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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 14245/2023

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le di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen. con ordinanza in data 9 agosto 2022 (motivazione depositata il successivo 12 settembre) ha confermato l'ordinanza del Gip di Palermo in data 12 luglio 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla provvisoria contestazione di intestazione fittizia — aggravata dalla mafiosità — della titolarità e disponibilità di un parcheggio a pagamento sito in Palermo, attribuito fittiziamente a tale [OSCURATO:PERSONA] mentre il reale dominus era [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca mafiosa Noce-Cruillas, appena scarcerato per espiazione della pena detentiva e nei cui confronti era in corso il procedimento di prevenzione personale.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso, nel quale deduce un unico motivo concernente violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., nonostante non siano emersi elementi convincenti a carico dello Sciocovelli, né in riferimento al compimento di una concreta attività funzionale a realizzare la contestata intestazione fittizia, né in ordine alla asserita sussistenza del dolo specifico, in realtà non configurabile a carico dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. A fronte dell'ordinanza del riesame che motiva, in modo compiuto e non illogico, in ordine alla sussistenza di pregnanti elementi indiziari a carico dell'indagato (sia in ordine agli elementi oggettivi che alla sussistenza del dolo specifico del reato) il ricorso si limita a reiterare i motivi della richiesta di riesame.

Questa Corte ha precisato che la genericità, che determina la inammissibilità del ricorso in cassazione, è configurabile non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così Cass. sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568).

Principio, questo, specificato più recentemente da Sez. 2, n. 42046 del 17 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso».

3. L'ordinanza impugnata - sulla base del contenuto obiettivamente inequivoco di intercettazioni di conversazioni - ha in modo logico argomentato che Sciacovelli si è concretamente adoperato per la creazione di una ditta individuale fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA] e per la stipula di un altrettanto fittizio contratto di affitto di un parcheggio a pagamento in Palermo intestato alla suddetta ditta, la cui gestione era in realtà destinata a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere la normativa che avrebbe inibito a quest'ultimo - in forza della sua condanna ex art. 416 bis cod. pen. e della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - di svolgere attività economiche.

4. L'indagato, infatti, ha interloquito direttamente con il proprietario del terreno, che si "messo a disposizione" anche in ordine alle modalità ritenute preferibili per la creazione della società a cui intestare la locazione dell'area ove realizzare il parcheggio ("Allora se ti fa piacere che lo facciamo insieme io sono a bello cuore, se tu mi dici "Antonio io me Io voglio fare da solo per i gatti [rectius "fatti"] miei mettimi nelle condizioni di farlo" altrettanto bene.

Perché io sono ... come te lo devo dire ... sono disponibile Tommaso, Sono disponibile nel tuo interesse ..." - ordinanza riesame, pag. 5).

5. In riferimento poi al profilo relativo al dolo specifico della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. - contestato, in termini però generici, dal ricorso - il Tribunale del riesame evidenzia le ragioni per le quali l'indagato è da ritenersi assolutamente consapevole delle condizioni soggettive del Tumminia (insieme al quale peraltro è stato condannato per reati connotati dalla mafiosità), della circostanza che il predetto era sottoposto alla sorveglianza speciale ("minchia, come te l'hanno data brutta questa sorveglianza!" esclama l'indagato nel corso di una conversazione con Tumminia - ordinanza riesame, pag. 7) e della destinazione al Tumminia della reale titolarità del realizzando parcheggio.

6. Infine, va rilevato che il ricorso, pur incentrandosi totalmente sull'asserita mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, in chiusura invoca, in termini assolutamente generici e quindi inammissibili, "la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in tema di sussistenza di esigenze cautelari".

7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
le di Palermo; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Palermo, adito ex art. 309 cod. proc. pen. con ordinanza in data 9 agosto 2022 (motivazione depositata il successivo 12 settembre) ha confermato l'ordinanza del Gip di Palermo in data 12 luglio 2022 con la quale è stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla provvisoria contestazione di intestazione fittizia — aggravata dalla mafiosità — della titolarità e disponibilità di un parcheggio a pagamento sito in Palermo, attribuito fittiziamente a tale [OSCURATO:PERSONA] mentre il reale dominus era [OSCURATO:PERSONA], esponente di spicco della cosca mafiosa Noce-Cruillas, appena scarcerato per espiazione della pena detentiva e nei cui confronti era in corso il procedimento di prevenzione personale. 2. Avverso l'ordinanza l'indagato, tramite il proprio difensore, ha presentato ricorso, nel quale deduce un unico motivo concernente violazione dell'art. 606, co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato di cui all'art. 512 bis cod. pen., nonostante non siano emersi elementi convincenti a carico dello Sciocovelli, né in riferimento al compimento di una concreta attività funzionale a realizzare la contestata intestazione fittizia, né in ordine alla asserita sussistenza del dolo specifico, in realtà non configurabile a carico dell'indagato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. A fronte dell'ordinanza del riesame che motiva, in modo compiuto e non illogico, in ordine alla sussistenza di pregnanti elementi indiziari a carico dell'indagato (sia in ordine agli elementi oggettivi che alla sussistenza del dolo specifico del reato) il ricorso si limita a reiterare i motivi della richiesta di riesame. Questa Corte ha precisato che la genericità, che determina la inammissibilità del ricorso in cassazione, è configurabile non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (così Cass. sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). Principio, questo, specificato più recentemente da Sez. 2, n. 42046 del 17 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710, secondo cui «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso». 3. L'ordinanza impugnata - sulla base del contenuto obiettivamente inequivoco di intercettazioni di conversazioni - ha in modo logico argomentato che Sciacovelli si è concretamente adoperato per la creazione di una ditta individuale fittiziamente intestata a [OSCURATO:PERSONA] e per la stipula di un altrettanto fittizio contratto di affitto di un parcheggio a pagamento in Palermo intestato alla suddetta ditta, la cui gestione era in realtà destinata a [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere la normativa che avrebbe inibito a quest'ultimo - in forza della sua condanna ex art. 416 bis cod. pen. e della sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale - di svolgere attività economiche. 4. L'indagato, infatti, ha interloquito direttamente con il proprietario del terreno, che si "messo a disposizione" anche in ordine alle modalità ritenute preferibili per la creazione della società a cui intestare la locazione dell'area ove realizzare il parcheggio ("Allora se ti fa piacere che lo facciamo insieme io sono a bello cuore, se tu mi dici "Antonio io me Io voglio fare da solo per i gatti [rectius "fatti"] miei mettimi nelle condizioni di farlo" altrettanto bene. Perché io sono ... come te lo devo dire ... sono disponibile Tommaso, Sono disponibile nel tuo interesse ..." - ordinanza riesame, pag. 5). 5. In riferimento poi al profilo relativo al dolo specifico della fattispecie di cui all'art. 512 bis cod. pen. - contestato, in termini però generici, dal ricorso - il Tribunale del riesame evidenzia le ragioni per le quali l'indagato è da ritenersi assolutamente consapevole delle condizioni soggettive del Tumminia (insieme al quale peraltro è stato condannato per reati connotati dalla mafiosità), della circostanza che il predetto era sottoposto alla sorveglianza speciale ("minchia, come te l'hanno data brutta questa sorveglianza!" esclama l'indagato nel corso di una conversazione con Tumminia - ordinanza riesame, pag. 7) e della destinazione al Tumminia della reale titolarità del realizzando parcheggio. 6. Infine, va rilevato che il ricorso, pur incentrandosi totalmente sull'asserita mancanza dei gravi indizi di colpevolezza, in chiusura invoca, in termini assolutamente generici e quindi inammissibili, "la carenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in tema di sussistenza di esigenze cautelari". 7. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi dai quali poter dedurre una sua assenza di colpa nella proposizione del ricorso, della somma, ritenuta congrua, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-
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