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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 16617/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34999/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 919/2018 depositata il21/06/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione Piana del [OSCURATO:PERSONA] sociale impugnò con ricorso al Tribunale di Salerno l’intimazione di pagamento di euro 50.833,86 per sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare dovuto più interessi e penalità emessa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio la Regione eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della controversia in favore del Giudice amministrativo.

Il Tribunale di Salerno dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con sentenza nr. 29297 del 2013 confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Salerno.

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Piana del [OSCURATO:PERSONA] sociale srl in liquidazione affidato adue motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non hanno spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sociale srl in liquidazione denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc perché la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] sebbene l’impugnazione della cartella riguardasse gli interessi di mora ed il compenso del Concessionario per la riscossione .

Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt 22 legge 689/81, art.1 legge 119/2003, art. 5 legge 119/2003, la ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1.

Invece, secondo la ricorrente, la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario in quanto la controversia era limitata all’applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogate, avendo la ditta effettuato il versamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare.

Il secondo motivo di ricorso è infondato, assorbito il primo.

Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A..

Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass.S.U. 31370/2018; Cass.S.U. 33850/2021).

In particolare l’Ordinanza n. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel solco della Ordinanza n. del 05/12/2018 ha affermato:“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A..

Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi.

Il ricorso è quindi infondato per il secondo motivo e deve essere respinto, assorbito il primo.

Nulla per le spese.

P.Q.M.

Rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.34999/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 191, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 919/2018 depositata il21/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione Piana del [OSCURATO:PERSONA] sociale impugnò con ricorso al Tribunale di Salerno l’intimazione di pagamento di euro 50.833,86 per sanzione amministrativa pari all’importo del prelievo supplementare dovuto più interessi e penalità emessa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio la Regione eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario a conoscere della controversia in favore del Giudice amministrativo. Il Tribunale di Salerno dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo con sentenza nr. 29297 del 2013 confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Salerno. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno ha proposto ricorso per cassazione Piana del [OSCURATO:PERSONA] sociale srl in liquidazione affidato adue motivi e memoria. [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] non hanno spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Col primo motivo di ricorso la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] sociale srl in liquidazione denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art.100 cpc ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cpc perché la Corte di Appello di Salerno ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:SOCIETA] sebbene l’impugnazione della cartella riguardasse gli interessi di mora ed il compenso del Concessionario per la riscossione . Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt 22 legge 689/81, art.1 legge 119/2003, art. 5 legge 119/2003, la ricorrente censura la sentenza per aver erroneamente ritenuto che la giurisdizione appartenesse al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 1. Invece, secondo la ricorrente, la giurisdizione apparteneva al giudice ordinario in quanto la controversia era limitata all’applicazione degli interessi e delle sanzioni irrogate, avendo la ditta effettuato il versamento degli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare. Il secondo motivo di ricorso è infondato, assorbito il primo. Secondo la più recente giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, infatti, in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero- caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi (Cass.S.U. 31370/2018; Cass.S.U. 33850/2021). In particolare l’Ordinanza n. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel solco della Ordinanza n. del 05/12/2018 ha affermato:“In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la previsione contenuta nell'art. 133, comma 1, lett. t), del d.lgs. n. 104 del 2010, che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorché caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi. Il ricorso è quindi infondato per il secondo motivo e deve essere respinto, assorbito il primo. Nulla per le spese. P.Q.M. Rigetta il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater DPR nr.115 del 30 maggio 2002 ricorrono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così
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