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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 14 marzo 2024

Cassazione n. 17112/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la remissione di querela della parte civile [OSCURATO:PERSONA], accettata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; í*(- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha confermato la sen- tenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la strada che da [OSCURATO:PERSONA] conduce a Grottaminarda, alla località Cardlto, non si avvedeva di un'autovettura lancia De!tE che la precedeva nello stesso senso di marcia e la tamponava lievemente, cagionando lesioni personali colpose a [OSCURATO:PERSONA] consisti in "un trauma cervicale", giudicate guaribili in giorni sette, come da referto del [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Ariano.

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 584 cod. proc. pen..

3. Il 14 marzo 2024, dinanzi alla Stazione CC d: [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] remissione di querela, accettata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale deltimputata [OSCURATO:PERSONA].

Si è dunque verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 152 cod pen. 4.

La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590 è estinto per remissione di querela.

Vanno altresì revocate le statuizioni civili.

Le spese vanno poste a carico della querelata, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen..

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remis- sione di quereia.

Revoca le statuizioni civili a carico dell'imputata.

Spese del procedi- mento a carico della querelata.

Così deciso in Roma il 26 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/06/2023 del TRIBUNALE di BENEVENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la remissione di querela della parte civile [OSCURATO:PERSONA], accettata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale dell'imputata [OSCURATO:PERSONA]; í*(- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, il Tribunale di Benevento ha confermato la sen- tenza del Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] del 3 settembre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, alla guida di un'autovettura [OSCURATO:PERSONA], percorrendo la strada che da [OSCURATO:PERSONA] conduce a Grottaminarda, alla località Cardlto, non si avvedeva di un'autovettura lancia De!tE che la precedeva nello stesso senso di marcia e la tamponava lievemente, cagionando lesioni personali colpose a [OSCURATO:PERSONA] consisti in "un trauma cervicale", giudicate guaribili in giorni sette, come da referto del [OSCURATO:PERSONA] dell'Ospedale di Ariano. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale per violazione dell'art. 584 cod. proc. pen.. 3. Il 14 marzo 2024, dinanzi alla Stazione CC d: [OSCURATO:PERSONA], è stata presentata dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] remissione di querela, accettata da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di procuratore speciale deltimputata [OSCURATO:PERSONA]. Si è dunque verificato l'effetto estintivo di cui all'art. 152 cod pen. 4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il reato di cui all'art. 590 è estinto per remissione di querela. Vanno altresì revocate le statuizioni civili. Le spese vanno poste a carico della querelata, a norma dell'art. 340, ultimo comma, cod. proc. pen.. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remis- sione di quereia. Revoca le statuizioni civili a carico dell'imputata. Spese del procedi- mento a carico della querelata. Così deciso in Roma il 26 m
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