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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 11887/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 17040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1340/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/04/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17040/2021 Numero sezionale 2983/2022 Numero di raccolta generale 11887/2022Data pubblicazione 12/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

La Corte, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 14.

6. 2021, da [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n. 1340 del 12.

4. 2021 della Corte di appello di Napoli; vista la proposta del relatore; rilevato che la ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata le è stata notificata il 16.

4. 2021, ma non ha prodotto copia della sentenza notificata, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. ; che tale inosservanza impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., tenuto altresì conto che il ricorso non risulta notificato entro il termine breve decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 17066/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711); che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, in conformità dell’orientamento consolidato assunto da questa Corte in casi simili ( Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 19695 del 2019; Cass. n. 1295 del 2018; Cass.

SSUU n. 10648/2017); che nulla deve disporsi sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17040/2021 Numero sezionale 2983/2022 Numero di raccolta generale 11887/2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Data pubblicazione 12/04/2022 previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17040-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 1340/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/04/2021; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17040/2021 Numero sezionale 2983/2022 Numero di raccolta generale 11887/2022Data pubblicazione 12/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, letto il ricorso proposto, con atto notificato il 14. 6. 2021, da [OSCURATO:SOCIETA]. per la cassazione della sentenza n. 1340 del 12. 4. 2021 della Corte di appello di Napoli; vista la proposta del relatore; rilevato che la ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata le è stata notificata il 16. 4. 2021, ma non ha prodotto copia della sentenza notificata, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. ; che tale inosservanza impedisce alla Corte il controllo sulla tempestività dell’impugnazione, ai fini del rispetto del termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., tenuto altresì conto che il ricorso non risulta notificato entro il termine breve decorrente dalla data della pubblicazione della sentenza impugnata (cfr. Cass. 17066/2013; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11386 del 30/04/2019 Rv. 653711); che, pertanto, il ricorso va dichiarato improcedibile, in conformità dell’orientamento consolidato assunto da questa Corte in casi simili ( Cass. n. 15832 del 2021; Cass. n. 19695 del 2019; Cass. n. 1295 del 2018; Cass. SSUU n. 10648/2017); che nulla deve disporsi sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva, mentre deve darsi atto che sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. Dichiara improcedibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 17040/2021 Numero sezionale 2983/2022 Numero di raccolta generale 11887/2022 ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Data pubblicazione 12/04/2022 previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, del 17 marzo 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l
Sentenza Cassazione n. 11887/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris