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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 luglio 1966

Cassazione n. 41100/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1966 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - ).L)tià1/tikA41 \k-4\«• ‘P.3 \1\ 4r" r1,1\7%b Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego di un permesso premio, in ragione della gravità dei reati oggetto della condanna alla pena di anni trenta di reclusione, che è in espiazione, e del parere sfavorevole del Direttore dell'Istituto penitenziario, emesso sulla scorta della relazione di sintesi che ha messo in evidenza il difetto di riflessione critica sulle condotte criminose tenute, il sostanziale disconoscimento delle proprie responsabilità e l'opportunità conseguente della prosecuzione del trattamento murario.

Il Tribunale ha osservato che, a fronte di scarsa introspezione, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso la volontà di coltivare un approccio costruttivo con la vicenda processuale, il che ostacola una verifica in punto di maturazione di una controspinta alle condotte devianti.

2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

Il Tribunale ha fondato la decisione esclusivamente sulla base del parere sfavorevole del direttore dell'Istituto penitenziario e ha omesso di acquisire informazioni dall'Autorità di polizia, come è invece richiesto dalla normativa di riferimento, e non ha preso in considerazione la condotta, sempre regolare.

Pur dando atto di una condotta definita formalmente corretta e della disponibilità ai colloqui, non ha valorizzato adeguatamente tali aspetti, omettendo di motivare in riferimento agli ulteriori parametri che la giurisprudenza ha più volte messo in rilievo.

Ha poi irragionevolmente valutato come indicativo del disconoscimento delle proprie responsabilità il ricorso per revisione proposto da [OSCURATO:PERSONA], dimenticando che l'assunzione di responsabilità non rileva ai fini della concessione dei permessi premio.

Non v'è traccia nel provvedimento impugnato di quell'approfondimento necessario a valutare il percorso compiuto da [OSCURATO:PERSONA] nei lunghi anni di carcerazione e a cogliere gli indici della maturata consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare i propri comportamenti ai doveri inderogabili di solidarietà.

2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla valutazione in punto di pericolosità sociale e di omessa prognosi sul pericolo di recidiva.

Il Tribunale non ha adeguatamente motivato il giudizio in punto di pericolosità sociale, limitandosi illegittimamente al mero e asettico richiamo ad alcuni aspetti e omettendo il necessario approfondimento di altri profili pur rilevanti.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

4. Successivamente i difensori ricorrenti hanno depositato memoria di replica con cui hanno insistito nelle ragioni di ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale ha dato adeguata motivazione della decisione di diniego.

Ha preso in esame, correttamente, anzitutto la gravità del reato e il lontano nel tempo termine finale di espiazione, in conformità al principio di diritto per il quale "ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 -ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante" - Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269195 -.

Ha poi posto attenzione al parere del direttore dell'Istituto, e quindi al contenuto della relazione di sintesi, dalla quale emerge che, al di là della formale adesione alle regole di buona condotta carceraria, "la discussione della vicenda processuale non ha dato vita ad alcuna riflessione critica" (fl. 2 dell'ordinanza impugnata).

Non v'è dunque alcuna contraddizione per la parte in cui il Tribunale ha motivato, in punto di mancanza di revisione critica delle esperienze criminali, sulla proposta di revisione della condanna, perché si è trattato, al di là della congruenza del riferimento, di un richiamo aggiuntivo, di mera conferma di quanto già emerso in punto di limitate capacità introspettive del ricorrente.

Alla luce di quanto di significativo già desumibile dagli elementi appena indicati non si ravvisa alcun difetto istruttorio e quindi alcuna lacuna motivazionale nel mancato riferimento alle informazioni dell'Autorità di polizia che avrebbero potuto, al più, confermare un eventuale quadro favorevole all'interessato e non certo sovvertire la pregnanza dei dati sull'assenza di un avvio di un serio percorso critico.La motivazione è pertanto esaustiva e si sviluppa logicamente dalla premessa di alcuni aspetti che appaiono di decisivo rilievo.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/07/1966 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; - ).L)tià1/tikA41 \k-4\«• ‘P.3 \1\ 4r" r1,1\7%b Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di diniego di un permesso premio, in ragione della gravità dei reati oggetto della condanna alla pena di anni trenta di reclusione, che è in espiazione, e del parere sfavorevole del Direttore dell'Istituto penitenziario, emesso sulla scorta della relazione di sintesi che ha messo in evidenza il difetto di riflessione critica sulle condotte criminose tenute, il sostanziale disconoscimento delle proprie responsabilità e l'opportunità conseguente della prosecuzione del trattamento murario. Il Tribunale ha osservato che, a fronte di scarsa introspezione, non risulta che [OSCURATO:PERSONA] abbia espresso la volontà di coltivare un approccio costruttivo con la vicenda processuale, il che ostacola una verifica in punto di maturazione di una controspinta alle condotte devianti. 2. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso i difensori di [OSCURATO:PERSONA], che hanno articolato più motivi. 2.1. Con il primo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Il Tribunale ha fondato la decisione esclusivamente sulla base del parere sfavorevole del direttore dell'Istituto penitenziario e ha omesso di acquisire informazioni dall'Autorità di polizia, come è invece richiesto dalla normativa di riferimento, e non ha preso in considerazione la condotta, sempre regolare. Pur dando atto di una condotta definita formalmente corretta e della disponibilità ai colloqui, non ha valorizzato adeguatamente tali aspetti, omettendo di motivare in riferimento agli ulteriori parametri che la giurisprudenza ha più volte messo in rilievo. Ha poi irragionevolmente valutato come indicativo del disconoscimento delle proprie responsabilità il ricorso per revisione proposto da [OSCURATO:PERSONA], dimenticando che l'assunzione di responsabilità non rileva ai fini della concessione dei permessi premio. Non v'è traccia nel provvedimento impugnato di quell'approfondimento necessario a valutare il percorso compiuto da [OSCURATO:PERSONA] nei lunghi anni di carcerazione e a cogliere gli indici della maturata consapevolezza della necessità di rispettare le leggi penali e di conformare i propri comportamenti ai doveri inderogabili di solidarietà. 2.2. Con il secondo motivo hanno dedotto vizio di violazione di legge in relazione alla valutazione in punto di pericolosità sociale e di omessa prognosi sul pericolo di recidiva. Il Tribunale non ha adeguatamente motivato il giudizio in punto di pericolosità sociale, limitandosi illegittimamente al mero e asettico richiamo ad alcuni aspetti e omettendo il necessario approfondimento di altri profili pur rilevanti. 3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. 4. Successivamente i difensori ricorrenti hanno depositato memoria di replica con cui hanno insistito nelle ragioni di ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. Il Tribunale ha dato adeguata motivazione della decisione di diniego. Ha preso in esame, correttamente, anzitutto la gravità del reato e il lontano nel tempo termine finale di espiazione, in conformità al principio di diritto per il quale "ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell'art. 30 -ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l'assenza di pericolosità sociale del detenuto, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante" - Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, Rv. 269195 -. Ha poi posto attenzione al parere del direttore dell'Istituto, e quindi al contenuto della relazione di sintesi, dalla quale emerge che, al di là della formale adesione alle regole di buona condotta carceraria, "la discussione della vicenda processuale non ha dato vita ad alcuna riflessione critica" (fl. 2 dell'ordinanza impugnata). Non v'è dunque alcuna contraddizione per la parte in cui il Tribunale ha motivato, in punto di mancanza di revisione critica delle esperienze criminali, sulla proposta di revisione della condanna, perché si è trattato, al di là della congruenza del riferimento, di un richiamo aggiuntivo, di mera conferma di quanto già emerso in punto di limitate capacità introspettive del ricorrente. Alla luce di quanto di significativo già desumibile dagli elementi appena indicati non si ravvisa alcun difetto istruttorio e quindi alcuna lacuna motivazionale nel mancato riferimento alle informazioni dell'Autorità di polizia che avrebbero potuto, al più, confermare un eventuale quadro favorevole all'interessato e non certo sovvertire la pregnanza dei dati sull'assenza di un avvio di un serio percorso critico.La motivazione è pertanto esaustiva e si sviluppa logicamente dalla premessa di alcuni aspetti che appaiono di decisivo rilievo. 4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
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