CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2021
Cassazione n. 01281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 24/5/2021 della Corte di appello di Bari, che ha prosciolto il ricorrente dal reato di coltivazione di sostanze stupefacenti, confermando tuttavia la condanna del predetto, pronunciata dal GIP del Tribunale di Trani il 26/11/2020 per il reato di detenzione illegale di sostanze stupefacenti di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309 del 1990, rideterminando la pena. 2. Il ricorso è inammissibile. Il motivo, incentrato sulle attenuanti generiche, non può dirsi consentito, in quanto dette attenuanti sono state concesse, seppur con giudizio di equivalenza con la contestata recidiva. D'altro canto, la Corte ha dato conto delle ragioni per cui la recidiva reiterata, d'ostacolo ad un diverso giudizio di comparazione, avrebbe dovuto ritenersi in concreto applicabile, con riguardo ad un fatto espressivo di maggiore colpevolezza e accentuata pericolosità, alla luce dei numerosi precedenti e della circostanza che il reato era stato commesso poco dopo che il ricorrente aveva terminato di scontare la pena per fatti pregressi. 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a fronte dei profili di colpa sottesi alla causa di inammissibilità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l' [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Riccia5