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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11637/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese, da un canto, al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avuto riguardo al completo e definitivo accertamento dell'inosservanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento che egli imponeva di allontanare la sua mandria dal territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del Sole, e, dall'altro, alla conferma della sua penale responsabilità a titolo, quantomeno, di colpa, per non avere adottato gli opportuni accorgimenti funzionali ad evitare che gli animali si portassero nell'area loro inibita; che ineccepibile si palesa, del pari, il rigetto del motivo di appello vertente sull'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., giustificato dall'abitualità del comportamento tenuto da Rodia, gravato da numerose condanne per inosservanza dei provvedimenti della pubblica autorità, abbandono o introduzione di animali su fondo altrui, pascolo abusivo, furto; che, infine, il rigetto della doglianza relativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva è stato frutto di insindacabile valutazione — eseguita in attuazione della previsione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 — dei canoni previsti dall'art. 133 cod. pen. e, precipuamente, della combinata considerazione del vissuto criminale dell'imputato e delle concrete connotazioni della vicenda oggetto di addebito, che concorrono ad attestarne la refrattarietà al rispetto delle regole; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che i giudici di merito hanno convenientemente illustrato le ragioni sottese, da un canto, al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, avuto riguardo al completo e definitivo accertamento dell'inosservanza, da parte di [OSCURATO:PERSONA], del provvedimento che egli imponeva di allontanare la sua mandria dal territorio comunale di [OSCURATO:PERSONA] del Sole, e, dall'altro, alla conferma della sua penale responsabilità a titolo, quantomeno, di colpa, per non avere adottato gli opportuni accorgimenti funzionali ad evitare che gli animali si portassero nell'area loro inibita; che ineccepibile si palesa, del pari, il rigetto del motivo di appello vertente sull'applicazione della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131- bis cod. pen., giustificato dall'abitualità del comportamento tenuto da Rodia, gravato da numerose condanne per inosservanza dei provvedimenti della pubblica autorità, abbandono o introduzione di animali su fondo altrui, pascolo abusivo, furto; che, infine, il rigetto della doglianza relativa alla sostituzione della pena detentiva con sanzione sostitutiva è stato frutto di insindacabile valutazione — eseguita in attuazione della previsione dell'art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689 — dei canoni previsti dall'art. 133 cod. pen. e, precipuamente, della combinata considerazione del vissuto criminale dell'imputato e delle concrete connotazioni della vicenda oggetto di addebito, che concorrono ad attestarne la refrattarietà al rispetto delle regole; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos
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