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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2022

Cassazione n. 09122/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano il 22 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di tentata rapina.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale trascurato che la condotta dell'imputato non era volta all'impossessamento del furgone della Polizia municipale e a darsi alla fuga, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha affermato la sussistenza degli elementi integrativi del delitto contestato, essendo emerso dalla deposizione dei testi che l'imputato aveva tentato di appropriarsi del furgone degli agenti in servizio, al fine di darsi alla fuga, così ottenendo un evidente vantaggio.

In particolare, era emerso che l'imputato, dopo avere spintonato [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia, provocandone lesioni, era salito sul furgone di servizio degli operanti, sul lato del guidatore, non riuscendo nell'intento di mettere in moto il veicolo solo perché fermato in tempo da uno degli agenti in servizio); Considerato che le deduzioni, formulate nel ricorso, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dalla Corte del merito e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza in data 14 marzo 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Avezzano il 22 luglio 2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al delitto di tentata rapina. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale trascurato che la condotta dell'imputato non era volta all'impossessamento del furgone della Polizia municipale e a darsi alla fuga, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, in cui il Collegio territoriale ha affermato la sussistenza degli elementi integrativi del delitto contestato, essendo emerso dalla deposizione dei testi che l'imputato aveva tentato di appropriarsi del furgone degli agenti in servizio, al fine di darsi alla fuga, così ottenendo un evidente vantaggio. In particolare, era emerso che l'imputato, dopo avere spintonato [OSCURATO:PERSONA], agente di polizia, provocandone lesioni, era salito sul furgone di servizio degli operanti, sul lato del guidatore, non riuscendo nell'intento di mettere in moto il veicolo solo perché fermato in tempo da uno degli agenti in servizio); Considerato che le deduzioni, formulate nel ricorso, per un verso, non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dalla Corte del merito e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 novembre 2022 Il Consigliere estensore Il P
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