CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 luglio 2024
Cassazione n. 46404/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2023 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Cassino condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 8.000,00 di ammenda per il reato di cui all'articolo 256 d. Igs. 152/2006. 2. Avverso tale sentenza l'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando contraddittorietà della motivazione rispetto al compendio probatorio, da cui emergeva che i rifiuti da demolizione erano stati solo temporaneamente depositati vicino al luogo di rimozione per essere classificati e poi smaltiti. Con un secondo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'articolo 131-bis cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo, il ricorrente sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimità, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, consistendo gli stessi nella differente comparazione delle risultanze istruttorie effettuate dal primo giudice, il quale ha chiarito che all'atto dell'intervento, sono stati effettuati 7 sondaggi alla profondità di 1 mt, che hanno tutti restituito la presenza di rifiuti interrati, circostanza da cui non illogicamente il giudice ha inferito lo smaltimento abusivo dei rifiuti stessi. Il ricorso ha quindi ad oggetto censure diverse da quelle consentite dalla legge ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (v. da ultimo Sez. 3, n. 36343 del 18/07/2024, Khan, n.m.). 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ritiene che la causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile alle contravvenzioni previste dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso in cui sia stata attivata la procedura estintiva di cui all'art. 318-bis e ss. d.lgs. citato, ma non siano state ottemperate dall'imputato le prescrizioni impartitegli (ipotesi cui va parificato il caso di mancato pagamento della sanzione pecuniaria), dovendo tale omissione essere valutata negativamente come condotta susseguente al reato (Sez. 3, n. 32962 del 21/06/2023, Anzalone, Rv. 284942 - 02). Il ricorso, che non si confronta con la giurisprudenza della Corte, è manifestamente infondato, omettendo peraltro anche di dedurre eventuali ulteriori elementi in grado di sorreggere la richiesta applicazione dell'istituto. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna).a/ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso