CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15559/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o a [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, così riqualificata l'originaria imputazione, riguardante la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c), cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, !a difesa lamenta: 1. Contraddittorietà e manifesta iliogicità della motivazione in relazione all'attendibilità della prova etilometrica ed alla rilevazione del tasso alcoiemico, dovendosi individuare un possibile errore dello strumento dell'alcoltest, da valutarsi a favore dell'imputato, desumibile dal fatto che uno degli scontrini riportava la dicitura "volume insufficiente". Considerato che i giudici di merito hanno operato una corretta applicazione del principio, più volte ribadito da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza, con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato suffragare con idonee allegazioni la prospettata invalidità dell'accertamento, dimostrando ia sussistenza di vizi ed errori di strumentazione ovvero di vizi correlati all'omologazione dell'apparecchio, o l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti dalla legge (cfr. ex multis Sez. 4, n. 46146 dei 13/10/2021, Cariucci, Rv. 28255; conf. Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 282659; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). Considerato che la dicitura "volume insufficiente" in uno degli scontrini dell'alcoltest, secondo consolidato orientamento di questa Corte, non prova ii malfunzionamento dell'etilometro e non inficia la misurazione (cfr. Sez. 4, n. 31843 del 17/05/2023, Nadal, Rv. 285065 - 03:«E' configurabile la contravvenzione di guida in stato di ebbrezza anche nel caso in cui lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente la presenza di un errore»). Considerato che la Corte di merito, con motivazione priva di aporie logiche, ha evidenziato come, nel caso esaminato, non solo i due scontrini avessero registrato una concentrazione di alcol pari a 1,88 g/I alla prima prova e 1,67 alla seconda prova, ma il ricorrente presentasse chiari sintomi di alterazione connessi allo stato di ebbrezza. Considerato che le argomentazioni illustrate in sentenza - logiche e conformi ai principi stabiliti in questa sede - sono del tutto idonee a sostenere il decisurn. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. P.Q.M