CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 16443/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Cina il 26/01/1986 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Arezzo, in data 29.12.2025, ha rigettato l'istanza ex art. 324 cod. proc. pen. avverso il decreto con cui il Pubblico Ministero, in data 2 dicembre 2025, convalidava il sequestro probatorio disposto di iniziativa della polizia giudiziaria di 843 articoli (palloncini e accessori per feste) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di cui all'art. 515 cod. pen. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore ha proposto ricorso per Cassazione, sollevando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa deduce violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., in quanto la motivazione del provvedimento impugnato è apparente per omessa autonoma valutazione delle specifiche censure difensive in ordine alla finalità probatoria, alla necessità del sequestro e alla proporzionalità del vincolo. La difesa evidenzia che, con l'istanza di riesame era stata dedotta la mancata indicazione delle concrete finalità probatorie perseguite; la manifesta sproporzione dell'apprensione dell'intero compendio di n. 843 articoli; la praticabilità di soluzioni meno invasive, con espressa richiesta subordinata di riduzione del sequestromediante campionamento rappresentativo. Si osserva che, a fronte di tale censure, il Tribunale del riesame aveva omesso qualsiasi reale valutazione critica, limitandosi ad affermare, in modo del tutto apodittico, che il sequestro sarebbe "funzionale alla ricerca della prova" e che il campionamento non sarebbe idoneo. La difesa ha quindi richiamato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, 21 settembre 2022 n. 38204) secondo cui il decreto di sequestro probatorio — e a maggior ragione, l'ordinanza del riesame che lo afferma - deve contenere una motivazione che dia conto specificamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, anche quando abbia ad oggetto beni qualificati come corpo del reato. Si sottolinea che l'ordinanza impugnata non solo non individua alcuna finalità probatoria concreta, ma omette del tutto di confrontarsi con la documentazione difensiva prodotta in sede di riesame, costituita da fatture di acquisto attestanti la tracciabilità della filiera, certificazioni di conformità e rapporti di prova EN 71. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge, in quanto il sequestro probatorio è stato disposto per finalità sostanzialmente preventive e in violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza. Si osserva che l'assenza delle specifiche finalità istruttorie rivela che il sequestro, pur qualificato formalmente come probatorio, non è in realtà funzionale all'acquisizione di prove, ma è volto a produrre l'effetto di sottrarre integralmente i beni alla disponibilità dell'indagato, impedendone la commercializzazione. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge in relazione alla sussistenza del fumus del delitto di cui all'art. 515 cod. pen.. Si osserva che l'ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il fumus del reato di cui all'art. 515 cod. pen. esclusivamente sulla base della asserita non conformità grafica della marcatura CE apposta sulle confezioni dei prodotti sequestrati, mentre una eventuale irregolarità formale o grafica non incide sulle caratteristiche materiali del bene, in quanto non costituisce una qualità intrinseca del prodotto. Secondo la difesa, il Tribunale del riesame ha operato un automatismo giuridicamente errato, equiparando una mera irregolarità formale della marcatura Ce a una difformità sostanziale penalmente rilevante, in totale assenza di qualsivoglia accertamento tecnico. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta ritualmente trasmessa, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, in quanto le doglianze articolate dal ricorrente si incentrano sulla impossibilità di configurare una qualificata probabilità di colpevolezza, venendo opposte agli elementi indicati nel provvedimento impugnato altre circostanze non riferibili direttamente alla merce in sequestro (come fatture di acquisto relative a prodotti assimilabili relativamente a certificazione di conformità e rapporti di prova). Secondo il 2Procuratore Generale, si tratta di censura all'evidenza inconferente posto che non appare idonea a disarticolare il ragionamento seguito dai giudici della cautela reale, costituito dalla ravvisabilità di elementi sufficienti alla configurazione, sia pure sommaria, della fattispecie criminosa ipotizzata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Va preliminarmente osservato che, ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; conf., Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorché la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e prive dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez U, n. 25932 cit; sez. 4 n. 23520 del 4/6/2020). Dunque, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, ovvero la violazione dell'art. 125, comma 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611 - 01).3 ctv3. Come è noto, le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno ribadito il principio, già in precedenza affermato, secondo cui «il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 - 01. In senso analogo, cfr. già Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Ferazzi, Rv. 226711 - 01). Si tratta di un principio ulteriormente ribadito dalla successiva elaborazione giurisprudenziale, con l'ulteriore precisazione per cui «l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose a esso pertinenti e alla concreta finalità probatoria perseguita con l'apposizione del vincolo reale deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare» (Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 - 01. In senso analogo, da ultimo, cfr. Sez. 6, n. 43990 del 30/09/2022, Meksi; Sez. 2, n. 11597 del 3/3/2026). Va tuttavia evidenziato, sul punto, che questa Corte (Sez. 3, n. 15201 del 10/01/2025, Mataj, non massimata; Sez. 3, n. 50324 del 30/11/2023, Girace, Rv. 285591 - 01; Sez. 3, n. 14735 del 12/12/2019, dep. 2020, Romersa, n.m.; Sez. 2, n. 52619 del 11/11/2014, Djikine, Rv. 261614; Sez. 3, n. 29990 del 24/06/2014, Lombardi, Rv. 259949; Sez. 5, n. 13839 del 12/03/2014, Vitale, Rv. 260205) ritiene che, nel caso di res che presentano una relazione di immediatezza pressoché «intuitiva» o «immediata» con il reato per cui si procede, il quantum di specificità della motivazione richiesta a pena di nullità può essere soddisfatto mediante l'utilizzo di formule più generali. In tal senso anche Sez. 3, n. 1145 del 27/04/2016, dep. 2017, Bernardi, Rv. 268736 01, che far riferimento al «caso in cui la finalizzazione probatoria del corpo del reato sia connotato ontologico ed immanente del compendio sequestrato, di immediata evidenza, desumibile dalla peculiare natura delle cose che lo compongono» (ribadendo l'arresto di Sez. 2, n. 4155 del 20/01/2015, Cheick, Rv. 262379 - 01). Ancora, Sez. 2, n. 11325 del 11/02/2015, Caruso, Rv. 263130 - 01, ha affermato che il vincolo reale giustificato dalle esigenze investigative può «insistere su beni che hanno con il fatto un collegamento di evidenza variabile: il che impone un adeguamento degli oneri motivazionali in coerenza con la evidenza del nesso che avvince la res vincolata al fatto che si accerta. Può pertanto essere affermato che sebbene le finalità investigative che legittimano il sequestro devonoessere sempre indicate nel provvedimento che impone il vincolo reale in modo che la motivazione sia idonea a dimostrare la funzione probatoria del sequestro, la motivazione deve essere modulata in relazione al caso concreto: sicché sarà necessaria una motivazione rafforzata ogni volta che il nesso tra la res vincolata ed il reato per cui si procede sia indiretto, mentre potrà farsi ricorso ad una formula sintetica nei casi in cui la funzione probatoria del vincolo sia di immediata evidenza». (SEz. 3, 7064 del 11/2/2026). 4. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato ha indicato le ragioni probatorie che hanno legittimato l'imposizione del vincolo reale, precisando che l'indispensabilità del mantenimento del vincolo si giustifica con la necessità di effettuare delle prove tecniche rese necessarie dalla tipologia di beni in sequestro di cui si assume la contraffazione del marchio CE. La difesa lamenta che il Tribunale del riesame non ha preso in considerazione la documentazione prodotta, ma non ne spiega la rilevanza, dal momento che attiene a merce diversa da quella in sequestro (fatture di acquisto relative a prodotti assimilabili relativamente a certificazione di conformità e rapporti di prova). Né può riconoscersi pregio alla generica censura relativa al mantenimento del vincolo in ordine all'intero compendio probatorio in quanto alle esigenze pratiche che sottendono il campionamento di beni seriali non corrisponde il diritto dell'indagato alla restituzione della merce non selezionata, trattandosi di beni che, secondo la rubrica provvisoriamente elevata, sono sottratti alla commercializzazione, in quanto presentano una marcatura CE graficamente non conforme a quanto stabilito dalla normativa di riferimento e destinati alla confisca ai sensi dell'art. 240 comma 2 cod. pen. E' infatti vietata ai sensi dell'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. la restituzione di «cose soggette a confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, secondo comma, cod. pen., restando escluse quelle soggette a confisca obbligatoria ai sensi di previsioni speciali, salvo che tali previsioni richiamino il predetto art. 240, secondo comma, cod. pen. o, comunque, si riferiscano al prezzo del reato o a cose la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato» (Sez. U. n. 40847 del 30/5/2019, Bellucci, Rv. 276690; in senso conforme Sez. 2, n. 28487 del 10/7/2025; Sez. 5, n. 19018 del 16/4/2025). 5. Manifestamente infondato è il terzo motivo. Per quanto attiene al requisito del "fumus commissi delicti", la giurisprudenza - a partire da Sez. Un., 20 novembre 1996, n. 23 del 1997, Bassi, Rv. 206657, che si era pronunciata in ordine ai poteri del tribunale del riesame - ha evidenziato che la verifica di tale presupposto deve essere compiuta in termini di "astratta configurabilità del reato ipotizzato", nel senso che il giudice, da un lato, non può 5limitarsi a "prendere atto" della tesi accusatoria, ma, dall' altro, è vincolato a procedere "nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero": in altri termini, il giudice deve effettuare il controllo "sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica, sia pure "tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull' "esistenza della fattispecie dedotta" (così, dopo Sez. Un., Bassi, tra le tante: Sez. I, 25 giugno 1999, n. 4496, Visconti, Rv. 214032; Sez. III, 25 febbraio 2003, n. 19766, Conventi, Rv. 224882; Sez. VI, 27 gennaio 2004, n. 12118, Piscopo, Rv. 228227; Sez. II, 27 settembre 2004, n. 44399, Rosellini, Rv. 229899; Sez. III, 7 aprile 2006, n. 33873, Moroni, Rv. 234782; Sez. V, 18 aprile 2011, n. 24589, Misseri, Rv. 250397). Pertanto, per l'adozione del sequestro probatorio non è necessario che sussistano gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un soggetto, in quanto, trattandosi di un mezzo di ricerca della prova, è sufficiente che esistano elementi tali da far configurare l'esistenza di un reato e la sussistenza di una relazione necessaria fra la cosa oggetto del sequestro ed il reato. Nel caso in esame, il Tribunale del riesame, con motivazione non apparente, ha ritenuto sussistente il fumus commissi delicti, in quanto la polizia giudiziaria ha accertato che i prodotti sequestrati erano stati messi in vendita, pur avendo una marcatura "CE" difforme dalla normativa di riferimento. 6. Segue all'esito del ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo. P.Q.M. P.Q.M