CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 19495/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, in parziale riforma della decisione del Tribunale della stessa città, datata 8.11.2019 ed emessa con rito abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena, così diminuita, di anni tre e mesi quattro di reclusione, nonché 700 euro di multa, perchè ritenuto responsabile del reato di concorso in furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose (consistita nel danneggiamento di un'asta metallica da biancheria, utilizzata per accedere al balcone della casa) e dall'aver compiuto il fatto in più persone riunite. L'imputato ed i suoi complici ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) hanno sottratto dall'abitazione delle persone offese 500 euro in danaro e numerosi oggetti preziosi per un valore di circa 20.000 euro e sono stati individuati grazie alla visione dei filmati registrati su telecamere di sorveglianza presenti nella zona del furto, nonché in virtù delle indagini ulteriori seguite all'analisi di detti filmati, ponendo insieme una serie di elementi indiziari e di prova a suo carico. L'imputato, arrestato tre giorni dopo i fatti per i quali è processo in flagranza di altro furto, commesso utilizzando un'auto di proprietà della suocera, è stato individuato grazie al riconoscimento nei fumati quale soggetto che, nelle circostanze di tempo e di luogo del reato, era sceso dalla medesima autovettura insieme al complice Cocuzza ed aveva atteso l'esecuzione del delitto, facendo da "palo" ed accompagnatore. Il collegamento tra i due delitti di furto è stato determinante per approdare alla affermazione di responsabilità, in una logica di ricostruzione gravemente indiziaria. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo quattro motivi di censura. 2.1. Il primo argomento eccepisce mancanza ed illogicità della motivazione nonché violazione di legge, avuto riguardo alla condanna per il reato in contestazione. Il ricorrente sostiene la non univocità degli elementi a suo carico e la mancata considerazione della sua versione alternativa, diversa da quella accusatoria, volta a spiegare la liceità della sua presenza nei pressi dell'abitazione teatro del furto, nel giorno e nell'ora nei quali è stato commesso: egli non sarebbe stato a conoscenza delle intenzioni criminali dei complici - rei confessi e che non hanno indicato come coautore l'imputato - i quali gli avrebbero chiesto solo di accompagnarli con la sua auto per un guasto a quella loro in uso, tanto che, nelle immagini dei filmati, soltanto questi ultimi camuffano il loro volto e non il ricorrente; i contatti telefonici prodronnici al reato, emersi tra loro, erano dovuti all'acquisto di pesce nella pescheria di [OSCURATO:PERSONA]. Si segnalano alcune incongruenze nella ricostruzione probatoria delle sentenze di merito e si denuncia la violazione del canone essenziale dell'oltre ogni ragionevole dubbio, nonché l'inversione dell'onere della prova gravante sulla pubblica accusa.2.2. La seconda ragione difensiva dedotta attiene al vizio di violazione di legge processuale ed al travisamento della prova, come vizio di motivazione, avuto riguardo alla valutazione della piattaforma probatoria posta a carico del ricorrente. In sintesi, si lamenta nuovamente l'omessa considerazione della versione alternativa e giustificativa della sua condotta, fornita dal ricorrente, sotto il profilo più strettamente processuale, questa volta, della pretermissione di un elemento valutativo fondamentale di prova quale è l'interrogatorio dell'imputato, reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; da qui, il travisamento denunciato. 2.3. Il terzo motivo di ricorso censura violazione di legge penale e manifesta illogicità della motivazione, avuto riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, basata su congetture di "professionalità nel reato", nonché su una valutazione di gravità complessiva del reato commesso, smentite dallo stato di incensuratezza del ricorrente e contraddittorie rispetto alla favorevole valutazione degli identici indicatori quali fattori meritevoli di considerazione al fine di una riduzione del trattamento sanzionatorio. 2.4. La quarta ed ultima ragione difensiva si incentra sul trattamento sanzionatorio, mettendone in dubbio la legittimità sotto due profili: vi sarebbe la possibilità che la Corte d'Appello abbia "dimenticato", nella sua commisurazione, di espungere dal disvalore del fatto l'aggravante della violenza sulle cose, già esclusa in primo grado, e che la pena sia stata parametrata a limiti edittali minimi superiori a quelli vigenti al momento della commissione del reato, avvenuta il 7.10.2018. 3. Il PG [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorrente ha depositato memoria difensiva datata 21 febbraio 2022, con cui chiede l'annullamento della sentenza impugnata e ribadisce le ragioni del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di censura, incentrati sulla deduzione duplice di violazione di legge e vizio di motivazione manifestamente illogica, anche per travisamento omissivo della prova, sono inammissibili, anzitutto poiché, nel loro nucleo essenziale, si svelano formulati secondo direttrici di censura estranee all'orizzonte del sindacato di legittimità, attinenti al merito della vicenda delittuosa contestata al ricorrente e volte a sostenere una diversa ricostruzione dei fatti - una versione alternativa, cioè, a quella posta a fondamento ricostruttivo dell'affermazione di responsabilità - senza denunciare reali aporie della sentenza impugnata.t Ed è noto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). La tesi del ricorrente, relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato per essere stato egli inconsapevole delle intenzioni dei complici, ai quali si sarebbe limitato a dare un passaggio, oltre ad essere inverosimile, per le circostanze di fatto delle quali si riferisce anche nell'interrogatorio, la cui valutazione si denuncia travisata perché omessa, è manifestamente infondata quanto alla dedotta omissione. Ed infatti, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, la Corte d'Appello ha espressamente valutato la versione fornita dall'imputato - richiamandola anche nella sintesi dei motivi di appello - e l'ha ritenuta inverosimile, con apprezzamento di merito che si sottrae a qualsiasi censura di illogicità, e, dunque, è insindacabile in sede di legittimità; in particolare, si è sottolineata la circostanza relativa a come egli abbia atteso per circa venti minuti il complice introdottosi nell'abitazione, insieme all'altro coimputato, sintomo evidente della sua consapevolezza di quanto stava accadendo. La sentenza di secondo grado, poi, si salda con le ragioni argomentative del primo giudice, che hanno messo in risalto quanto sintetizzato anche in appello relativamente agli ulteriori indizi logici a carico del ricorrente: la partecipazione dopo soli tre giorni dal reato ad un altro furto, commesso con analoghe modalità in concorso con altri e con la sua autovettura; l'inverosimiglianza della tesi della inconsapevolezza, da parte sua, delle intenzioni criminali dei complici, i quali avrebbero, così, inteso compiere un reato con il contributo "inconsapevole" di un terzo, determinando inutili rischi per la riuscita dell'operazione criminale. In proposito, è utile richiamare i principi consolidati affermati da questa Corte regolatrice in tema di processo basato sul sillogismo indiziario, quanto alla necessità di una valutazione complessiva ed unitaria dei singoli elementi indizianti ed alla loro necessaria confluenza nella cd. prova logica, che non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosità metodologica che giustifica e sostanzia il principio del cosiddetto libero convincimento del giudice, tenuto conto dei caratteri di gravità e molteplicità degli indizi, adeguatamente bilanciati (cfr., ex multis, Sez. U, n. 6682 del 4/2/1992, Musumeci, Rv. 191230; Sez. 2, n. 35827 del 12/7/2019, Matasaru, Rv. 276743; Sez. 5, n. 1987 del 11/12/2020, dep. 2021, Piras, Rv. 280414).Inoltre, quanto alla valenza della ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente ai fini della verifica di colpevolezza alla stregua del superiore canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il Collegio rammenta come sia condivisa affermazione che, in sede di legittimità, affinché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di un'ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata; il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, infatti, deve fare riferimento ad elementi sostenibili, dotati di razionalità, desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 dl 9/10/2019, dep. 2020, Mannile, Rv. 278237; Sez. 5, n. 18999 del 19/2/2014, C, Rv. 260409). Infine, a sostegno dell'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso dedotti, è essenziale evidenziare anche l'estrema genericità della loro formulazione, dal punto di vista intrinseco, poiché non è stata neppure spiegata con adeguatezza la versione alternativa dell'accaduto proposta dal ricorrente. 3. Il terzo motivo difensivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, è inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia il consolidato orientamento secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Deve essere ribadito, altresì, per quel che più rileva in questa sede, come il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche possa essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). In un'ottica coerente e parallela, è stato, altresì, condivisibilmente affermato che le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709). Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l'assenza di elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre alla concreta gravità dei fatti accertati. Né la sola mancanza di precedenti penali può determinare automaticamente la concedibilità del beneficio richiesto. Le circostanze attenuanti generiche, infatti, non costituiscono un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiedono elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelitano, Rv. 195339). L'incensuratezza dell'imputato — in altre parole - non può ritenersi decisiva per la concessione delle attenuanti generiche, dovendo il giudice di merito, nell'esercizio del potere discrezionale concessogli dalla legge in materia, valutare globalmente tutte le circostanze di fatto, soggettive ed oggettive, per stabilire se concorrono le condizioni richieste per attenuare il reato (Sez. 5, ord. n. 1169 del 2/6/1978, Moretti, Rv. 139451) Infine, deve essere evidenziato come la giurisprudenza di questa Corte regolatrice da tempo ammetta la possibilità che gli stessi elementi siano valutati, senza contraddizione, come indici insufficienti per concedere le generiche e, al tempo stesso, idonei a rideterminare favorevolmente la pena, per adeguarla meglio al disvalore del caso concreto, in ossequio ai parametri ex art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Martino, Rv. 222351; Sez. 2, n. 933 del 11/10/2013, dep. 2014, Debbiche, Rv. 258011; Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904). 4. Il quarto motivo di ricorso, incentrato sulla denuncia concernente il trattamento sanzionatorio, è inammissibile per plurime ragioni. Anzitutto in quanto sollecita una non consentita riedizione della discrezionalità del giudice di merito, che ha determinato la pena in prossimità dei minimi edittali correttamente considerati, perché vigenti all'epoca del fatto in relazione al delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen., vista l'esplicita affermazione contenuta nella sentenza impugnata avuto riguardo a tale volontà di tenere la sanzione entro confini più vicini a quelli minimi pari, all'epoca, a quattro anni di reclusione (ed effettivamente il giudice ha indicato in cinque anni di reclusione per la fattispecie aggravata ritenuta sussistente la pena alla quale applicare la riduzione di un terzo per il rito abbreviato). Sotto tale profilo, pertanto, la ragione di ricorso si rivela anche manifestamente infondata.Inoltre, il motivo di censura si mostra formulato genericamente, in modo perplesso e con struttura "dubitativa", avuto riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea valutazione dell'aggravante della violenza sulle cose, già esclusa in primo grado: la deduzione è manifestamente infondata e del tutto congetturale; di qui, la sua inammissibilità. 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso