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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 14 maggio 2024

Cassazione n. 23137/2024

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24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21154/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9,, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- REGIONE LAZIO -intimata- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 10/2023 pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA].

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia affermare la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.— In relazione a terreni siti in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – sui quali insistono le strade [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Via dei Platani, Via dei Lecci, Via dei Tigli, [OSCURATO:PERSONA], Via degli Olmi, Via delle Acacie, Via delle Betulle, Via del Faggio, Via del Carpino, Via dei Gelsi, Via dei Glicini, Via del Bagnatore, Via dei Rovi, via del Passero e Via di Pallavicina – il Commissario per gli usi civici di Roma, con sentenza del n. 287/2021 – ha accertato e dichiarato “[...] che i terreni su cui insistono le strade denominate Via dei Rovi, Via dei Tigli e Via dei Lecci hanno natura allodiale; 2) [...] che i terreni siti in località Quarto della Pallavicina su cui insistono le strade denominate Via del Bagnatore, via dei Villini, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via degli Olmi, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via dei Platani, [OSCURATO:PERSONA] e quelli siti in località Quarto del Brigante e [OSCURATO:PERSONA] su cui insistono le strade denominate Via delle Acacie, Via dei Glicini, Via dei Gelsi, Via del Carpino, Via del Faggio, via delle Betulle e Via del Passero costituiscono proprietà collettiva”.

La sentenza citata, per mero errore formale, ha riconosciuto la proprietà collettiva delle aree sulle quali insistono le strade citate in capo ai “naturali di [OSCURATO:PERSONA]” anziché a quelli di Colonna, rappresentati in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Colonna.

Tale errore formale, su istanza dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna, è stato corretto con ordinanza del 7 febbraio 2022. 2.—Con delibera n. 20 del 28 aprile 2022, il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] ha classificato come “strade vicinali comunali” le medesime strade oggetto dell’accertamento di proprietà collettiva di cui alla citata sentenza commissariale, ravvisando i presupposti della c.d. dicatio ad patriam.

Con successiva delibera n. 57 del 12.4.2023 la Giunta comunale di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato “linee di indirizzo per la nomina di un perito demaniale circa la procedura di acquisizione al patrimonio comunale delle strade vicinali riconosciute con la delibera di c.c. n. 20 del 20.4.2022”.

Avverso le due delibere sopra indicate l’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento.

Nello stesso tempo, il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna ha adito nuovamente il Commissario per gli usi civici di Roma (r.g. 10/2023), rassegnando la seguenti conclusioni: «[...] preso atto della sentenza di codesto Commissariato n. 287/2021 e delle risultanze della CTU Alebardi del 29 aprile 2021, di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione al presente procedimento, accertare e dichiarare che le strade site in località “Quarto della Pallavicina” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] denominate Via del Bagnatore, via dei Villini, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via degli Olmi, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via dei Platani, [OSCURATO:PERSONA] e quelle site in località “Quarto del Brigante” e “[OSCURATO:PERSONA]” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] denominate Via delle Acacie, Via dei Glicini, Via dei Gelsi, Via del Carpino, Via del Faggio, via delle Betulle e Via del Passero costituiscono proprietà collettiva dei naturali di Colonna, rappresentati dall’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna per i motivi di cui sopra, e, per l’effetto, disapplicare in parte qua la delibera del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20/2022 e la delibera di giunta comunale n. 57/2023 in quanto illegittime e/o nulle e/o inefficaci per tutte le ragioni sopra esposte, con ogni conseguenza di legge». 3.— Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2023 i l Comune di [OSCURATO:PERSONA], già costituito nel giudizio commissariale, ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare il difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici adito.

Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.— Con il complessivo motivo del ricorso il ricorrente deduce: a) che il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna avrebbe chiesto al Commissario l’attivazione di un procedimento giurisdizionale su terre sulle quali la giurisdizione speciale commissariale si è già esaurita con la citata sentenza n. 287/2021, passata in giudicato sui già menzionati punti; b) che il principio, invocato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna, secondo cui le contestazioni della qualitas soli giustificano la giurisdizione commissariale suppone che la qualitas soli non sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato, com’è invece avvenuto nella fattispecie; c) che qualora si intenda contestare la legittimità di una deliberazione comunale, in quanto contrastante con un precedente giudicato sulla qualitas soli, la giurisdizione spetta al [OSCURATO:PERSONA], peraltro anch’esso adito dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna, mentre non può invocarsene la disapplicazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]; d) che il potere di disapplicazione sussiste in capo a quest’ultimo Giudice solo in quanto sia funzionale all’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali così come delineati dall’art. 29, 2° comma, della legge n. 1766 del 1927; e) che tali poteri nella fattispecie sono venuti meno in seguito al passaggio in giudicato delle statuizioni relative all’accertamento della qualitas soli.

Nel controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna ha replicato che le due delibere, essendo in radicale contrasto con il regime giuridico dei beni collettivi e con quanto riconosciuto dal Commissario per gli usi civici con la sentenza n. 287/2021, importano contestazione sia della qualitas sia della appartenenza delle strade già riconosciuta con la precedente sentenza, giustificandosi pertanto nuovamente la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, tenuto conto che questa comprende anche il potere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi che incidano direttamente sulla qualitas soli . [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, seppure si ritenesse che le delibere non comportassero una simile contestazione, la classificazione delle dette strade come “vicinali comunali” imporrebbe comunque di accertare nuovamente la qualitas e l’appartenenza delle strade medesime, sussistendo di conseguenza, anche sotto tale ulteriore profilo, la giurisdizione del Commissario per gli usi civici. 2.—Sussiste la giurisdizione amministrativa e non quella del commissario.

E' noto, infatti, che la giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda, ai sensi dell'art. 29 dellaL. 16 giugno 1927, n. 1766, le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico (Cass., S.U., n. 19399/2017).

Tale giurisdizione sussiste quando sia contestata la qualità demaniale del suolo o comunque quando venga in evidenza nella controversia una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass., S.U., n. 17878/2016).

Sono escluse le domande che postulano un già intervenuto definitivo accertamento della qualitas soli (Cass., S.U., n. 20183/2019).

Appartiene alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici anche la cognizione sulle opposizioni eventualmente proposte dalle parti avverso l'esecuzione delle decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale (Cass., S.U., n. 23112/2015).

La giurisdizione del Commissario si esaurisce, con l’avvenuta esecuzione della sentenza irrevocabile (Cass., S.U., n. 503/2000). 3.— Nel caso di specie, deve in primo luogo escludersi che il Dominio, nel proporre la domanda dinanzi al Commissario, abbia instaurato una controversia attinente alla concreta attuazione delle decisioni del Commissario medesimo.

Il petitumdella domanda non ha nulla di “esecutivo”, esaurendosi nella richiesta, rivolta al Commissario, di reiterare il già compiuto accertamento della qualitas soli, e ciò in quanto il Comune avrebbe assunto provvedimenti amministrativi in conflitto con esso.

In questi termini, però, è evidente, in presenza del giudicato commissariale, che la qualitas soli è dedotta quale oggetto di accertamento solo formalmente, essendo l’autentica finalità della domanda quella di negare la legittimità dei due provvedimenti: il che porta la controversia fuori dall’ambito della giurisdizione del Commissario.

Alla controricorrente non giova richiamare il principio, pacifico nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo il quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nell'ambito della propria giurisdizione, ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi.

Infatti, la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché sussista un rapporto di strumentalità tra l'esercizio di tale potere e la decisione dovuta (Cass., S.U, n. 24714/2014).

In altre parole, la disapplicazione costituisce esercizio di un potere collegato alle esigenze della pronuncia richiesta principaliter al giudice adito, «così da porsi, rispetto alla decisione dovuta, in un rapporto di strumentalità che, nell'ambito della detta giurisdizione, non sussiste allorché la pronuncia commissariale abbia ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno di usi civici su determinati terreni, ed il provvedimento della cui disapplicazione si tratta sia una deliberazione comunale di variante del piano regolare generale, nella parte relativa a tali terreni» (Cass.

S.U., n. 12157/1994).

Ora nel caso di specie, nella prospettiva del Dominio, non è la disapplicazione a essere in funzione strumentale rispetto all’accertamento della qualitas soli, ma, all’inverso, è la qualitas soli, in quanto già accertata in via definitiva, che dovrebbe imporre la disapplicazione dei due provvedimenti.

Ma, in questo modo, la disapplicazione, in contrasto con la natura dell’istituto, è concepita quale oggetto principale della domanda proposta dinanzi al Commissario, così chiamato, oltre i limiti della propria giurisdizione, a verificare in via diretta la legittimità dei due provvedimenti comunali, del resto già impugnati dal Dominio dinanzi al T.A.R. del Lazio.

4. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale le parti vanno rimesse e che regolerà anche le spese di questo giudizio.

Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giurisdizione del gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
24 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21154/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N. 9,, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -controricorrente- REGIONE LAZIO -intimata- per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio n. 10/2023 pendente dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per gli [OSCURATO:PERSONA]. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo che la Corte voglia affermare la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1.— In relazione a terreni siti in territorio del Comune di [OSCURATO:PERSONA] – sui quali insistono le strade [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Via dei Platani, Via dei Lecci, Via dei Tigli, [OSCURATO:PERSONA], Via degli Olmi, Via delle Acacie, Via delle Betulle, Via del Faggio, Via del Carpino, Via dei Gelsi, Via dei Glicini, Via del Bagnatore, Via dei Rovi, via del Passero e Via di Pallavicina – il Commissario per gli usi civici di Roma, con sentenza del n. 287/2021 – ha accertato e dichiarato “[...] che i terreni su cui insistono le strade denominate Via dei Rovi, Via dei Tigli e Via dei Lecci hanno natura allodiale; 2) [...] che i terreni siti in località Quarto della Pallavicina su cui insistono le strade denominate Via del Bagnatore, via dei Villini, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via degli Olmi, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via dei Platani, [OSCURATO:PERSONA] e quelli siti in località Quarto del Brigante e [OSCURATO:PERSONA] su cui insistono le strade denominate Via delle Acacie, Via dei Glicini, Via dei Gelsi, Via del Carpino, Via del Faggio, via delle Betulle e Via del Passero costituiscono proprietà collettiva”. La sentenza citata, per mero errore formale, ha riconosciuto la proprietà collettiva delle aree sulle quali insistono le strade citate in capo ai “naturali di [OSCURATO:PERSONA]” anziché a quelli di Colonna, rappresentati in giudizio dalla [OSCURATO:PERSONA] di Colonna. Tale errore formale, su istanza dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna, è stato corretto con ordinanza del 7 febbraio 2022. 2.—Con delibera n. 20 del 28 aprile 2022, il Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] ha classificato come “strade vicinali comunali” le medesime strade oggetto dell’accertamento di proprietà collettiva di cui alla citata sentenza commissariale, ravvisando i presupposti della c.d. dicatio ad patriam. Con successiva delibera n. 57 del 12.4.2023 la Giunta comunale di [OSCURATO:PERSONA] ha adottato “linee di indirizzo per la nomina di un perito demaniale circa la procedura di acquisizione al patrimonio comunale delle strade vicinali riconosciute con la delibera di c.c. n. 20 del 20.4.2022”. Avverso le due delibere sopra indicate l’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna ha proposto ricorso dinanzi al TAR del Lazio, chiedendone l’annullamento. Nello stesso tempo, il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna ha adito nuovamente il Commissario per gli usi civici di Roma (r.g. 10/2023), rassegnando la seguenti conclusioni: «[...] preso atto della sentenza di codesto Commissariato n. 287/2021 e delle risultanze della CTU Alebardi del 29 aprile 2021, di cui si chiede sin d’ora l’acquisizione al presente procedimento, accertare e dichiarare che le strade site in località “Quarto della Pallavicina” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] denominate Via del Bagnatore, via dei Villini, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via degli Olmi, Via di [OSCURATO:PERSONA], Via dei Platani, [OSCURATO:PERSONA] e quelle site in località “Quarto del Brigante” e “[OSCURATO:PERSONA]” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] denominate Via delle Acacie, Via dei Glicini, Via dei Gelsi, Via del Carpino, Via del Faggio, via delle Betulle e Via del Passero costituiscono proprietà collettiva dei naturali di Colonna, rappresentati dall’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna per i motivi di cui sopra, e, per l’effetto, disapplicare in parte qua la delibera del Consiglio comunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 20/2022 e la delibera di giunta comunale n. 57/2023 in quanto illegittime e/o nulle e/o inefficaci per tutte le ragioni sopra esposte, con ogni conseguenza di legge». 3.— Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2023 i l Comune di [OSCURATO:PERSONA], già costituito nel giudizio commissariale, ha chiesto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione di dichiarare il difetto di giurisdizione del Commissario per gli usi civici adito. Le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.— Con il complessivo motivo del ricorso il ricorrente deduce: a) che il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna avrebbe chiesto al Commissario l’attivazione di un procedimento giurisdizionale su terre sulle quali la giurisdizione speciale commissariale si è già esaurita con la citata sentenza n. 287/2021, passata in giudicato sui già menzionati punti; b) che il principio, invocato dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna, secondo cui le contestazioni della qualitas soli giustificano la giurisdizione commissariale suppone che la qualitas soli non sia stata già accertata con sentenza passata in giudicato, com’è invece avvenuto nella fattispecie; c) che qualora si intenda contestare la legittimità di una deliberazione comunale, in quanto contrastante con un precedente giudicato sulla qualitas soli, la giurisdizione spetta al [OSCURATO:PERSONA], peraltro anch’esso adito dal [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna, mentre non può invocarsene la disapplicazione dinanzi al [OSCURATO:PERSONA]; d) che il potere di disapplicazione sussiste in capo a quest’ultimo Giudice solo in quanto sia funzionale all’esercizio dei suoi poteri giurisdizionali così come delineati dall’art. 29, 2° comma, della legge n. 1766 del 1927; e) che tali poteri nella fattispecie sono venuti meno in seguito al passaggio in giudicato delle statuizioni relative all’accertamento della qualitas soli. Nel controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] di Colonna ha replicato che le due delibere, essendo in radicale contrasto con il regime giuridico dei beni collettivi e con quanto riconosciuto dal Commissario per gli usi civici con la sentenza n. 287/2021, importano contestazione sia della qualitas sia della appartenenza delle strade già riconosciuta con la precedente sentenza, giustificandosi pertanto nuovamente la giurisdizione del Commissario per gli usi civici, tenuto conto che questa comprende anche il potere di disapplicare eventuali provvedimenti amministrativi che incidano direttamente sulla qualitas soli . [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, seppure si ritenesse che le delibere non comportassero una simile contestazione, la classificazione delle dette strade come “vicinali comunali” imporrebbe comunque di accertare nuovamente la qualitas e l’appartenenza delle strade medesime, sussistendo di conseguenza, anche sotto tale ulteriore profilo, la giurisdizione del Commissario per gli usi civici. 2.—Sussiste la giurisdizione amministrativa e non quella del commissario. E' noto, infatti, che la giurisdizione speciale dei Commissari per la liquidazione degli usi civici riguarda, ai sensi dell'art. 29 dellaL. 16 giugno 1927, n. 1766, le controversie che, in via principale e non meramente incidentale, esigono la soluzione della questione circa l'esistenza, la natura e la estensione dei diritti di uso civico (Cass., S.U., n. 19399/2017). Tale giurisdizione sussiste quando sia contestata la qualità demaniale del suolo o comunque quando venga in evidenza nella controversia una questione che presupponga la necessità, anche in assenza di un'esplicita contestazione della qualitas soli, di un accertamento preliminare sull'esistenza di un diritto civico sulle terre oggetto del giudizio (Cass., S.U., n. 17878/2016). Sono escluse le domande che postulano un già intervenuto definitivo accertamento della qualitas soli (Cass., S.U., n. 20183/2019). Appartiene alla giurisdizione del Commissario per la liquidazione degli usi civici anche la cognizione sulle opposizioni eventualmente proposte dalle parti avverso l'esecuzione delle decisioni commissariali adottate in sede giurisdizionale (Cass., S.U., n. 23112/2015). La giurisdizione del Commissario si esaurisce, con l’avvenuta esecuzione della sentenza irrevocabile (Cass., S.U., n. 503/2000). 3.— Nel caso di specie, deve in primo luogo escludersi che il Dominio, nel proporre la domanda dinanzi al Commissario, abbia instaurato una controversia attinente alla concreta attuazione delle decisioni del Commissario medesimo. Il petitumdella domanda non ha nulla di “esecutivo”, esaurendosi nella richiesta, rivolta al Commissario, di reiterare il già compiuto accertamento della qualitas soli, e ciò in quanto il Comune avrebbe assunto provvedimenti amministrativi in conflitto con esso. In questi termini, però, è evidente, in presenza del giudicato commissariale, che la qualitas soli è dedotta quale oggetto di accertamento solo formalmente, essendo l’autentica finalità della domanda quella di negare la legittimità dei due provvedimenti: il che porta la controversia fuori dall’ambito della giurisdizione del Commissario. Alla controricorrente non giova richiamare il principio, pacifico nella giurisprudenza delle Sezioni Unite, secondo il quale il Commissario regionale per la liquidazione degli usi civici, nell'ambito della propria giurisdizione, ha il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi. Infatti, la disapplicazione di atti amministrativi illegittimi è consentita anche in sede di giurisdizione dei commissari regionali per la liquidazione degli usi civici, purché sussista un rapporto di strumentalità tra l'esercizio di tale potere e la decisione dovuta (Cass., S.U, n. 24714/2014). In altre parole, la disapplicazione costituisce esercizio di un potere collegato alle esigenze della pronuncia richiesta principaliter al giudice adito, «così da porsi, rispetto alla decisione dovuta, in un rapporto di strumentalità che, nell'ambito della detta giurisdizione, non sussiste allorché la pronuncia commissariale abbia ad oggetto l'accertamento dell'esistenza o meno di usi civici su determinati terreni, ed il provvedimento della cui disapplicazione si tratta sia una deliberazione comunale di variante del piano regolare generale, nella parte relativa a tali terreni» (Cass. S.U., n. 12157/1994). Ora nel caso di specie, nella prospettiva del Dominio, non è la disapplicazione a essere in funzione strumentale rispetto all’accertamento della qualitas soli, ma, all’inverso, è la qualitas soli, in quanto già accertata in via definitiva, che dovrebbe imporre la disapplicazione dei due provvedimenti. Ma, in questo modo, la disapplicazione, in contrasto con la natura dell’istituto, è concepita quale oggetto principale della domanda proposta dinanzi al Commissario, così chiamato, oltre i limiti della propria giurisdizione, a verificare in via diretta la legittimità dei due provvedimenti comunali, del resto già impugnati dal Dominio dinanzi al T.A.R. del Lazio. 4. Va pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, davanti al quale le parti vanno rimesse e che regolerà anche le spese di questo giudizio. Non trattandosi di impugnazione, non v'è luogo per pronunciarsi sul raddoppio del contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara la giurisdizione del gi
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