CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46129/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, che - per quanto ancora qui di interesse- ha confermato l'affermazione di responsabilità del suddetto imputato per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 e di cui all' art. 455 cod. pen.; Considerato che il primo ed unico motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge in relazione al reato di cui all'art. 455 cod.pen., oltre ad essere manifestamente infondato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 Unii 2022 ( Il Consigliere/stepr Il Presidente