CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 23, comma 3, legge n. 110 del 1975 (capo 1) per la detenzione di un'arma con matricola abrasa) e 497 bis, cod. pen. (capo 2) per il possesso di un falso documento di identità valido per l'espatrio; Ritenuto che i motivi di ricorso sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifici critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (si veda pagg. 3 e 4 sulla esclusione di un falso grossolano e pag. 4 sulla sussistenza della recidiva); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0