servizio inbound rispetto al servizio outbound può ormai ritenersi riconosciuta sia dal legislatore che dalle parti sociali, come dimostrano la modifica apportata all’art. 61, co. 1 D.lgs. n. 276/2003 dall’art. 24 bis ultimo comma L. n.134/2012 ed il più recente co. 2 dell’art. 2 D.lgs. n. 81/2015, ai quali hanno fatto seguito gli accordi collettivi richiamati in atti dalle rispettive parti. In ogni caso, a fronte della previsione contenuta nell’art. 2 D.lgs. 81/2015, secondo cui ai “collaboratori” assunti “a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”, la reclamante non ha specificamente dedotto che le modalità di esecuzione delle prestazioni rese dai collaboratori siano state organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi di esecuzione. . 16. Ebbene, nella rubrica del sesto motivo la violazione dell’art.112 c.p.c., come si è visto, è dedotta in chiave di “travalicamento dei poteri di interpretazione della domanda”, laddove nel suo sviluppo si assume che, nella parte di motivazione su riferita, la “Corte romana non ha pronunciato sull’accertamento richiesto dalla ricorrente”, parendo che si faccia così valere una vera e propria omessa pronuncia. Di seguito, però, si asserisce qualcosa di ancora diverso, e cioè che: “Nella motivazione la Corte ha indicato la fonte del convincimento sulla insufficienza delle deduzioni nello stesso reclamo. Tuttavia la fonte del convincimento non è nemmeno sintetizzata”, sembrando per tal modo dolersi di una carenza di motivazione. 17. Tanto per ora rilevato, come risulta dalla parte di motivazione riferita sub § 15 nella sua completezza, in essa la Corte d’appello aveva anzitutto ritenuto che “la doglianza relativa alla mancata comparazione dei lavoratori licenziati con i collaboratori pure in servizio presso [OSCURATO:PERSONA]” fosse “stata prospettata dalla reclamante” solamente “in sede di discussione” innanzi alla medesima Corte, sorvolando su “ogni questione sulla genericità delle censure con tale oggetto formulate nell’atto di reclamo”. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto di pronunciarsi sul merito di tale doglianza, giudicandola infondata in base al princ ipio della “ragione più liquida”, e non inammissibile. 17.1. La ricorrente non pone in discussione tali preliminari valutazionidella Corte a quo , ed infatti neppure indica un motivo di reclamo specificamente riferito alla suddetta questione. La stessa, piuttosto, fa generico cenno a determinati e numerosi c.d. “capitoli” del “ricorso di primo grado e del reclamo” (cfr. pagg. 41-42 del ricorso per cassazione), alludendo ad altrettanti punti numerati del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado (cfr. pagg. 2-14 del ricorso per cassazione). 17.2. Ritiene, allora, il Collegio che tale motivo, di arduo inquadramento, debba essere giudicato inammissibilein parte qua per difetto- oltre che dell’occorrente chiarezza, anzitutto circa la natura del vizio dedotto - , della specificità richiesta dall’art. 366, comma primo, n. 4), c.p.c., anche in termini di autosufficienza. La Corte di merito, infatti, superando le discrasiein rito suddette, ha ritenuto la doglianza in questione priva di fondamento in una duplice chiave sul terreno delle allegazioni: 1) perché la reclamante non aveva riproposto in sede di reclamo “elementi oggettivi, suscettibili come tali di riscontro probatorio, idonei a far ritenere le prestazioni rese” dai collaboratori “effettivamente fungibili con quelle rese dagli altri lavoratori licenziati”, certamente subordinati, “e, in particolare, con quelli addetti al servizio inbound, qui d’interesse”; 2) perché comunque la reclamante non aveva “specificamente dedotto che le modalitàdi esecuzione delle prestazioni rese dai collaboratori siano state organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi di esecuzione”.Tale essendo la chiara e duplice ratio decidendi a riguardo della Corte distrettuale, le sommarie indicazioni fornite dalla reclamante solo su taluni dei numerosi c.d. capitolievocati in proposito paiono del tutto insufficienti a prospettare, anche in termini di autosufficienza, chel’istante avesse dedotto in modo specifico circa i due distinti temi individuati dalla stessa Corte, la quale per altro verso aveva, come si è visto, messo in luce in base a quali risultanze documentali i collaboratori coordinati e continuativi fossero stati impiegati dalla società in modalità outbound. 18. Quanto, poi, alla violazione di norme di diritto che pure si deduce promiscuamente in seno all’ultimo motivo, alla fine dell’esposizione dello stesso la ricorrente confida che le considerazioni svolte siano ritenute conformi a quanto osservato da questa Suprema Corte nella sentenza n. 1663 del 2020. Ebbene, proprio in quest’ultima decisione, che peraltro riguardava fattispecie in tema di prestazioni di c.d. riders (caso ben diverso, quindi, da quelloche qui ci occupa), contrariamente a quanto sembra supporre la ricorrente, questa Corte, per quello che può interessare in questa sede, ha chiarito che i rapporti di collaborazione di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 81 del 2015, norma di disciplina e non di fattispecie, non costituiscono un tertium genus interm edio tra autonomia e subordinazione, sicché, al verificarsi delle condizioni ivi previste, consegue l’applicazione della disciplina della subordinazione, senza che sia necessario selezionare quali parti di questa disciplina siano ad essi applicabili. Per conseguenza, viepiù nel caso in esame in cui l’applicazione della disciplina della subordinazione in base a tale peculiare regola era invocata non già dai collaboratori a ciò interessati, ma, viceversa, da una lavoratrice certamente subordinata interessata a tale inquadramento di quei collaboratori (per vederli includere tra i lavoratori da comparare), resta incensurabile in diritto l’affermazione della Corte di merito secondo la quale la reclamante dovesse anzitutto allegarespecificamente che le modalità di esecuzione delle prestazioni di quei collaboratori fossero organizzate dalla società “anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”. 19. Dalle superiori argomentazioni discende allora il rigetto del ricorso, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali