CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 17494/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 808 del 10 marzo 2021, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha respinto la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare da scontarsi in Francia presso la residenza indicata ovvero di affidamento in prova al servizio sociale ai sensi dell'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario) o di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter 1-bis I. n. 354 del 1975 per l'espiazione della pena residua di anni 2, mesi 2 e giorni 20 di reclusione presentata da [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Mansouri, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con tre motivi. 2.1. Con il primo motivo di ricorso, si chiede che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione al d.lgs. 15 febbraio 2016, n. 38 (per l'esecuzione della decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza) e per assenza della motivazione e della valutazione della richiesta da parte del detenuto di poter eseguire le misure alternative al carcere indicate in Francia ove lo stesso ha la residenza familiare e un'attività lavorativa. 2.2. Con il secondo motivo, si chiede che venga dichiarata la nullità dell'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per erronea valutazione dei fatti di reato e per erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 47 e 47-ter 1-bis Ord. pen., nonché per contraddittorietà, mancanza e manifesta illogicità della motivazione del rigetto. Il Tribunale avrebbe erroneamente attribuito al richiedente a) la commissione di gravi reati commessi in un contesto di criminalità organizzata che non risulterebbero recisi, b) l'incerta maturità della volontà di adottare uno stile di vita regolare all'insegna del rispetto delle regole, c) la minimizzazione dei reati, d) la mancanza di una condotta trasparente ritenuta strumentale alla scarcerazione ed e) il fine pena non prossimo. Deduce il difensore che il richiedente, estraneo a detti collegamenti con la criminalità, è detenuto per un unico reato di riciclaggio commesso nel 2012 a causa della frequentazione di "cattive compagnie" da cui si è allontanato dopo la commissione del reato, avendo trovato un lavoro stabile in Francia, essendosi sposato ed essendo diventato padre di due figli. Si aggiunge, inoltre, che, dalla commissione di detto unico reato, non è più incorso in violazioni della legge penale e che il fine pena è, diversamente da quanto indicato, prossimo, infatti, al momento del ricorso, tenuto conto del pre-sofferto e della liberazione anticipata, residuerebbero anni 1, mesi 5 e giorni 10 da scontare. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione sull'asserito rischio concreto di recidiva e di pericolosità sociale del Mansouri, nonché erronea interpretazione dell'art. 47 Ord. pen. per aver subordinato la misura alternativa alla detenzione ad una revisione critica del reato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. I motivi sono infondati.4.1. I motivi possono essere oggetto di trattazione unitaria essendo tra loro interconnessi. 4.2. Come risulta dall'esame degli atti, effettivamente il detenuto aveva richiesto l'affidamento in prova al servizio sociale o di detenzione domiciliare da scontarsi in Francia presso la residenza indicata ai sensi del d.lgs. n. 38 del 2016 (derivante dall'esecuzione della decisione quadro n. 2008/947/GAI del Consiglio d'Europa del 27 novembre 2008 relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza). Detta circostanza, relativa al primo motivo di ricorso, non appare determinante, infatti, il provvedimento impugnato, con motivazione logica e congrua, ha rigettato la richiesta di misure alternative alla detenzione sull'assenza di una completa revisione critica del proprio passato in riferimento al reato di riciclaggio di autovetture e motoveicoli, certamente grave, commesso in un contesto di criminalità organizzata per cui è stato condannato, sul pericolo di recidiva proprio rispetto all'attività lavorativa intrapresa nel medesimo settore commerciale quale rivenditore di auto usate, "sull'incerta maturazione, da parte del prevenuto, della volontà di adottare uno stile regolare e all'insegna del rispetto delle regole" ritenuta peraltro "strumentale alla scarcerazione", sul fine pena non prossimo e sulla mancata fruizione del beneficio dei permessi premio. Considerati tali elementi, riportati espressamente nella motivazione del rigetto da parte del Tribunale di sorveglianza, non si ravvisa alcuna violazione di legge delle norme in materia di misure alternative alla detenzione, né tantomeno vizi di motivazione denunciati con il secondo motivo. Va, infatti, ricordato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, anche rispetto al terzo motivo sulla contestata necessità di una revisione critica del passato, in tema di riconoscimento all'accesso a misure alternative alla detenzione "ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono, di per sé, da soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, ì precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato" (Cass., Sez. 1, n. 773 del 3/12/2014, Rv. 258042-01; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, Rv. 277924-01), nonché deve risultare anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito e di prevenzione del pericolo di recidiva (Cass., Sez. 1, n. 4390 del 20/12/2019, Rv. 278174-01), ritenuti assenti, salvo il legame familiare con la moglie e i due figli. Stabilite dette coordinate interpretative, risulta determinante l'assenza di un percorso di rivisitazione critica dei fatti per cui il ricorrente è stato condannato e non depone favorevolmente, rispetto al pericolo di recidiva, l'attività lavorativa da lui intrapresa come rivenditore di auto usate, nonché, infine, il fatto di non aver mai usufruito di permessi premio. 5. Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 28 gennaio 2022 I ..56 l Consi liere estensore 2 Il Presidente lyri