CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 27597/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i appello di BariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza, depositata il 23 marzo 2026, la Corte di appello di Bari harigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da AntonioGarofalo, in relazione al periodo di restrizione cautelare sofferta, in regime di cu-stodia in carcere, nell'arco temporale tra il 17 giugno 2011 e l’8 agosto 2011,conseguente a ordinanza applicativa emessa dal Giudice per le indagini preliminaridel Tribunale di Pescara, in relazione a un procedimento che lo vedeva indagatodei reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 110, 81, comma 2, 624 e 625, comma 1,n. 7, cod. pen. (Capi 1 e 2). Con la stessa ordinanza il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannatoal pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero dell’Economia e delle1.1. Secondo l’accusa, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto parte, unitamente alfratello [OSCURATO:PERSONA] e ad altri soggetti, di un’associazione per delinquere finalizzataalla commissione di più delitti contro il patrimonio e la fede pubblica, operante inPescara in data antecedente, prossima e successiva al maggio 2011, nonchéavrebbe concorso, con il fratello [OSCURATO:PERSONA], nella commissione di una pluralità direati di furto aggravato di autovetture, commessi a Pescara, Pianella, Torre deiPasseri, Nereto, Notaresco, Sant’Omero e Teramo dal 14 giugno 2010 al 9 febbraio2011.All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Foggia, con sentenzaemessa in data 13 ottobre 2022, divenuta irrevocabile, assolveva [OSCURATO:PERSONA] reato associativo di cui al capo 1), con la formula «perché il fatto non sussiste»,ai sensi dell’art. 530 cod. proc. pen., e dai reati di furto cui al capo 2), ai sensidell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con la formula «per non aver commessoil fatto».1.2. Nel provvedimento impugnato, la Corte territoriale ha rigettato la richie-sta, ritenendo che le accertate frequentazioni ambigue dell’istante con il fratellocoimputato (condannato per alcune fattispecie di furto contestate al capo 2) inte-grassero un'ipotesi di comportamento, tenuto con colpa grave, che, sul piano ezio-logico, aveva assunto rilievo nella restrizione cautelare sofferta, avendo contri-buito a indurre l’autorità giudiziaria competente a ritenere fondate le accuse for-mulate a suo carico.2. Avverso la prefata ordinanza ha proposto ricorso il [OSCURATO:PERSONA], per il tramitedel difensore di fiducia, articolando due motivi, di seguito sintetizzati conforme-mente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione ed errata applicazione dell’art.314 cod. proc. pen., in punto di spettanza dell'equa riparazione.2.1. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale abbia attribuito rilievoostativo ai contatti avuti dall’istante con il fratello [OSCURATO:PERSONA], senza confrontarsiadeguatamente con la pronuncia assolutoria, che li aveva ritenuti inidonei a fon-dare una penale responsabilità, e con le spiegazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA] findall’interrogatorio di garanzia, omettendo, altresì, di valutare la loro oggettiva ido-neità a essere interpretati quali indizi di complicità, così da essere posti in unarelazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato.Si osserva, peraltro, che gli elementi indicati dalla sentenza di assoluzioneerano già a disposizione del giudice della cautela, che aveva ravvisato a carico diAntonio [OSCURATO:PERSONA] la sussistenza di una gravità indiziaria, nonostante l’assenza diqualsiasi coinvolgimento nell’illecito comportamento del fratello, neanche nellafase ideativa.2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione degliartt. 91 e 92 cod. proc. civ. e del d.m. 13 agosto 2022, n. 147, in relazione allacondanna al pagamento delle spese in favore del Ministero.Si censura che la Corte territoriale abbia disposto la condanna alle spese senzaverificare se la difesa dell’amministrazione, che non era presente all’udienza, fossestata dirimente per la decisione assunta, obliterando altresì la sussistenza di criteri(quali l’intervenuta assoluzione del ricorrente), che deponevano a favore di unacompensazione delle spese.Si contesta, altresì, anche il quantum liquidato, in contrasto con i parametristabiliti dal decreto citato in relazione alla sola fase introduttiva.3. Il Procuratore generale della Corte di cassazione ha reso le conclusioniscritte, ex art. 611 cod. proc. pen., riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile, per quanto di seguito esposto.2. Il primo motivo, con il quale si censura il provvedimento impugnato, inpunto di spettanza del diritto all’indennizzo, è generico, presentando anche profilidi manifesta infondatezza.2.1. Occorre premettere che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione,come sintetizzato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, non mass., in termini ri-presi di recente da Sez. 4, n. 19432 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], non mass., e, in questa sede,condivisi e ribaditi, il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato oconcorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementiprobatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante − e secondo uniter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processodi merito − non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata ilpresupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autoritàprocedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (explurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263 - 01; Sez.4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952 - 01).La colpa grave (o il dolo) di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elementonegativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto, nonnecessita, infatti, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, inforza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'or-dinanza cautelare (sul punto si vedano Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito,non mass.; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 - 01, in motivazione,oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep.2014, Maltese, Rv. 259082 - 01).Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta delrichiedente, da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria, e le ragionisottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza, con motivazione chedeve apprezzare la sussistenza di comportamenti che rivelino (dolo o) eclatante omacroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, seadeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963 del14/03/2023, non mass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n.27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 - 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642del 21/03/2017, Rv. 270001 - 01). Occorre quindi muovere non dagli elementifondanti la misura cautelare bensì dall'accertamento della condotta del richie-dente, in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poivalutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa gravee del loro collegamento sinergico con l'intervento dell'autorità in relazione alle cir-costanze sottese all'ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 9910del 16/01/2024, non mass., nonché, tra le precedenti: Sez. 4, n. 18593 del16/11/2023, dep. 2024, non mass.; Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, dep. 2024,non mass.; Sez. 4, n. 51610 del 07/11/2023, non mass.). In tale ottica, si è, inpiù occasioni, sottolineata l’esigenza di distinguere nettamente l’operazione logicapropria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza diun reato e della sua commissione da parte dell’imputato, da quella propria delgiudice della riparazione, il quale, pur dovendo operare eventualmente sullo stessomateriale, deve seguire un iter logico – motivazionale del tutto autonomo, perchéè suo compito stabilire, non se determinate condotte costituiscano o meno reato,ma se queste si sono poste come fattore condizionante, anche nel concorso dell’al-trui errore, nella produzione dell’evento detenzione. Si è precisato che, in relazionea tale aspetto, il giudice della riparazione ha piena e ampia libertà di valutare ilmateriale acquisito nel processo, − sempre che non si tratti di fatti esclusi o rite-nuti non provati dal giudice di merito −, rivalutandolo, non nella sua valenza indi-ziaria o probante del reato (smentita dall’assoluzione), bensì al fine di controllarela ricorrenza o meno di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4,n. 53386 del 22/11/2016, Arlotta, Rv. 268687 – 01).2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rap-presentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiustadetenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tantoextraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le di-chiarazioni rese dallo stesso richiedente (con particolare riferimento alla possibilerilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato in fattispecie successivealla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. proc. pen., si vedano Sez. 4, n. 30056del 30/06/2022, D., Rv. 283453 - 01, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico,Rv. 282581).2.3. Tra le condotte di cui innanzi si annoverano, in particolare, per quel chequi rileva, a determinate condizioni, anche le «frequentazioni ambigue» con sog-getti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti.Una prima condizione è che le frequentazioni siano effettivamente avvenute.Nulla quaestio qualora la prova della loro esistenza provenga da chi ha chiesto lariparazione ovvero quando siano state ammesse dall’istante nell’ambito del pro-cesso penale oppure quando siano frutto d’intercettazioni o di servizi di o.p.c., checoinvolgono direttamente il soggetto. La valutazione di tale comportamento, ai finidel giudizio di riparazione, è, invece, più problematica allorché provenga soltantoda affermazioni di terzi, ad esempio nell’ambito di conversazioni intercettate. Inquest’ultimo caso è necessario che le anzidette affermazioni dei terzi trovino unriscontro sul piano fattuale o logico. È stato, infatti, affermato da questa Corte chele frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali ocoinvolti in traffici illeciti – integranti la condizione ostativa al riconoscimentodell’indennizzo – può essere tratta da conversazioni intercorse tra terze persone,legittimamente intercettate, purché la portata del loro significato in senso sfavo-revole al ricorrente sia stato univocamente accertato dalla sentenza di assoluzione(Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436 - 01).La rilevanza delle frequentazioni, ai fini dell’accertamento del comportamentoostativo al riconoscimento dell’indennizzo, è condizionata, poi, come emerge daiprecedenti giurisprudenziali, dalla consapevolezza da parte dell’indagato o dell’im-putato che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, dal collegamento eziologicodelle frequentazioni con la detenzione e dalla mancanza di rapporti di parentelache le giustifichino.Quanto alla consapevolezza da parte dell’indagato o imputato che trattasi disoggetti coinvolti in traffici illeciti, va osservato che le frequentazioni, che configu-rano un comportamento ostativo al riconoscimento dell’indennizzo, sono, nellamaggior parte dei casi, quelle con soggetti coimputati, condannati in relazione agliaddebiti per i quali l’interessato ha patito la custodia cautelare e dai quali è statoassolto per non avere commesso il fatto, ovvero con soggetti gravati da specificiprecedenti penali connessi con il delitto per il quale l’istante ha subito la deten-zione. Vengono in rilievo nella casistica giurisprudenziale le frequentazioni conpersone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere. In tale contesto lefrequentazioni sono state valutate come condotta gravemente colposa idonea aconcorrere a ingenerare il convincimento della partecipazione all’attività illecita,purché sia stata accertata la consapevolezza da parte dell’indagato o imputato chetrattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep.2014, Calò, Rv. 258610 – 01; Sez. 4, n. 51722 del 16.10.2013, Fratepietro, Rv.257878 – 01). Il medesimo principio è stato affermato con riguardo alla detenzionedisposta nei confronti di persona indagata di tentata rapina commessa in concorsocon altri soggetti ai danni di una gioielleria, essendo stata ravvisata la colpa gravenell’incontro dell’istante con l’intero gruppo dei rapinatori, avvenuto il giornostesso della rapina, in concomitanza di altri gravi indizi, quali la disponibilità delfurgone utilizzato per la rapina o l’aver accompagnato il giorno prima uno dei ra-pinatori dinanzi alla gioielleria, in contesti temporali ed ambientali compatibili conla compartecipazione alla commissione del reato (Sez. 4, n. 21575 del29/01/2014, Antognetti, Rv. 259213 - 01). È stata ritenuta, altresì, suscettibile diintegrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell'equa ripara-zione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevoledell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una suacontiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, nonmass.; Sez. 4, n. 21308 del 26/04/2022, non mass.; Sez. 4, n. 7956 del20/10/2020, dep. 2021, Abbruzzese, Rv. 280547 - 01).Quanto al collegamento eziologico delle frequentazioni con la detenzione, se-condo il consolidato orientamento di questa Corte, ai fini del riconoscimento dellacausa ostativa in esame, non basta la dimostrazione di frequentazioni ambiguecon i soggetti condannati nel medesimo procedimento o gravati da precedenti pe-nali connessi con il delitto per il quale è stata emessa la custodia cautelare; è,altresì, imprescindibile che il giudice della riparazione fornisca adeguata motiva-zione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità,in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, sia sotto il profiloquantitativo (occasionali, isolate) che sotto quello della distanza temporale dai fattioggetto di contestazione (risalenti), così da essere poste quanto meno in una re-lazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53361del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498 – 01).Quanto alla mancanza di rapporti di parentela che giustifichino le frequenta-zioni, non si è mancato di affermare che le frequentazioni ambigue con soggetticondannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamentogravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo, anchenel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purchésiano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traf-fici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del05/06/2019, Morabito, Rv. 277475 - 01).2.4. Ciò precisato, la Corte distrettuale si è attenuta a tali principi, avendoritenuto, con motivazione adeguata e coerente sotto il profilo logico e nel rispettodella normativa di riferimento, che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] avesse contri-buito ad ingenerare, sia pur in presenza di errore dell'autorità inquirente, la rap-presentazione di una condotta illecita dalla quale è scaturita, con rapporto dicausa-effetto, la detenzione ingiustamente sofferta.I giudici della riparazione hanno, innanzitutto, specificato concretamente ipresupposti della vicenda, attraverso la descrizione del compendio indiziario, nonsmentito dalla pronuncia assolutoria, che aveva portato alla contestazione deireati di associazione per delinquere e di concorso con il fratello [OSCURATO:PERSONA] nei reatidi furto di autoveicoli, indicando analiticamente in che cosa sia consistito il com-portamento colposo attribuito all'istante, menzionando gli elementi di prova inbase ai quali è stata ricavata la colpa grave del medesimo.Si è, in particolare, ricordato che [OSCURATO:PERSONA], all’esito del giudizio dimerito, era stato condannato in via definitiva per la commissione dei reati di furtodi quattro autovetture (mentre per un altro reato di furto vi era stato prosciogli-mento ex art. 649 cod. proc. pen.) e che il proscioglimento dell’istante, fondatosulla mancanza di prova di una sua cooperazione nella perpetrazione di tali attivitàdelittuose, in quanto non localizzato nella zona dei furti, non aveva escluso né lacircostanza che lo stesso andasse a prelevare il fratello a Cerignola alla via MonteAmiata, allorquando il primo rientrava con i veicoli rubati e lasciava tali auto incampagna o in un parcheggio, né che in tali circostanze avesse percepito denarodal fratello o intrattenuto conversazioni dal contenuto criptico, muovendosi a sem-plice chiamata, esplicitando in un caso anche preoccupazione per la presenza inzona dei Carabinieri, come emergente dalle intercettazioni in atti. Si è sottolineatoche tali circostanze erano state confermate dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’in-terrogatorio di garanzia, laddove aveva sostenuto di aver prelevato il fratelloquando costui gli chiedeva di farlo e di aver condotto una vettura priva di assicu-razione, per cui il riferimento ai Carabinieri era da riferire solo al rischio di poteressere fermato in condizioni di irregolarità amministrativa.Su tali presupposti la Corte territoriale, seguendo un percorso logico - argo-mentativo autonomo da quello dei giudici di merito, immune da censure e privo diaporie logiche, ha fondato la colpa grave del ricorrente sulla eclatante imprudenzache ha caratterizzato la sua condotta, concretatasi nella messa a disposizione delfratello, nonostante lo stesso fosse già gravato da precedenti condanne per delitticontro il patrimonio, acconsentendo a prelevarlo in una zona di Cerignola («cam-pagna» o «parcheggio»), al rientro da trasferte fuori regione, senza alcun motivolecito apparente, in un contesto che di per sé risultava oltremodo ambiguo, per-cependo per tale ausilio somme di denaro o utilizzando un linguaggio criptico, confrasi brevi e intese rapide che tradivano la preoccupazione per la presenza in zonadi Carabinieri.Esauriente risulta, altresì, la motivazione fornita dai giudici della riparazionein ordine alla valenza eziologica di tale condotta rispetto alla custodia cautelaresofferta, avendo congruamente affermato che il comportamento del ricorrente,pur non essendo sufficiente per una pronuncia di condanna per le accuse specifi-che, era certamente idoneo a giustificare il suo apparente coinvolgimento nei reatioggetto del provvedimento restrittivo adottato a suo carico.Alla luce della ricostruzione dei profili di colpa operata dal giudice della ripa-razione, le deduzioni difensive secondo le quali la Corte territoriale non si sarebbeconfrontata con la pronuncia assolutoria e non avrebbe valorizzato le deduzionidifensive rese nel corso dell'interrogatorio di garanzia, risultano generiche, inquanto prive di una specifica valenza critica dell’apparato argomentativo posto allabase della decisione, oltre che in contrasto con i consolidati principi giurispruden-ziali in materia.3. Il secondo motivo, riguardante la condanna al pagamento delle spese infavore del Ministero, è manifestamente infondato.3.1. Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità,nel procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, la pubblica amministra-zione, nel caso in cui non si opponga alla pretesa dell'interessato, non può essereconsiderata soccombente e non può pertanto essere condannata al rimborso dellespese processuali sostenute dalla parte privata, mentre, qualora si costituisca op-ponendosi alla pretesa dell'istante, la regolamentazione delle spese va effettuatain applicazione dell'art. 92 cod. proc. civ., come novellato dall'art. 13, comma 1,decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dallalegge 10 novembre 2014, n. 162, a seguito della declaratoria di parziale incosti-tuzionalità effettuata con la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018,con la conseguenza che la compensazione delle spese può essere disposta, oltreche nel caso di soccombenza reciproca, «nelle sole ipotesi di assoluta novità dellaquestione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni di-rimenti, nonché nelle analoghe eventualità di sopravvenienze relative a tali que-stioni e in quelle di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gra-vità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92,comma 2, cod. proc. civ.» (ex multis, Sez. 3, n. 1890 del 10/12/2025, dep. 2026,Campagna, Rv. 289152 – 01; Sez. 3, n. 36339 del 27/06/2019, Rv. 277663 – 01).3.2. Nel caso in esame, a fronte del rigetto della richiesta del [OSCURATO:PERSONA], laCorte di appello, dato atto che non ricorreva nessuna delle ipotesi previste dall’art.92 cod. proc. civ., non prospettata nemmeno nel presente ricorso, ha corretta-mente ravvisato un’ipotesi di soccombenza totale, condannando l’istante al paga-mento delle spese di giudizio in favore del Ministero resistente, costituitosi in giu-dizio, in applicazione del principio generale sancito dall’art. 91 cod. proc. pen.,senza che occorresse una specifica motivazione, necessaria, invece, secondo i co-stanti arresti della giurisprudenza di legittimità, solo in caso di deroga.3.3. Del tutto destituita di fondamento è anche la doglianza relativa all’im-porto delle spese liquidate nella misura di euro 2.000,00, rientrante tra il minimoe il massimo dei parametri stabiliti, dal d.m. richiamato, per la fase introduttiva,relativamente alle cause di valore compreso tra euro 260.000,00 ed euro520.000,00, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito,che, collocandosi all'interno dei limiti stabiliti, non è sindacabile in tale sede.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc.pen, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non rav-visandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità(Corte Cost. n. 186 del 2000), al pagamento della sanzione pecuniaria, determi-[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] indicata in dispositivo, in favore della Cassadelle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am-mende.Così deciso, il 07/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]