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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29728/2025

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A; [OSCURATO:PERSONA] La revoca era stata disposta ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. perché nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di quella sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso i reati accertati con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27/09/2022 (condotte di cui all’art. 644 cod. pen. commesse tra il luglio 2015 e il marzo 2019).

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, l’uno relativo alla violazione di legge in relazione agli artt. 167 e 168 cod. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e l’altro relativo a vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

In entrambe le censure rileva che la revoca del beneficio è intervenuta ben oltre il termine quinquennale e quando in ogni caso doveva considerarsi già verificato l’effetto estintivo connesso al beneficio della sospensione condizionale della pena.

La motivazione sarebbe illogica laddove non si confronta con i profili di irragionevolezza di un provvedimento di esecuzione di una pena sospesa a così lunga distanza temporale dalla commissione dei fatti e dall’irrogazione della sanzione,

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità.

2. Il beneficio della sospensione condizionale della pena revocato al ricorrente era stato concesso con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15/05/2013, irrevocabile dal 06/07/2013.

A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano state accertate condotte delittuose di cui all’art.644 cod. pen., commesse tra il luglio 2015 e il marzo 2019, con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27/09/2022.

A prescindere dal tempo trascorso dalla data dell’irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e di quella che accerta il successivo reato, «in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Conf.: Sez.

U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01)» (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - 01) Inoltre, a conferma dell’irrilevanza del tempo trascorso tra le due sentenze, la giurisprudenza ha affermato che «il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso essersi verificata l'estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, ma accertato con sentenza passata in giudicato nel 2015 ed ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., disposta in sede esecutiva)» (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01).

Sicchè la revoca è stata correttamente disposta dalla Corte di appello di Palermo ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e gli argomenti contrari proposti da ricorrente non trovano alcuna aderenza al disposto normativo e all’unanime orientamento giurisprudenziale.

3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A; [OSCURATO:PERSONA] La revoca era stata disposta ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. perché nel quinquennio successivo al passaggio in giudicato di quella sentenza [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso i reati accertati con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27/09/2022 (condotte di cui all’art. 644 cod. pen. commesse tra il luglio 2015 e il marzo 2019). 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, l’uno relativo alla violazione di legge in relazione agli artt. 167 e 168 cod. pen. ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. e l’altro relativo a vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. In entrambe le censure rileva che la revoca del beneficio è intervenuta ben oltre il termine quinquennale e quando in ogni caso doveva considerarsi già verificato l’effetto estintivo connesso al beneficio della sospensione condizionale della pena. La motivazione sarebbe illogica laddove non si confronta con i profili di irragionevolezza di un provvedimento di esecuzione di una pena sospesa a così lunga distanza temporale dalla commissione dei fatti e dall’irrogazione della sanzione, 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso con memoria scritta, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato e ne va, pertanto, dichiarata l’inammissibilità. 2. Il beneficio della sospensione condizionale della pena revocato al ricorrente era stato concesso con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 15/05/2013, irrevocabile dal 06/07/2013. A carico di [OSCURATO:PERSONA] erano state accertate condotte delittuose di cui all’art.644 cod. pen., commesse tra il luglio 2015 e il marzo 2019, con sentenza della Corte di appello di Palermo in data 27/09/2022. A prescindere dal tempo trascorso dalla data dell’irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio e di quella che accerta il successivo reato, «in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta. (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01)» (Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - 01) Inoltre, a conferma dell’irrilevanza del tempo trascorso tra le due sentenze, la giurisprudenza ha affermato che «il concetto di commissione del reato, dal quale la legge fa dipendere l'ostacolo all'effetto estintivo del reato, è ancorato alla data di consumazione dello stesso con riferimento al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27, comma 1, Cost. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso essersi verificata l'estinzione di un reato, condizionalmente sospeso, commesso nel 2005 in presenza di un successivo reato, consumato nel 2007, ma accertato con sentenza passata in giudicato nel 2015 ed ha, di conseguenza, ritenuto legittima la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., disposta in sede esecutiva)» (Sez. 5, n. 11759 del 22/11/2019, dep. 2020, Greco, Rv. 279015 - 01). Sicchè la revoca è stata correttamente disposta dalla Corte di appello di Palermo ai sensi dell’art. 168, comma 1 n. 1, cod. pen. e gli argomenti contrari proposti da ricorrente non trovano alcuna aderenza al disposto normativo e all’unanime orientamento giurisprudenziale. 3. Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ricorrendo ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 – anche della condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
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