Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:815
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 22 dicembre 2010 – Commissione / Malta
(causa C‑351/09)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Ambiente – Direttiva 2006/60/CE – Articoli 8 e 15 – Stato delle acque superficiali interne – Elaborazione e messa in opera di programmi di monitoraggio – Omissione – Presentazione di relazioni sintetiche su tali programmi di monitoraggio – Omissione»
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
2000/60, artt. 8, nn. 1 e 2, e 15, n. 2) (v. punti 26-28)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Violazione degli artt. 8 e 15 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre
2000, 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327, pag. 1) – Obbligo di elaborare
e rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali – Obbligo di presentare relazioni sintetiche
sui programmi di monitoraggio delle acque superficiali.
Dispositivo
1)
Avendo omesso, in primo luogo, di elaborare e di rendere operativi programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali
interne conformemente all’art. 8, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 23 ottobre 2000, 2000/60/CE,
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque e, in secondo luogo, di presentare relazioni sintetiche
sui programmi di monitoraggio dello stato delle acque superficiali interne, conformemente all’art. 15, n. 2, di tale direttiva,
la Repubblica di Malta è venuta meno agli obblighi che le incombono ai sensi degli artt. 8 e 15 della suddetta direttiva.
2)
La Repubblica di Malta è condannata alle spese.