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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023

Cassazione n. 17986/2023

Testo disponibile della fonte

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ronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n.

R.G. 92/2021, del 24 maggio 2022, nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], originaria ricorrente, ha chiesto l’annullamento o la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla “selezione per titoli ed esami, finalizzata per la formazione di graduatorie del personale docente da destinare all’estero” ex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017, indett a con d.d. n. 2021 del 20 dicembre 2018 e la condanna del Ministero resistente ad ammettere la ricorrente alla procedura di selezione per la destinazione all’estero.

Il Tribunale di Roma, in origine adito, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, individuando quale autorità giudiziaria competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

L’art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, sulla «disciplina della scuola italiana all’estero», al capo III, nel contestodella normativa sullo «stato giuridico» del «personale inviato all’estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma».

Si tratta di una regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatoriarispetto alle norme generali di cui all’art. 413, co mma 5, c.p.c. (foro della sede di servizio, nella specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), che mira a concentrare le controversie presso un unico foro e a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie.

Il Tribunale di Roma ha ritenuto la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur controvertendo sulla legittimità del bando per l’assegnazione di sedi all’estero, concerneva una docente che prestava ancora servizio in Italia, presso un istituto di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata assegnata ad una delle dette sedi.

Questa ricostruzione non è condivisibile, atteso che il citato art. 27 si riferisce alle controversie di lavoro “del personale di cui al presente capo”, ovvero il capo

III. Detto capo III, oltre ad individuare all’art. 18 le “Categorie e contingenti di personale” in “Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato”, che possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attivitàpreviste dallo stesso art. 18, e a disciplinare all’art. 24 le “Assegnazioni temporanee e invio in missione”, regola all’art. 19 la selezione di siffatto personale, in particolare le relative procedure e graduatorie, stabilendo, al comma 1, che“Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo èscelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre annidi effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni dasvolgere all’estero”.

Un’interpretazione letterale del menzionato art. 27 induce a dare rilievo al riferimento, contenuto nel medesimo art. 27, al “personale di cui al presente capo”, il quale non è solo quello destinato alle sedi all’estero, ma pure quello “da destinare all’estero ai sensi del presente capo”, che è costituito dai “dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni dasvolgere all’estero”.

Altresì un’interpretazione logico sistematica porta ad analoga conclusione , considerato che la normativa in esame mira a disciplinare l’intera materia della “Disciplina della scuola italiana all’estero”, dall’inizio della procedura di selezione alla destinazione all’estero, in modo che tutte le vicende concernenti l’applicazione della regolamentazione de qua siano decise, in primo grado, dallo stesso foro, ossia quello di Roma.

Pertanto, deve affermarsi che il foro competente a decideresulle controversie concernenti la selezione e la formazione delle graduatorie de l personale da destinare all’esteroex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017 è, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 64 del 2017, quello di Roma.

Il regolamento di competenza, quindi, va accolto, con la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, venendo in rilievo un regolamento di competenza d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine previsto dall’art. 5

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. R.G. 92/2021, del 24 maggio 2022, nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA] contro il Ministero della [OSCURATO:PERSONA]; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/5/2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA],che chiede dichiararsi la competenza del Tribunale di Roma. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], originaria ricorrente, ha chiesto l’annullamento o la disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla “selezione per titoli ed esami, finalizzata per la formazione di graduatorie del personale docente da destinare all’estero” ex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017, indett a con d.d. n. 2021 del 20 dicembre 2018 e la condanna del Ministero resistente ad ammettere la ricorrente alla procedura di selezione per la destinazione all’estero. Il Tribunale di Roma, in origine adito, ha rilevato d’ufficio la propria incompetenza per territorio, individuando quale autorità giudiziaria competente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. L’art. 27 del d.lgs. n. 64 del 2017, sulla «disciplina della scuola italiana all’estero», al capo III, nel contestodella normativa sullo «stato giuridico» del «personale inviato all’estero», da individuarsi attraverso selezione (art. 19 del medesimo d. lgs.), prevede che «per le controversie di lavoro del personale di cui al presente capo è competente il foro di Roma». Si tratta di una regola destinata a individuare una competenza esclusiva e derogatoriarispetto alle norme generali di cui all’art. 413, co mma 5, c.p.c. (foro della sede di servizio, nella specie il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]), che mira a concentrare le controversie presso un unico foro e a limitare, facilitando anche la riunione di cause, il rischio di dispersione di decisioni su vicende tendenzialmente uniche ed unitarie. Il Tribunale di Roma ha ritenuto la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in quanto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], pur controvertendo sulla legittimità del bando per l’assegnazione di sedi all’estero, concerneva una docente che prestava ancora servizio in Italia, presso un istituto di [OSCURATO:PERSONA], non essendo stata assegnata ad una delle dette sedi. Questa ricostruzione non è condivisibile, atteso che il citato art. 27 si riferisce alle controversie di lavoro “del personale di cui al presente capo”, ovvero il capo III. Detto capo III, oltre ad individuare all’art. 18 le “Categorie e contingenti di personale” in “Dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola a tempo indeterminato”, che possono essere collocati fuori ruolo e destinati alle attivitàpreviste dallo stesso art. 18, e a disciplinare all’art. 24 le “Assegnazioni temporanee e invio in missione”, regola all’art. 19 la selezione di siffatto personale, in particolare le relative procedure e graduatorie, stabilendo, al comma 1, che“Il personale da destinare all’estero ai sensi del presente capo èscelto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre annidi effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni dasvolgere all’estero”. Un’interpretazione letterale del menzionato art. 27 induce a dare rilievo al riferimento, contenuto nel medesimo art. 27, al “personale di cui al presente capo”, il quale non è solo quello destinato alle sedi all’estero, ma pure quello “da destinare all’estero ai sensi del presente capo”, che è costituito dai “dipendenti con contratto a tempo indeterminato che, dopo il periodo di prova, abbiano prestato in Italia almeno tre anni di effettivo servizio nei ruoli corrispondenti alle funzioni dasvolgere all’estero”. Altresì un’interpretazione logico sistematica porta ad analoga conclusione , considerato che la normativa in esame mira a disciplinare l’intera materia della “Disciplina della scuola italiana all’estero”, dall’inizio della procedura di selezione alla destinazione all’estero, in modo che tutte le vicende concernenti l’applicazione della regolamentazione de qua siano decise, in primo grado, dallo stesso foro, ossia quello di Roma. Pertanto, deve affermarsi che il foro competente a decideresulle controversie concernenti la selezione e la formazione delle graduatorie de l personale da destinare all’esteroex art. 19 d.lgs. n. 64 del 2017 è, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 64 del 2017, quello di Roma. Il regolamento di competenza, quindi, va accolto, con la declaratoria di competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale la causa andrà riassunta nel termine di mesi tre dalla comunicazione della presente ordinanza. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, venendo in rilievo un regolamento di competenza d’ufficio. P.Q.M. La Corte, dichiara la competenza del Tribunale di Roma, davanti al quale il processo dovrà essere riassunto nel termine previsto dall’art. 5
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