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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13065/2025

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle parti; udita la-relazi-one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Catania- rideterminava la pena inflitta all'imputato come concordata.

Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile.

Va richiamato il cons ,c, idato orientamento, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la rich ita di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 27-522; Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018,Rv. 272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de pliwo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizior e del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 'pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIArdato avviso alle parti; udita la-relazi-one svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'Appello di Catania, in accoglimento della richiesta, del P.G. e dell'imputato, ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Catania- rideterminava la pena inflitta all'imputato come concordata. Ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. è inammissibile. Va richiamato il cons ,c, idato orientamento, secondo cui il giudice di secondo grado, nell'accogliere la rich ita di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. né sull'insussistenza di ipotesi di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove perché si deve rapportare della motivazione all'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione in quanto, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Rv. 27-522; Sez.5, n. 15505 del 19/03/2018,Rv. 272853 - 01) Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de pliwo a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizior e del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle 'pese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 13065/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris