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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 25450/2026

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000avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2026 il Tribunale di Napoli,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, provvedendo sull’istanza diriesame proposta avverso l’ordinanza emessa il 12 dicembre 2025 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata dispostanei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione perdelinquere finalizzato a una serie di truffe in danno di persone anziane e a talunireati fine, confermava l’ordinanza del G.I.P.2.

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli proponevano ricorso percassazione, con distinti atti, entrambi gli indagati, per il tramite dei rispettividifensori, chiedendone l’annullamento.3.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava tre motivi di doglianza.3.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 291 e 292cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione in relazioneall’omesso espletamento di adeguate ricerche ai fini dell’interrogatoriopreventivo dell’indagato.Rassegnava che in proposito il Giudice per le indagini preliminari si eralimitato a osservare che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato rinvenuto all’indirizzo diresidenza e assumeva che tale motivazione risultava insufficiente poiché nondava conto del compimento di ricerche ulteriori volte a individuare il luogo didimora dell’indagato.Esponeva che all’udienza davanti al Tribunale del riesame era stato prodottoun certificato che dava conto del matrimonio contratto in data 25 giugno 2024tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché un certificato di residenzae una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] dai quali emergeva che i coniugi risiedevanostabilmente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, via Polvica n. 107, indirizzodiverso da quello presso il quale erano state effettuate le ricerche e checostituiva il luogo di effettiva dimora dell’indagato.Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai finidell’interrogatorio preventivo l’autorità giudiziaria aveva l’obbligo di esperireogni ragionevole attività di ricerca dell’indagato prima di ritenere impossibile lasua partecipazione all’atto e deduceva che nella specie l’attività di ricerca si erarivelata manifestamente lacunosa e incompleta.Esponeva anche che il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il giorno in cui erastata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, proprio nell’abitazioneove risultava residente la moglie.3.2.

Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 273 e 292cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Assumeva che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i graviindizi di colpevolezza a carico dell’indagato facendo riferimento al contenuto dialcune conversazioni fatte oggetto di attività di captazione, senza tuttaviafornire un’adeguata dimostrazione della loro effettiva valenza probatoria insenso accusatorio e omettendo di analizzare il contesto complessivo nel quale sicollocavano i colloqui intercettati, dovendosi ritenere che tali conversazionifossero suscettibili di diverse interpretazioni, così che, in assenza di riscontri, lestesse risultavano inidonee a integrare i gravi indizi di colpevolezza ai finidell’applicazione di una misura cautelare.3.3.

Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 274, 275 e292 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta dellamisura della custodia in carcere.Assumeva che il Tribunale non aveva provveduto a una valutazione dellaspecie di quelli di cui all’imputazione provvisoria, essendosi limitato arichiamare precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia distupefacenti, laddove nel caso di specie si trattava di ipotesi di truffa.Assumeva, per altro verso, che non erano state vagliate la proporzionalità el’adeguatezza della misura applicata, e in particolare non era stato valutato seuna misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari conl’applicazione del dispositivo di controllo, fosse idonea a soddisfare le esigenzecautelari individuate.4.

La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava tre motivi di doglianza.4.1.

Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 291 e 292cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione in relazioneall’omesso espletamento di adeguate ricerche ai fini dell’interrogatoriopreventivo dell’indagata, rassegnando le stesse argomentazioni illustrate con ilprimo motivo di ricorso dedotto per il [OSCURATO:PERSONA] e precisando che all’udienzadavanti al Tribunale del riesame la difesa aveva dedotto che la madre dellaRomano, rinvenuta all’indirizzo di residenza di quest’ultima, aveva dichiarato diaver appreso che la figlia dimorava in Afragola insieme alla compagna Sirigointestata alla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indirizzo di Afragola, corso [OSCURATO:PERSONA] n.33, circostanza che smentiva il fatto che l’indagata fosse irreperibile.Esponeva anche che la [OSCURATO:PERSONA] era stata arrestata il giorno in cui era statadata esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, proprio nell’abitazione diAfragola.4.2.

Il secondo e il terzo motivo di ricorso dedotti per la Romanohanno il medesimo oggetto e sono sorretti dalle medesime argomentazioni dicui al secondo e al terzo motivo di ricorso dedotti per il [OSCURATO:PERSONA], dovendosiprecisare che, in relazione al terzo motivo, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] harassegnato che su quest’ultima gravavano precedenti per reati di truffa e chenondimeno doveva considerarsi che la ricorrente non aveva mai preso parte alletrasferte nel corso delle quali erano state poste in essere le condottefraudolente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

I motivi dedotti dagli indagati devono essere trattati congiuntamente inquanto involgono le medesime questioni.2.

Il primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e quello dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA],che risultano identici nel contenuto e nelle argomentazioni, sono entrambimanifestamente infondati.Quanto all'interrogatorio preventivo deve osservarsi che la legge 9 agosto2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto, ha modificato l'art. 291cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari,introducendo la disposizione di cui all'art. 291, comma 1-quater, secondo laquale «Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima didisporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottopostaalle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo chesussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, letterea) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), oall'articolo 362, comma Iter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza».L'obiettivo perseguito dall'interpolazione normativa è quello di assicurare unconfronto preventivo e di permettere alla difesa di veicolare in modo effettivo algiudice, anteriormente all'applicazione della misura cautelare, argomenti asostegno dell'innocenza o, comunque, dell'insussistenza dei presupposti perl'adozione della misura, senza doversi affidare all'onere del pubblico ministero(ex artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) o all'iniziativa del deposito preventivocontemplato dall'art. 391-octies cod. proc. pen.Nel caso di specie la questione che viene in rilievo riguarda la notificaall'indagato dell'invito a sottoporsi ad interrogatorio, previsto dall'art. 291,comma 1-sexies, cod. proc. pen., laddove le difese degli indagati sostengonoche non sono state fatte ricerche sufficienti dei medesimi.Il rilievo del vizio processuale che, se sussistente, comporta la caducazionedell'ordinanza cautelare impositiva delle misure, passa quindi attraverso lavalutazione circa la rituale esecuzione del procedimento notificatorio dell'atto,che si concreta in un giudizio in fatto, non sindacabile quindi in sede dilegittimità ove non manifestamente illogico o contraddittorio (v., in tal senso,Sez. 4, n. 3643/2026 del 29/10/2025, Mamoor, non massimata).Ebbene, il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha resoun giudizio immune da vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, ritenendosufficienti le ricerche effettuate sul territorio nei confronti di entrambi gliindagati e osservando del tutto congruamente che entrambi non erano statireperiti agli indirizzi risultanti dai rispettivi certificati anagrafici e del DAP, chenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] le ricerche erano state estese, con esito negativo, adaltri luoghi risultanti da altri procedimenti penali e che il G.I.P. non disponeva diulteriori indicazioni su dove reperire gli indagati.Quanto agli indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, via Polvica n. 107 e diAfragola, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 33, indicati nei ricorsi, deve osservarsi chegli stessi ricorrenti affermano di avere dedotto ed effettuato produzionidocumentali al riguardo soltanto all’udienza davanti al Tribunale del riesame,dal che deriva che il G.I.P. non era a conoscenza di tali ulteriori indicazioni,allegate al processo solo successivamente all’emissione dell’ordinanza genetica,e dunque del tutto ragionevolmente ha ritenuto che ulteriori accertamentifossero inutili.Deve, infine, osservarsi che le sentenze della Suprema Corte citate e fatteoggetto anche di richiami testuali in entrambi i ricorsi, contrassegnate dainumeri 28264/2023, 17612/2022 e 47108/2021, hanno ad oggetto questionidel tutto diverse da quelle indicate nei ricorsi medesimi e non hannocorrispondenza né nei richiami testuali né in relazione alle sezioni diprovenienza.3.

Il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dedottodalla [OSCURATO:PERSONA], che risultano identici nel contenuto e nelle argomentazioni, sonoentrambi generici e inoltre si risolvono in una rivalutazione nel merito deglielementi di prova esaminati dai giudici della cautela, inammissibile nellapresente sede.Ed invero, la contestazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza viene declinata in una critica all’interpretazione del contenuto delleconversazioni intercettate che risulta del tutto generica, non essendo indicata inmaniera specifica alcuna delle conversazioni considerate dai giudici di merito,non essendo individuato alcun brano di conversazione oggetto di critica e nonessendo neppure chiarito il senso della critica al significato attribuito alleconversazioni intercettate.4.

Il terzo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo dedotto dallaRomano, che ancora una volta risultano identici nel contenuto e nelleargomentazioni, propongono doglianze non consentite in questa sede, in quantodirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare e si limitano,in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunale delriesame a fondamento della gravata ordinanza (v., in tal senso, da ultimo, Sez.1, n. 7190 del 03/02/2026, Porras, non massimata).Sono inammissibili - per costante giurisprudenza di questa Corte - tuttequelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice dimerito (ex multis, Sez.

F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2,n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/3/2015, O., Rv. 262965-01).Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, cheeccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa - come affermatodalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) - che «la Corte dicassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento,essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli attima non dal provvedimento».Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base delprovvedimento cautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del2/2/2017, Sansone, Rv. 269438-01) e - per quel che qui specificamente rileva -alle esigenze cautelari ovvero alla pericolosità degli indagati e all'adeguatezzadella misura cautelare (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Sorto, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852del 2/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamentiriservati alla valutazione del giudice per le indagini preliminari e del tribunaledel riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv.269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più ingenerale, cfr. già Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordarel'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 1, n. 29857del 31/1/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025,Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv.282769-01), sicché il pericolo di reiterazione può essere legittimamentedesunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non mass.; Sez. 2, n. 38299 del13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo il giudicante ancorare il giudizioprognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto enon alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato(Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazionedell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perchéargomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico nécontraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendoad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale,fronteggiabile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, desuntodalle modalità e dalle circostanze dei fatti, oltre che dalla personalità degliindagati e dalla loro spregiudicatezza.Il Tribunale del riesame, in particolare, ha reso una motivazione immune davizi in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva in relazione alleposizioni di entrambi gli indagati, osservando:- che le condotte illecite loro addebitate (a entrambi, tra l’altro, sono statimanifestazione di una “personalità senza dubbio altamente trasgressiva” e diuna “forte inclinazione al delitto” (v. pag. 35 del provvedimento impugnato);- che su entrambi gravavano precedenti penali anche per reati connotatida condotte fraudolente (in particolare risultavano a carico del [OSCURATO:PERSONA],oltre che precedenti per reati in materia di stupefacenti, “anche una condannaper una truffa commessa in epoca di poco precedente a quella monitorata nelpresente processo” (id));- che le condotte contestate erano state commesse nell’ambito diun’attività svolta in modo non episodico né occasionale, come emergeva dalla“dimostrata professionalità nel reiterare un articolato, quanto collaudatomeccanismo truffaldino volto a carpire la buona fede delle anziane vittime” (id).Infine, non superano il vaglio di ammissibilità neppure i rilievi in cui(genericamente) si rimarca l'apposto presidio del "braccialetto elettronico" cheaccompagna la natura pur sempre custodiale della disposta misura domestica:difatti, detta prescrizione non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, mauna mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare (Sez. 4, n.15939 del 17/4/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286343-01), sicché il giudice della cautelaove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbiaritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivarespecificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione delbraccialetto (conf.

Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, Gremito, non mass.; Sez. 6,n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891-01).Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Napoli e laprognosi sulla personalità degli indagati, fondata sulla gravità dellecontestazioni e sui precedenti specifici gravanti su entrambi i ricorrenti, bengiustifica la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore èinsostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenerele spinte criminose degli indagati, non potendosi formulare alcuna prognosi diaffidabilità dei prevenuti, e ciò nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità- cui il Collegio aderisce - secondo il quale la valutazione circa l'inidoneità dellamisura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in meritoall'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del cd. braccialettoelettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01;Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933-01).Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logiche argomentazioni,pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delle esigenzecautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sia in relazioneall'inadeguatezza di qualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare incarcere, meramente confutative, generiche e reiterative risultano le odiernecensure difensive.5.

Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinatain via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Lacancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
000avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLI, Sezione per ilriesame dei provvedimenti cautelari;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 27 gennaio 2026 il Tribunale di Napoli,sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, provvedendo sull’istanza diriesame proposta avverso l’ordinanza emessa il 12 dicembre 2025 dal Giudiceper le indagini preliminari del Tribunale di Napoli con la quale era stata dispostanei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misuracautelare della custodia in carcere in relazione al reato di associazione perdelinquere finalizzato a una serie di truffe in danno di persone anziane e a talunireati fine, confermava l’ordinanza del G.I.P.2. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Napoli proponevano ricorso percassazione, con distinti atti, entrambi gli indagati, per il tramite dei rispettividifensori, chiedendone l’annullamento.3. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava tre motivi di doglianza.3.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 291 e 292cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione in relazioneall’omesso espletamento di adeguate ricerche ai fini dell’interrogatoriopreventivo dell’indagato.Rassegnava che in proposito il Giudice per le indagini preliminari si eralimitato a osservare che il [OSCURATO:PERSONA] non era stato rinvenuto all’indirizzo diresidenza e assumeva che tale motivazione risultava insufficiente poiché nondava conto del compimento di ricerche ulteriori volte a individuare il luogo didimora dell’indagato.Esponeva che all’udienza davanti al Tribunale del riesame era stato prodottoun certificato che dava conto del matrimonio contratto in data 25 giugno 2024tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché un certificato di residenzae una dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] dai quali emergeva che i coniugi risiedevanostabilmente nel comune di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, via Polvica n. 107, indirizzodiverso da quello presso il quale erano state effettuate le ricerche e checostituiva il luogo di effettiva dimora dell’indagato.Richiamava l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale ai finidell’interrogatorio preventivo l’autorità giudiziaria aveva l’obbligo di esperireogni ragionevole attività di ricerca dell’indagato prima di ritenere impossibile lasua partecipazione all’atto e deduceva che nella specie l’attività di ricerca si erarivelata manifestamente lacunosa e incompleta.Esponeva anche che il [OSCURATO:PERSONA] era stato arrestato il giorno in cui erastata data esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, proprio nell’abitazioneove risultava residente la moglie.3.2. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 273 e 292cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Assumeva che il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistenti i graviindizi di colpevolezza a carico dell’indagato facendo riferimento al contenuto dialcune conversazioni fatte oggetto di attività di captazione, senza tuttaviafornire un’adeguata dimostrazione della loro effettiva valenza probatoria insenso accusatorio e omettendo di analizzare il contesto complessivo nel quale sicollocavano i colloqui intercettati, dovendosi ritenere che tali conversazionifossero suscettibili di diverse interpretazioni, così che, in assenza di riscontri, lestesse risultavano inidonee a integrare i gravi indizi di colpevolezza ai finidell’applicazione di una misura cautelare.3.3. Con il terzo motivo deduceva violazione degli artt. 274, 275 e292 cod. proc. pen. nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione inrelazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e alla scelta dellamisura della custodia in carcere.Assumeva che il Tribunale non aveva provveduto a una valutazione dellaspecie di quelli di cui all’imputazione provvisoria, essendosi limitato arichiamare precedenti penali a carico del [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia distupefacenti, laddove nel caso di specie si trattava di ipotesi di truffa.Assumeva, per altro verso, che non erano state vagliate la proporzionalità el’adeguatezza della misura applicata, e in particolare non era stato valutato seuna misura meno afflittiva, quale quella degli arresti domiciliari conl’applicazione del dispositivo di controllo, fosse idonea a soddisfare le esigenzecautelari individuate.4. La difesa di [OSCURATO:PERSONA] articolava tre motivi di doglianza.4.1. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 291 e 292cod. proc. pen., 24 e 111 Cost., nonché vizio di motivazione in relazioneall’omesso espletamento di adeguate ricerche ai fini dell’interrogatoriopreventivo dell’indagata, rassegnando le stesse argomentazioni illustrate con ilprimo motivo di ricorso dedotto per il [OSCURATO:PERSONA] e precisando che all’udienzadavanti al Tribunale del riesame la difesa aveva dedotto che la madre dellaRomano, rinvenuta all’indirizzo di residenza di quest’ultima, aveva dichiarato diaver appreso che la figlia dimorava in Afragola insieme alla compagna Sirigointestata alla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indirizzo di Afragola, corso [OSCURATO:PERSONA] n.33, circostanza che smentiva il fatto che l’indagata fosse irreperibile.Esponeva anche che la [OSCURATO:PERSONA] era stata arrestata il giorno in cui era statadata esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare, proprio nell’abitazione diAfragola.4.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso dedotti per la Romanohanno il medesimo oggetto e sono sorretti dalle medesime argomentazioni dicui al secondo e al terzo motivo di ricorso dedotti per il [OSCURATO:PERSONA], dovendosiprecisare che, in relazione al terzo motivo, la difesa della [OSCURATO:PERSONA] harassegnato che su quest’ultima gravavano precedenti per reati di truffa e chenondimeno doveva considerarsi che la ricorrente non aveva mai preso parte alletrasferte nel corso delle quali erano state poste in essere le condottefraudolente.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I motivi dedotti dagli indagati devono essere trattati congiuntamente inquanto involgono le medesime questioni.2. Il primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e quello dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA],che risultano identici nel contenuto e nelle argomentazioni, sono entrambimanifestamente infondati.Quanto all'interrogatorio preventivo deve osservarsi che la legge 9 agosto2024 n. 114, entrata in vigore il successivo 25 agosto, ha modificato l'art. 291cod. proc. pen., che disciplina il procedimento applicativo delle misure cautelari,introducendo la disposizione di cui all'art. 291, comma 1-quater, secondo laquale «Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima didisporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottopostaalle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo chesussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, letterea) e b), oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera c),in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera a), oall'articolo 362, comma Iter, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi ocon altri mezzi di violenza».L'obiettivo perseguito dall'interpolazione normativa è quello di assicurare unconfronto preventivo e di permettere alla difesa di veicolare in modo effettivo algiudice, anteriormente all'applicazione della misura cautelare, argomenti asostegno dell'innocenza o, comunque, dell'insussistenza dei presupposti perl'adozione della misura, senza doversi affidare all'onere del pubblico ministero(ex artt. 358 e 291 cod. proc. pen.) o all'iniziativa del deposito preventivocontemplato dall'art. 391-octies cod. proc. pen.Nel caso di specie la questione che viene in rilievo riguarda la notificaall'indagato dell'invito a sottoporsi ad interrogatorio, previsto dall'art. 291,comma 1-sexies, cod. proc. pen., laddove le difese degli indagati sostengonoche non sono state fatte ricerche sufficienti dei medesimi.Il rilievo del vizio processuale che, se sussistente, comporta la caducazionedell'ordinanza cautelare impositiva delle misure, passa quindi attraverso lavalutazione circa la rituale esecuzione del procedimento notificatorio dell'atto,che si concreta in un giudizio in fatto, non sindacabile quindi in sede dilegittimità ove non manifestamente illogico o contraddittorio (v., in tal senso,Sez. 4, n. 3643/2026 del 29/10/2025, Mamoor, non massimata).Ebbene, il Tribunale del riesame, chiamato a pronunciarsi sul punto, ha resoun giudizio immune da vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità, ritenendosufficienti le ricerche effettuate sul territorio nei confronti di entrambi gliindagati e osservando del tutto congruamente che entrambi non erano statireperiti agli indirizzi risultanti dai rispettivi certificati anagrafici e del DAP, chenei confronti della [OSCURATO:PERSONA] le ricerche erano state estese, con esito negativo, adaltri luoghi risultanti da altri procedimenti penali e che il G.I.P. non disponeva diulteriori indicazioni su dove reperire gli indagati.Quanto agli indirizzi di [OSCURATO:PERSONA] a Cancello, via Polvica n. 107 e diAfragola, corso [OSCURATO:PERSONA] n. 33, indicati nei ricorsi, deve osservarsi chegli stessi ricorrenti affermano di avere dedotto ed effettuato produzionidocumentali al riguardo soltanto all’udienza davanti al Tribunale del riesame,dal che deriva che il G.I.P. non era a conoscenza di tali ulteriori indicazioni,allegate al processo solo successivamente all’emissione dell’ordinanza genetica,e dunque del tutto ragionevolmente ha ritenuto che ulteriori accertamentifossero inutili.Deve, infine, osservarsi che le sentenze della Suprema Corte citate e fatteoggetto anche di richiami testuali in entrambi i ricorsi, contrassegnate dainumeri 28264/2023, 17612/2022 e 47108/2021, hanno ad oggetto questionidel tutto diverse da quelle indicate nei ricorsi medesimi e non hannocorrispondenza né nei richiami testuali né in relazione alle sezioni diprovenienza.3. Il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo dedottodalla [OSCURATO:PERSONA], che risultano identici nel contenuto e nelle argomentazioni, sonoentrambi generici e inoltre si risolvono in una rivalutazione nel merito deglielementi di prova esaminati dai giudici della cautela, inammissibile nellapresente sede.Ed invero, la contestazione relativa alla sussistenza dei gravi indizi dicolpevolezza viene declinata in una critica all’interpretazione del contenuto delleconversazioni intercettate che risulta del tutto generica, non essendo indicata inmaniera specifica alcuna delle conversazioni considerate dai giudici di merito,non essendo individuato alcun brano di conversazione oggetto di critica e nonessendo neppure chiarito il senso della critica al significato attribuito alleconversazioni intercettate.4. Il terzo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivo dedotto dallaRomano, che ancora una volta risultano identici nel contenuto e nelleargomentazioni, propongono doglianze non consentite in questa sede, in quantodirette a sollecitare una preclusa rivalutazione del merito cautelare e si limitano,in sostanza, ad una mera critica degli argomenti adottati dal Tribunale delriesame a fondamento della gravata ordinanza (v., in tal senso, da ultimo, Sez.1, n. 7190 del 03/02/2026, Porras, non massimata).Sono inammissibili - per costante giurisprudenza di questa Corte - tuttequelle doglianze che criticano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza dirigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così comequelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori daconclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessoredella valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una nonammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice dimerito (ex multis, Sez. F, n. 28369 del 31/7/2025, Belluzzi, non mass.; Sez. 2,n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 290747-01; Sez. 6, n. 13809 del17/3/2015, O., Rv. 262965-01).Deve rammentarsi, avuto riguardo al tenore delle odierne censure, cheeccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisionedegli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nelcompito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazionerimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ai sensi dell'art. 606, comma 1,lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragionigiuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifestaillogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispettoal fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni deipredetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamenteindicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisioneinsindacabile (ex multis, Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556-01, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504-01; Sez. 2, n. 9106del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01); il che significa - come affermatodalla Corte costituzionale (sent. n. 313 del 1990, par. 4.2) - che «la Corte dicassazione non può rilevare il vizio se non è intrinseco al provvedimento,essendo esclusa una diversa valutazione dei fatti così come risultano dagli attima non dal provvedimento».Inoltre, nel giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i viziargomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità deldiscorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto delladecisione, dovendo il controllo di logicità rimanere all'interno del provvedimentoimpugnato senza che sia possibile procedere a una nuova o diversa valutazionedegli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattualidelle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti de libertate, a unadiversa delibazione in merito allo spessore degli indizi alla base delprovvedimento cautelare (genetico e del riesame) (Sez. 2, n. 9212 del2/2/2017, Sansone, Rv. 269438-01) e - per quel che qui specificamente rileva -alle esigenze cautelari ovvero alla pericolosità degli indagati e all'adeguatezzadella misura cautelare (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851-01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Sorto, Rv. 250093-01; Sez. 6, n. 2852del 2/10/1998, Lamsadeq, Rv. 211755-01), trattandosi di apprezzamentiriservati alla valutazione del giudice per le indagini preliminari e del tribunaledel riesame (Sez. 4, n. 29962 del 5/3/2025, Brando, non mass.; Sez. 2, n.27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976-01; Sez. 2, n. 9212 del02/02/2017, Sansone, Rv. 269438-01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017,Paviglianiti, Rv. 270628-01; Sez. 4, n. 18807 del 23/3/2017, Cusmano, Rv.269885-01; Sez. 6, n. 49153 del 12/11/2015, Mascolo, Rv. 265244-01; più ingenerale, cfr. già Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01).Con particolare riferimento al pericolo di recidivanza, giova poi ricordarel'indirizzo secondo il quale il requisito dell'attualità del pericolo previsto dall'art.274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile all'imminenza dispecifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte delgiudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condottereiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, chetenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità delsoggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto piùapprofondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anchela previsione di specifiche occasioni di recidivanza (ex multis, Sez. 1, n. 29857del 31/1/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 5, n. 22344 del 05/03/2025,Rv. 282991-01; Sez. 5, n. 1154 del 11/11/2021, dep. 2022, Magliulo, Rv.282769-01), sicché il pericolo di reiterazione può essere legittimamentedesunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo(Sez. 3, n. 25458 del 11/03/2025, Nicolosi, non mass.; Sez. 2, n. 38299 del13/06/2023, Mati, Rv. 285217-01), dovendo il giudicante ancorare il giudizioprognostico unicamente alla rigorosa e complessiva valutazione deicomportamenti e delle modalità di realizzazione dei fatti attribuiti al soggetto enon alla individuazione di occasioni prossime facilitanti la riproduzione del reato(Sez. 1, n. 3762 del 29/01/2020, Bastone, in motiv. § 4.1).Orbene, tutto ciò premesso sul piano dei principi, la motivazionedell'ordinanza impugnata è immune dal lamentato vizio motivazionale perchéargomenta, in modo esaustivo, congruo, non manifestamente illogico nécontraddittorio, il profilo cautelare della vicenda per cui si procede, addivenendoad un epilogo di ancora sussistente rischio di recidivanza, concreto ed attuale,fronteggiabile solo con la misura della custodia cautelare in carcere, desuntodalle modalità e dalle circostanze dei fatti, oltre che dalla personalità degliindagati e dalla loro spregiudicatezza.Il Tribunale del riesame, in particolare, ha reso una motivazione immune davizi in relazione alla ritenuta sussistenza del pericolo di recidiva in relazione alleposizioni di entrambi gli indagati, osservando:- che le condotte illecite loro addebitate (a entrambi, tra l’altro, sono statimanifestazione di una “personalità senza dubbio altamente trasgressiva” e diuna “forte inclinazione al delitto” (v. pag. 35 del provvedimento impugnato);- che su entrambi gravavano precedenti penali anche per reati connotatida condotte fraudolente (in particolare risultavano a carico del [OSCURATO:PERSONA],oltre che precedenti per reati in materia di stupefacenti, “anche una condannaper una truffa commessa in epoca di poco precedente a quella monitorata nelpresente processo” (id));- che le condotte contestate erano state commesse nell’ambito diun’attività svolta in modo non episodico né occasionale, come emergeva dalla“dimostrata professionalità nel reiterare un articolato, quanto collaudatomeccanismo truffaldino volto a carpire la buona fede delle anziane vittime” (id).Infine, non superano il vaglio di ammissibilità neppure i rilievi in cui(genericamente) si rimarca l'apposto presidio del "braccialetto elettronico" cheaccompagna la natura pur sempre custodiale della disposta misura domestica:difatti, detta prescrizione non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, mauna mera modalità di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare (Sez. 4, n.15939 del 17/4/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 286343-01), sicché il giudice della cautelaove, per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato, abbiaritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non è tenuto a motivarespecificamente sull'inidoneità degli arresti, pur se connotati dall'adozione delbraccialetto (conf. Sez. 3, n. 35843 del 4/6/2025, Gremito, non mass.; Sez. 6,n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891-01).Pertanto, gli elementi indicati dal Tribunale del riesame di Napoli e laprognosi sulla personalità degli indagati, fondata sulla gravità dellecontestazioni e sui precedenti specifici gravanti su entrambi i ricorrenti, bengiustifica la conclusione secondo la quale la misura di massimo rigore èinsostituibile, inadeguata essendo ogni altra misura meno afflittiva a contenerele spinte criminose degli indagati, non potendosi formulare alcuna prognosi diaffidabilità dei prevenuti, e ciò nel pieno rispetto dell'orientamento di legittimità- cui il Collegio aderisce - secondo il quale la valutazione circa l'inidoneità dellamisura degli arresti domiciliari contiene l'implicita pronuncia in meritoall'inadeguatezza della medesima misura con l'uso del cd. braccialettoelettronico (cfr. Sez. 2, n. 31572 del 08/06/2017, Caterino, Rv. 270463-01;Sez. 3, n. 43728 del 08/09/2016, Rv. 267933-01).Conclusivamente, a fronte di tali ampie, congrue e logiche argomentazioni,pertanto insindacabili in questa sede, sia circa la sussistenza delle esigenzecautelari di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., sia in relazioneall'inadeguatezza di qualsivoglia misura diversa dalla custodia cautelare incarcere, meramente confutative, generiche e reiterative risultano le odiernecensure difensive.5. Alla stregua di tali rilievi i ricorsi devono, dunque, essere dichiaratiinammissibili; i ricorrenti devono, pertanto, essere condannati, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. In virtù dellestatuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186,e considerato che non vi è ragione di ritenere che i ricorsi siano stati presentatisenza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”,deve, altresì, disporsi che i ricorrenti versino, ciascuno, la somma, determinatain via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Lacancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94, comma 1-ter, disp. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 29/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]Agostini
Sentenza Cassazione n. 25450/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris