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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 26524/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2021 il Tribunale di Rovigo rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta da [OSCURATO:PERSONA] tra le seguenti sentenze: 1) Sentenza n. 739/2018 del Tribunale di Rovigo del 26.06.2018, irrevocabile il 25.07.2018 2) Sentenza n. 1188/2018 del Tribunale di Rovigo del 2.10.2018, irrevocabile il 25.10.2018 3) Sentenza n. 1837/2018 del Tribunale di Rovigo del 19.12.2018, irrevocabile il 09.02.2019 4) Sentenza n. 138/2020 del Tribunale di Rovigo del 11.02.2020, irrevocabile il 11.06.2020 5) Sentenza n. 285/2020 del Tribunale di Rovigo del 24.06.2020, irrevocabile il 17.07.2020 6) Sentenza n. 559/2020 del Tribunale di Rovigo del 05.10.2020, irrevocabile il 20.11.2020 (per è stata richiesta l'estensione dell'istituto della continuazione a cura del difensore con una memoria integrativa).

In motivazione, la Corte evidenziava che i presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione non ricorrono nel caso di specie in quanto i fatti richiamati dalle sentenze anzi menzionate, pur configurando la medesima ipotesi di reato, sono stati eseguiti con modalità analoghe ma del tutto scollegate e, inoltre, risultano commessi in un arco temporale ampio, tale da escludere che le singole azioni delittuose possano essere state il frutto di una deliberazione unitaria.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MOUSSAID Soufiane deducendo come unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti.

Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ROVIGOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 20 aprile 2021 il Tribunale di Rovigo rigettava l'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato proposta da [OSCURATO:PERSONA] tra le seguenti sentenze: 1) Sentenza n. 739/2018 del Tribunale di Rovigo del 26.06.2018, irrevocabile il 25.07.2018 2) Sentenza n. 1188/2018 del Tribunale di Rovigo del 2.10.2018, irrevocabile il 25.10.2018 3) Sentenza n. 1837/2018 del Tribunale di Rovigo del 19.12.2018, irrevocabile il 09.02.2019 4) Sentenza n. 138/2020 del Tribunale di Rovigo del 11.02.2020, irrevocabile il 11.06.2020 5) Sentenza n. 285/2020 del Tribunale di Rovigo del 24.06.2020, irrevocabile il 17.07.2020 6) Sentenza n. 559/2020 del Tribunale di Rovigo del 05.10.2020, irrevocabile il 20.11.2020 (per è stata richiesta l'estensione dell'istituto della continuazione a cura del difensore con una memoria integrativa). In motivazione, la Corte evidenziava che i presupposti necessari ai fini dell'applicazione dell'istituto della continuazione non ricorrono nel caso di specie in quanto i fatti richiamati dalle sentenze anzi menzionate, pur configurando la medesima ipotesi di reato, sono stati eseguiti con modalità analoghe ma del tutto scollegate e, inoltre, risultano commessi in un arco temporale ampio, tale da escludere che le singole azioni delittuose possano essere state il frutto di una deliberazione unitaria. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - MOUSSAID Soufiane deducendo come unico motivo di ricorso la violazione di legge ed il vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto di giudizio, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentita in sede di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 gennaio 2022 Il Consigliere estensore
Sentenza Cassazione n. 26524/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris