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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1994

Cassazione n. 12147/2026

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta criticamente (si veda, in particolare, pag. 2 sugli univoci elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pertanto pienamente attendibili nonché sulla comprovata sussistenza delle minacce finalizzate ad ottenere le somme di denaro costitutive dell'estorsione contestata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, quanto alla memoria presentata, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione; P.Q.M.

Di P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti il ricorso e la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato e l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sono privi di specificità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici, con i quali il ricorrente non si confronta criticamente (si veda, in particolare, pag. 2 sugli univoci elementi di prova a sostegno delle dichiarazioni della persona offesa, ritenute pertanto pienamente attendibili nonché sulla comprovata sussistenza delle minacce finalizzate ad ottenere le somme di denaro costitutive dell'estorsione contestata); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, contrariamente al caso in esame, sia di gran lunga superiore alla misura media (si veda, in proposito, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; considerato, quanto alla memoria presentata, che l'inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizio radicale che inficia i motivi originari per l'imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettizio spostamento in avanti dei termini di impugnazione; P.Q.M. Di P.Q.M
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