CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 maggio 2026
Cassazione n. 17131/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentato e difeso exlege dall'Avvocatura generale dello Stato;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marchese;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimiliano Marinelli unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeMinio;-controricorrente-nonché sul ricorso iscritto al n. 16903/2022 R.G., riunito al presente conseparata ordinanza, proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Marchese;-ricorrente-Numero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026controASSESSORATO TERRITORIO E [OSCURATO:PERSONA], inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso exlege dall'Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoMassimiliano Marinelli unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], GiuseppeMinio;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Palermo n. 246/2022depositata il 21/04/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 553/2020 del 6 febbraio 2020, il Tribunale di Palermo,in parziale accoglimento delle domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], hadichiarato illegittimo l’atto con cui l’[OSCURATO:PERSONA] del Territorio edell’Ambiente della Regione Siciliana, all’esito della procedura selettiva allaquale aveva partecipato anche l’[OSCURATO:PERSONA], aveva nominato Francesco CarmeloVazzana a direttore generale dell’ARPA Sicilia e ha ordinatoall’Amministrazione regionale di rinnovare la procedura di nomina.Avverso la sentenza di primo grado, hanno proposto appello sia ilVazzana, sia l’Assessorato, con la resistenza dell’[OSCURATO:PERSONA].Successivamente, l’Assessorato ha rinunciato all’appello incidentale el’[OSCURATO:PERSONA] ha rinunciato alle proprie deduzioni di merito, tra cui la domandarisarcitoria, in ragione del fatto che, nelle more del giudizio d’appello,l’Assessorato aveva proceduto al rinnovo della procedura, in esito allaquale direttore generale dell’ARPA Sicilia era stato nominato un terzo,Numero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026Vincenzo Infantino. La Corte d’appello di Palermo ha preso atto dellerinunce, ma non ha ritenuto che fosse possibile dichiarare cessata lamateria del contendere, in quanto il [OSCURATO:PERSONA], interpellato, aveva insistitoper l’accoglimento dell’appello da lui proposto, manifestando interesse alladefinizione del procedimento e alla conferma di validità della proprianomina.Con sentenza n. 246/2022, pubblicata il 21 aprile 2022, la Corte d’appellodi Palermo ha accolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] e ha rigettato l’originariadomanda dell’[OSCURATO:PERSONA], condannando quest’ultimo, in solido conl’Assessorato, alla rifusione in favore del [OSCURATO:PERSONA] delle spese processualidel doppio grado.2. Avverso la sentenza di secondo grado, ricorrono per cassazione siaAntonino [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 20 giugno 2022 e affidato a cinquemotivi, sia l’Assessorato, con ricorso notificato il 21 giugno 2022, basatosu due motivi.Resiste con controricorso in entrambi i procedimenti Francesco CarmeloVazzana.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre dare atto che i procedimenti sorti dalle dueimpugnazioni proposte contro la stessa sentenza sono stati riuniti ex art.335 c.p.c., con provvedimento adottato in camera di consiglio.Nell’esame dei due ricorsi, occorre prendere le mosse da quello presentatodall’[OSCURATO:PERSONA], che va qualificato come ricorso principale in quanto notificatoprima di quello dell’Assessorato.Il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessasentenza comporta infatti che, una volta avvenuta la notificazione dellaprima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in viaincidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso percassazione, con l'atto contenente il controricorso, fermo restando che talemodalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo siNumero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto condel 4/12/2014, Sez. 2, sentenza n. 3004 del 17/02/2004).2. Con il primo motivo del ricorso principale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., la violazione e/o lafalsa applicazione dell’art. 100 c.p.c.Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe dovuto prendereseguito della dichiarazione di illegittimità della nomina del [OSCURATO:PERSONA] adopera del giudice di primo grado, la procedura era stata rinnovata ed erastato nominato un terzo, con conseguente dichiarazione di improcedibilitàdell’appello per cessazione della materia del contendere.Il motivo è infondato.L’esecuzione spontanea di una sentenza non ancora passata in giudicatopuò determinare la cessazione della materia del contendere solo qualora atale comportamento si accompagni il riconoscimento espresso o implicitodella fondatezza della domanda ovvero la rinunzia alla prosecuzione delgiudizio; né, peraltro, può ritenersi cessata la materia del contendere persopravvenuta carenza di interesse delle parti se non quando i contendentisi diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione esottopongano al giudice conclusioni conformi (Cass., Sez. 3, Sentenza n.23289 del 08/11/2007).Tale situazione non ricorreva certamente nel caso odierno, atteso che,mentre l’Assessorato aveva effettivamente rinunciato al proprio appelloincidentale e l’[OSCURATO:PERSONA] alle proprie pretese nei termini di cui si dirà piùavanti, non così aveva fatto con l’appello principale il [OSCURATO:PERSONA], il qualeaveva anzi espressamente ribadito l’intenzione di proseguire nel giudizio edi avere interesse alla conferma della validità della propria originarianomina a direttore dell’ARPA.Numero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/20262.1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 90 della legge regionale n. 6 del 2001, in combinatodisposto con l’art. 3, comma 1, del d.a. del 1° giugno 2005 e del bando diselezione di cui al d.a. n. 141 del 19 maggio 2017, nonché degli artt. 97Cost., 1175, 1375 c.c., per non avere la Corte territoriale rilevato laviolazione, da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’obbligo di motivazione in ordine aicriteri che lo avevano guidato nella scelta tra i concorrenti e nella nominadel [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 90 della legge regionale n. 6 del 2001, in combinatodisposto con l’art. 3, comma 1, del d.a. del 1° giugno 2005 e del bando diselezione di cui al d.a. n. 141 del 19 maggio 2017, nonché degli artt. 19del d.lgs. n. 165 del 2001, 9 legge regionale n. 10 del 2000, 3-bis deld.lgs. n. 502 del 1992, anche in relazione all’art. 2 del d.lgs. n. 171 del2016, 15-ter del d.lgs. n. 502 del 1992.Afferma il ricorrente che anche in base alle norme evocate con il terzomotivo sussisterebbe un obbligo di motivazione per la nomina a direttoregenerale dell’ARPA, che l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe assolto e che la sentenzaimpugnata non avrebbe rilevato.2.4. Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché degli artt. 97 Cost., 1175,1375 c.c., per non avere la Corte territoriale censurato la condottadell’[OSCURATO:PERSONA], il quale ha proceduto alla nomina del [OSCURATO:PERSONA] lo stessogiorno in cui la commissione selezionatrice gli aveva trasmesso la lista dei27 candidati idonei, condotta che, a dire del ricorrente, era accompagnatada un conflitto di interessi, derivante dall’esistenza di pregressi rapportipersonali con il [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/20262.5. Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente principale denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c., per carenza assolutadi motivazione in ordine alle circostanze di cui al quarto motivo.2.6. I motivi dal secondo al quinto possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto tra loro strettamente connessi.Essi vanno dichiarati inammissibili.Occorre al riguardo considerare che la motivazione della sentenzaimpugnata si fonda su due distinte rationes decidendi.2.6.1. Da un lato, la Corte territoriale ha escluso che, nella nomina deldirettore dell’ARPA, l’Amministrazione fosse tenuta anche a operare unavalutazione comparativa tra i candidati e che tale omissione si ponesse incontrasto con i principi di correttezza e buona fede.La sentenza è giunta a tale conclusione sulla base della mancataprevisione, nella legge regionale istitutiva dell’ARPA e nel bando, dellanecessità di formare una graduatoria e di comparare i requisiti degliaspiranti, anche in considerazione dell’ampia discrezionalità checaratterizza il procedimento di nomina. Ad avviso della Corte di merito, lanomina del direttore generale dell’ARPA non può essere equiparata aquella dei dirigenti della P.A., per i quali effettivamente l’art. 19 del d.lgs.n. 165 del 2001, per come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità,impone un obbligo di motivazione e di valutazione comparativa. Piuttosto,il termine di paragone sarebbe dato dalla nomina dei direttori generalidelle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, ex art. 3-bis deld.lgs. n. 502 del 1992, per la cui nomina l’Amministrazione deve limitarsia valutare il possesso, in capo al soggetto scelto, dei requisiti per lanomina.2.6.2. Da un altro lato, però, e qui è rinvenibile la seconda ratio decidendi,la sentenza impugnata ha affermato che, anche quando fosse statonecessario accertare la inosservanza dei doveri di correttezza e buonaNumero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026fede, la violazione di essi avrebbe potuto «semmai giustificare una pretesarisarcitoria dei candidati non prescelti (anche per perdita di chances), nonesistendo un principio generale secondo il quale la violazione dei suddettiprincipi comporti di per sé la nullità o l’annullabilità dell’atto» (pag. 12della sentenza impugnata).Avendo l’[OSCURATO:PERSONA] espressamente rinunciato alla domanda risarcitoria, laCorte territoriale ne ha tratto un argomento ulteriore e autonomo perrespingere l’originaria domanda dell’odierno ricorrente.Ora, tale seconda ratio decidendi, che è in sé idonea a sorreggereautonomamente la decisione di rigetto adottata, non è stata sottoposta acritica dal ricorrente principale, il quale d’altronde non ha negato di averrinunciato a ogni pretesa dopo che la procedura di nomina era statarinnovata e, all’esito di essa, era stato scelto un altro candidato.Ciò determina l’inammissibilità dei motivi dal secondo al quinto, tuttiimperniati, sia pure da angoli prospettici diversi, sulla asserita erroneità(in iudicando e in procedendo) della decisione, con riferimento ai criteriche avevano portato alla scelta del [OSCURATO:PERSONA] e alla pretermissionedell’[OSCURATO:PERSONA].Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, che il Collegiopienamente condivide e alla quale intende dare continuità, quando lasentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationesdecidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione,la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di essedetermina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sullaratio decidendi non censurata o comunque per sopravvenuta carenza diinteresse (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 2738 del 07/02/2026, Sez. 3,Sentenza n. 13880 del 06/07/2020, Sez. 3, Sentenza n. 14740 del13/07/2005).2.7. In conclusione, il ricorso principale va rigettato.Numero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/20263. Passando all’esame dei motivi del ricorso (incidentale) dell’Assessorato,con il primo di essi è denunciata, in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112,115 c.p.c.Sostiene l’Assessorato che la Corte territoriale avrebbe dovuto prenderel’originaria nomina del [OSCURATO:PERSONA] era stata annullata e la carica di Direttoregenerale dell’ARPA era stata affidata a [OSCURATO:PERSONA].Il motivo va disatteso per le stesse ragioni poste alla base del rigetto delprimo motivo del ricorso principale.L’adempimento spontaneo della pronuncia di primo grado del Tribunale diPalermo non ha fatto venir meno di per sé l’interesse del [OSCURATO:PERSONA] aottenerne la riforma e l’affermazione della validità della sua originarianomina.La sentenza impugnata è pertanto conforme a diritto nella parte in cui nonha dichiarato la cessazione della materia del contendere.4. Con il secondo motivo di ricorso, l’Assessorato denuncia, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsaapplicazione dell’art. 91 c.p.c., in quanto la Corte territoriale, dopo averstabilito in motivazione che le spese del doppio grado di giudizioavrebbero seguito la soccombenza, nel dispositivo ha condannato tutti gliappellati in solido al rimborso delle spese di giudizio, includendovi dunquel’Assessorato, che in quel giudizio era controinteressato rispetto all’[OSCURATO:PERSONA] erisultava dunque vittorioso.4.1. Il motivo è fondato.4.2. È ben vero che nel corso del giudizio di secondo grado l’Assessoratoha non solo rinunciato all’appello incidentale, ma, a fronte dell’appelloprincipale del [OSCURATO:PERSONA], ha anche chiesto dichiararsi cessata la materia delcontendere per sopravvenuta carenza di interesse del [OSCURATO:PERSONA] medesimo.Numero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026All’esito del giudizio di secondo grado, tuttavia, la Corte territoriale haaccolto l’appello del [OSCURATO:PERSONA] e, riconoscendo la validità della sua nomina,ha di fatto affermato la legittimità del comportamento tenutodall’Assessorato in occasione della prima procedura di nomina; pertanto,l’Assessorato, pur avendo rinunciato all’appello incidentale, è daconsiderare vittorioso in quel giudizio.La Corte territoriale avrebbe dovuto pertanto applicare, in nome di unindirizzo giurisprudenziale consolidato, il principio per cui il giudicedell’impugnazione, in caso di riforma, totale o parziale, della sentenzaimpugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia dimerito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cuionere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poichéla valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass., Sez. 5,Ordinanza n. 27000 del 08/10/2025, Sez. 3, Ordinanza n. 33412 del19/12/2024, Sez. L, Sentenza n. 11423 del 01/06/2016).4.3. La fondatezza del secondo motivo determina l’accoglimento delricorso incidentale in relazione a esso e la cassazione della sentenzaimpugnata.[OSCURATO:PERSONA] dispone tuttavia degli elementi necessari per procedere essostesso alla regolazione delle spese dei gradi di merito, non essendonecessari ulteriori accertamenti di fatto.Va al riguardo rammentato che, in caso di impugnazione per cassazionedel capo relativo alle spese processuali della pronuncia adottata dalgiudice di merito, il principio di economia processuale e di ragionevoledurata del processo, di cui all'art. 111 Cost., che impone di non trasferireuna causa dall'uno all'altro giudice quando il giudice rinviante potrebbe dasé svolgere le attività richieste al giudice cui la causa è rinviata, consentealla Corte di legittimità di decidere la causa nel merito ex art. 384 c.p.c.,regolando le spese non solo del giudizio di legittimità, ma anche dei gradiNumero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026di merito, in quanto sarebbe del tutto illogico imporre il giudizio di rinvio,al solo fine di provvedere ad una liquidazione che, in quanto ancorata aparametri di legge, ben può essere direttamente compiuta dal giudice dilegittimità (Cass., Sez. L, Sentenza n. 14199 del 24/05/2021).Nel caso odierno, ferma l’erroneità della sentenza impugnata nella parte incui ha condannato l’Assessorato vittorioso a rifondere al [OSCURATO:PERSONA] le spesedel doppio grado di giudizio, occorre procedere alla regolazione dellespese tra la parte che risulta soccombente all’esito della lite, ossia l’[OSCURATO:PERSONA],e le parti vittoriose, ossia il [OSCURATO:PERSONA] e l’Assessorato.4.3.1. Per il [OSCURATO:PERSONA], in cui favore le spese dei gradi di merito sono giàstate liquidate da parte della Corte d’appello di Palermo, quellaliquidazione va confermata e le spese medesime vanno poste, in base alprincipio di soccombenza, a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], tenuto anche a rifonderele spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata indispositivo.4.3.2. Per l’Assessorato, invece, il Collegio ritiene che l’Amministrazioneregionale abbia tenuto una condotta processuale fortemente ondivaga -avendo dapprima resistito alla domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] e proposto appelloavverso la sentenza di primo grado che quella domanda aveva accolto,salvo poi rinunciarvi a seguito dell’esito della rinnovazione della procedurae manifestare addirittura una posizione contraria a quella assunta inappello dal [OSCURATO:PERSONA], con richiesta di compensazione delle spese, posizioneribadita in sede di legittimità con il primo motivo del ricorso incidentaleper cassazione – e che ciò integri una grave ed eccezionale ragione, taleda giustificare l’integrale compensazione delle spese, alla luce dell’art. 92c.p.c., come risultante dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n.77 del 2018. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale; accoglie il secondo motivo del ricorsoincidentale, infondato il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione alNumero registro generale 16193/2022Numero sezionale 2495/2026Numero di raccolta generale 17131/2026Data pubblicazione 31/05/2026ricorso ed al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna AntoninoIsgrò al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese dientrambi i gradi di merito nella misura già liquidata dalla sentenzaimpugnata ( € 5.885,00 per il giudizio di primo grado ed € 4.034,00 perquello di appello, oltre spese generali e accessori di legge) e delle spesedel giudizio di legittimità che liquida in euro 6.500,00 per compensiprofessionali ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spesegenerali del 15% e agli accessori di legge.Compensa le spese dei giudizi di merito e del giudizio di legittimità tral’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana eAntonino [OSCURATO:PERSONA].Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis,se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 maggio 2026.La PresidenteAnnalisa [OSCURATO:PERSONA]