CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 24866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
vverso il decreto del 21 novembre 2025 della Corte d’appello di Ancona;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.Letta la memoria depositata il 18 maggio 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],nell’interesse dei ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorsodeducendo, a tal fine, l’insussistenza di una effettiva pericolosità della proposta.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Oggetto dell’impugnazione è il decreto con cui la Corte d’appello di Ancona,rigettando l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha confermato laconfisca dell’immobile sito in Fermo, alla via S. Paleotti n. 28, in quanto, anche seformalmente intestato ai ricorrenti, ritenuto nella disponibilità della loro figliaRomina [OSCURATO:PERSONA], già sottoposta alla misura di prevenzione personale dellasorveglianza speciale.2. Il ricorso è proposto nell’interesse dei terzi interessati, formali intestataridell’immobile confiscato, e si compone di un unico motivo d’impugnazione a mezzodel quale si deduce, sotto il profilo della violazione di legge, l’apparenza dellamotivazione offerta dalla Corte territoriale a sostegno della ritenuta fittizietàdell’intestazione e della connessa disponibilità della loro figlia Romina.Nel percorso argomentativo della Corte d'Appello, sostiene la difesa, da uncanto sarebbe stata omessa la specifica valutazione delle concrete risorsefinanziarie delle quali potevano disporre i ricorrenti, derivante dalla regolareprima ancora, nel paese di origine); dall’altro, si continua, non sarebbe statavalutata la locazione stipulata con la nipote, circostanza incompatibile con laritenuta disponibilità dell’immobile da parte della figlia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi sono inammissibili.2. Va opportunamente premesso che qualora la confisca abbia ad oggetto beniritenuti fittiziamente intestati a terzi, il terzo intestatario è legittimato a impugnareil provvedimento nei soli limiti della tutela della propria sfera patrimoniale, potendodedurre e provare esclusivamente l’effettiva titolarità del bene e la liceità dellerisorse impiegate per il suo acquisto, ma non anche contestare i presuppostiapplicativi della misura nei confronti del proposto, ivi compresa la sua pericolositàsociale, trattandosi di profili estranei alla posizione giuridica del terzo e riservatialla disponibilità difensiva del destinatario della misura (Sez. U, n. 30355 del27/03/2025, Putignano, Rv. 288300).3. Ciò considerato, la motivazione può ritenersi apparente (e, cometale, deducibile in questa sede in termini di violazione di legge: Sez. U., n. 5876del 28 gennaio 2004, Bevilacqua, Rv. 226712) (anche) quando il giudice omettadi confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo a determinare,anche singolarmente considerato, un esito opposto del giudizio (Sez. 1, n. 6636del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365 e Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016,Caliendo, Rv. 270080).Sicché il vizio di travisamento della prova (per omissione), pur astrattamentericonducibile all’interno del perimetro descritto dall'art. 606, comma 1, lett. e),cod. proc. pen. (e quindi non deducibile in questa sede), potrà essere ricompresoall’interno dei limiti descritti nell'art. 10, terzo comma, per le misure personali, e27, secondo comma, per le misure reali, del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (e,quindi, essere deducibile in sede di legittimità) ove abbia investito plurimecircostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito inmodo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistentericonducibile all’interno del perimetro della violazione di legge (Sez. 2, n. 20968del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435).4. Ma ciò, in concreto, non è avvenuto.La Corte territoriale ha dato atto: a) del valore dell’immobile acquistato (pari,secondo l’argomentata ricostruzione offerta dai giudici del merito, a 53 mila euro);b) delle concrete modalità dell’acquisto (perfezionato il 28 gennaio 2021, in virtùdi procura speciale, attraverso tale [OSCURATO:PERSONA], residente allo stesso indirizzodella [OSCURATO:PERSONA] e del compagno, dando atto del precedente versamento integrale delprezzo); c) dell’insussistenza di un’effettiva disponibilità economica da parte deiformali intestatari, genitori della proposta, entrati in Italia nel 2017-2018 ([OSCURATO:PERSONA],dal novembre 2019 al 31 gennaio 2022, aveva conseguito un reddito di soli 8.116euro; la moglie ha dichiarato, nel rogito, di essere casalinga e di non esercitareaveva percepito la somma complessiva di 15.593 euro, risultava cessata alla datadel 15 febbraio 2021)In questi termini, quindi, sul presupposto per cui la disponibilità, in capo alproposto, dei beni formalmente intestati al coniuge, ai figli ed ai conviventi èlegittimamente presunta senza la necessità di specifici accertamenti, quando risultil'assenza di risorse economiche proprie del terzo intestatario (Sez. U, n. 12621 del22/12/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270083, in motivazione; Sez. 1, n. 5184del 10/11/2015 - dep. 2016, Trubchaninova, Rv. 266247), le circostanze dedotte(peraltro ampiamente vagliate dalla Corte territoriale) non son espressive di vizidella motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto asostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisitiminimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a renderecomprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del29/05/2008, Rv. 239692), sicché il motivo di ricorso prospettato dalla difesa sisostanzia, ancorché formulato sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge,in una censura della motivazione offerta dalla Corte d’appello, non consentita inquesta sede, posti i limiti di ricorribilità indicati nell’art. 10 d. lgs. n. 159 del 2011.5. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenticondannati al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 19 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]