CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38918/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( FRANCIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/02/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di PERUGIA in difesa di [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 13 febbraio 2020 la Corte di appello di Milano, pronunciando su rinvio dalla Corte di cassazione, che con sentenza n. 23893 del 3 aprile 2019 aveva annullato la precedente sentenza di appello di condanna dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di bancarotta fraudolenta contestatogli in relazione al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] limitatamente alla determinazione della pena principale ed alla durata delle pene accessorie prescritte dall'art. 216, ult. comma I.fall., concedeva a Pascucci le circostanze attenuanti generiche, dichiarate equivalenti alla contestata aggravante e rideterminava in anni cinque la delle pene accessorie. 2. Ricorre per cassazione Pascucci a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], la quale deduce i seguenti motivi: a) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 62-bis cod. pen. e vizio di motivazione per avere la Corte di appello replicato il giudizio dosimetrico espresso nella sentenza annullata dalla Corte di cassazione senza tener conto delle deduzioni difensive perché, pur avendo valutato positivamente l'incensuratezza dell'imputato ed il positivo atteggiamento processuale, ha negato la prevalenza delle applicate attenuanti. b) Violazione ed erronea applicazione di legge in relazione all'art. 216, ult. comma, I. fall. e vizio di motivazione per non avere tenuto conto la Corte di appello del principio affermato dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, secondo le quali la durata delle pene accessorie, solo se non predeterminata per legge, va equiparata a quella della pena principale, dovendo negli altri casi essere stabilita in concreto. La Corte di appello non ha tenuto conto della lieve capacità criminale dell'imputato desunta dall'assenza di precedenti e dal positivo atteggiamento processuale che pure ha indotto ad operare il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravante. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati. 1.La vicenda processuale all'odierno esame viene devoluta a questa Corte limitatamente ai punti riguardanti la determinazione del trattamento sanzionatorio e la durata delle pene accessorie fallimentari, stabilita in anni cinque, in conseguenza della pronuncia di condanna per fatti di bancarotta fallimentare, già divenuta irrevocabile all'esito del precedente giudizio di legittimità. 1.1 In primo luogo, va premesso che la sentenza rescindente della Corte di cassazione, Sezione Quinta penale, n. 23893 dell 3/04/2019, ha disposto l'annullamento della precedente sentenza di appello a ragione della impossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte di appello di Milano nell'individuare la pena principale, poiché dopo avere precisato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, poste in bilanciamento con l'aggravante di cui all'art. 219 I.fall., erano seguite alcune locuzioni prive di senso compiuto che facessero intendere la riforma o conferma della sentenza di primo grado. Tanto premesso, la sentenza impugnata ha operato la demandata chiarificazione del ragionamento logico-giuridico di commisurazione della pena, laddove ha stabilito che le circostanze eterogenee erano poste in rapporto di equivalenza e che la pena di anni tre e mesi sei di reclusione costituiva la pena nell'entità finale, determinata in riforma parziale della sentenza del Tribunale. 1.2 In tal modo il giudice di rinvio si è attenuto al mandato cognitivo conferitogli dalla Corte di cassazione, ha fugato ogni dubbio ed esternato in termini chiari e logici il ragionamento condotto, il cui esito non presta il fianco a nessuna censura. Per contro, la pretesa difensiva di un diverso e più favorevole giudizio di bilanciamento tra circostanze si limita ad indicare elementi di valutazione già considerati a vantaggio dell'imputato ed a pretendere dal giudice di legittimità una inammissibile diversa considerazione, senza riuscire a dar conto dei vizi denunciati. 2. Non ha fondamento giuridico la pretesa del ricorrente di ottenere una risposta adeguatrice alla pronuncia di incostituzionalità dell'art. 216 I. fall., contenuta nella sentenza della Consulta n. 222 del 2018, che preveda la rideterminazione discrezionale della pena accessoria, per.ché a tanto ha già provveduto la Corte di appello nella sentenza impugnata. 2.1 Secondo l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite nella sentenza n. n. 28910 del 28/02/2019, Suraci ed altro, rv. 276286, che si ritiene di recepire e ribadire nella piena con divisibilità dei relativi principi, il giudizio commisurativo delle pene accessorie che, come nel caso dell'attuale formulazione dell'art. 216 ult. parte I. fall., contengono la previsione di un limite minimo ed uno massimo o il divieto di superamento di uno dei due estremi, resta svincolato dall'obbligatoria replicazione della durata della pena principale detentiva. Spetta, invece, al giudice stabilirla in via discrezionale in modo da adeguare la risposta punitiva in modo proporzionale ed individualizzato alle particolarità del caso specifico. In altri termini, al giudice è consentito graduare la durata delle pene accessorie in funzione di tutti i criteri dettati dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., non soltanto quantitativi, che caratterizzano l'illecito nella sua dimensione concreta. Né può costituire eccezione al principio dell'autonoma determinazione delle pene accessorie la situazione in cui la forbice tra minimo e massimo sia molto ampia, come nel caso in esame, richiedendo sempre e comunque la relativa commisurazione un'operazione delibativi discrezionale da giustificare in modo effettivo e congruo. 2.2 Nel caso di specie, la Corte distrettuale si è attenuta scrupolosamente ai principi enunciati dalla giurisprudenza e ha dato conto delle ragioni della commisurazione in cinque anni della durata delle pene accessorie. Ha valorizzato la non comune capacità a delinquere dell'imputato, la gravità oggettiva dei plurimi fatti di bancarotta, l'entità elevata dei pregiudizi arrecati. Per superare tale giudizio, la difesa si limita a sostenere in modo apodittico ed indimostrato la "lieve" capacità a delinquere di Pascucci ed a richiamare gli elementi posti a fondamento del giudizio di equivalenza tra circostanze, senza confrontarsi con gli elementi negativi indicati nella sentenza. 2.3 Quella del provvedimento in verifica, per quanto sintetica, è motivazione palesemente congrua ed immune da vizi logici poichè tiene conto dei plurimi fatti di reato ascritti all'imputato e delle valutazioni negative già espresse nei gradi precedenti sulla loro gravità, sulle complesse modalità di consumazione e sui pregiudizi arrecati ai creditori, ossia proprio dei criteri legali dettati ai nn. 2) e 3) dell'art. 133 cod. pen., che in termini del tutto generici e pretestuosi la difesa lamenta non essere stati osservati. La sentenza impugnata è immune da vizi giuridici ed è ampiamente e congruamente motivata, dal che discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della sanzione in favore della Cassa delle ammende nella misura che si reputa equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in f