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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 36088/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, confermando la sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (Cattolica, [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Considerato che i motivi proposti (vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della mancanza della stessa; mancata assunzione di una prova decisiva per non esservi certezza in merito alla omologazione e alla taratura dell'etilometro utilizzato per rilevare il tasso alcolemico dell'imputato) si appalesano manifestamente infondati e generici, perché privi delle ragioni di diritto e di fatto che sostengono le richieste, a fronte di una motivazione compiuta e corretta in diritto (pp. 2 e 3), essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 91/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che, in riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena, confermando la sua responsabilità per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (Cattolica, [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Considerato che i motivi proposti (vizio di motivazione, in particolare sotto il profilo della mancanza della stessa; mancata assunzione di una prova decisiva per non esservi certezza in merito alla omologazione e alla taratura dell'etilometro utilizzato per rilevare il tasso alcolemico dell'imputato) si appalesano manifestamente infondati e generici, perché privi delle ragioni di diritto e di fatto che sostengono le richieste, a fronte di una motivazione compiuta e corretta in diritto (pp. 2 e 3), essendo pacificamente riconosciuta, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, la possibilità di procedere all'integrazione delle sentenze di primo e di secondo grado, così da farle confluire in un corpus unico, a condizione che le due pronunce abbiano adottato, come in questo caso, criteri omogenei e un apparato logico argomentativo uniforme (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 3, n. 10163 del 91/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 maggio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]r
Sentenza Cassazione n. 36088/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris