CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27213/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/11/2023 del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen, il GUP del Tribunale ha applicato all'imputato [OSCURATO:PERSONA] la pena da lui richiesta, in relazione al reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990; che avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Considerato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché la censura - riferita al mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. - esula da quelle che, a seguito delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, possono essere proposte, con il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti; che il ricorso, invero, è ammesso ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen., solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, nessuno dei quali dedotto dal ricorrente; che, al di fuori dei già menzionati casi, questa Suprema Corte dichiara, pertanto, l'inammissibilità del ricorso con procedura semplificata e non partecipata, in base al combinato disposto dello stesso art. 448, comma 2-bis, e dell'art 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., previsione che si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella di cui alla prima parte dell'art. 610, comma 5-bis, che dispone, invece, la trattazione in forma partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato; che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle amm