CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02228/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Campobasso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] -atore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento cori rin,lo del provvedimento impugnato. «IMF ••••••n•nn 01,0111TATA It4 CANCELL.'", [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento, giudicando in sede di rinvio disp°,;to da questa Corte, Sez. 6, con sentenza del 9 luglio 2021, la quale, annullando senza rinvio l'ordinanza della Corte di appello di Campobasso, aveva accolte l ista -iza di ricusazione e disposto la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per cuante previsto dall'art. 42, comma 2, cod. proc. pen., la Corte d'appello di C a -nric Desse dichiarava l'efficacia, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], di tutti di atti compiuti dal G.i.p. ricusato, fino all'ammissione del giudizio abbreviato, ck posto con ordinanza del 27 marzo 2021. 2. Avverso l'indicata sentenza, [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del clifenst re di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 601, corn -na 1, lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 42, comma 2, cod. pro:. peri. con riferimento agli artt. 41, comma 3, e 127 cod. proc. pen. Assume l rico•rente che la Corte di merito ha emesso un provvedimento de plano, or-lettetici° di attivare il doveroso contraddittorio con le parti processuali e incorrenco ccsi nella nullità derivante dal combinato disposto degli art. 41, comma 3, cod prcc. pei. in relazione all'art. 127 cod. proc. pen. 2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comina 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 37, comma 2, 42, corri ma .2, cod. proc. pen. con riferimento all'art. 438, commi 5 e 5-bis, cod. proc. [en. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato, laddove ha ravvisato l'effi•:.:icia di tutti gli atti, senza considerare che i provvedimenti in ordine all'ammissicre e la rigetto a riti alternativi emessi dal giudice ricusato perdono efficacia ex lege., come affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite del 23 dicembre 20A, i. 37207, la cui motivazione viene riportata nel ricorso. Ad avviso del ricDrrente, il diniego all'ammissione del giudizio abbreviato condizionato a una perizia felice è stato compromesso, in termini di parzialità, della pregressa decisi° le acAtata dal G.u.p. in tema di colpevolezza, e, quindi, non può consena -e ,,ilcuna efficacia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato in relazione al primo motivo, con assorbirrien:o del secondo. j://? 2. Con la sentenza rescindente, la Corte di cassazione aveva annullato 3enza rinvio l'ordinanza impugnata e accolto la dichiarazione di ricusazione "con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobas;so per quanto previsto dall'art. 42, comma 2, c.p.p." 3. La questione posta dal ricorrente con il primo motivo è se, nel giudizio di rinvio, in cui la Corte d'appello è chiamata a compiere le valutazioni ex a ..:. 42, comma 2, cod. proc. pen., sia necessario fissare udienza came -ale Per la costituzione del contraddittorio, ovvero se la Corte territoriale possa D roce.dere de plano, come avvenuto nel caso di specie. 4. Ritiene il Collegio che la Corte di appello, chiamata a provveder nel giudizio rescindente, ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc. p lebba fissare udienza nel contraddittorio delle parti. Indicazioni in tal senso si traggono dalla sentenza delle [OSCURATO:PERSONA]* te n. 37207 del 16 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], la quale, pur essendo intervenuta, a dii .mere una questione che qui direttamente non rileva (ossia "se, in caso di accogiriento della istanza di ricusazione del g.u.p., il decreto che dispone il giudiz o - n2. nessc in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione - cor servi o meno efficacia"), nondimeno ha operato una puntuale ricostruzione del quadro normativo di riferimento, analizzando le varie fasi in cui si ad c:)la il procedimento incidentale attivato dall'istanza di ricusazione. Ai fini che qui rilevano, la Sezioni unite hanno precisato che "Jailla trama normativa delineata dal legislatore emerge con chiarezza che il provvedi -lento richiamato nell'enunciato della disposizione di cui all'art. 42, comma .!, cit. pertiene logicamente alla pronuncia sul merito della ricusazione e> ar:. 41, comma 3, cit., nel senso che ne forma parte necessaria ed inte3rant:!. Nel disegno del codice, infatti, il provvedimento dichiarativo che ne costiI:uisce l'oggetto è il risultato di un'attività doverosa e necessaria da parte del giudice che pronuncia sul merito della ricusazione: finanche nell'ipotesi in cui vi iEtppaia temporalmente scissa e non contestualmente adottata, come di regola de\,: -ebbe accadere in seno all'ordinanza che decide sul merito della ricusaiziorie, la declaratoria in ordine alla conservazione dell'efficacia degli atti non si I:radice in un provvedimento autonomo, ma nel necessario epilogo della decisione sull'oggetto del giudizio incidentale (par. 8.4.)". Affermano, ancora, le Sezioni Unite che l'istanza dichiarazione di ricusazione "determina l'attivazione di un procedimento incidentale connotat) in senso tipicamente giurisdizionale, con la garanzia di un contraddittorio da quale scaturisce un provvedimento emesso in forma di ordinanza, assoggettal;ile al controllo di legittimità con il ricorso per cassazione" (par. 9). 5. Orbene, dai passaggi argomentativi appena ricordati emerge, da un lato, che è ben possibile che la dichiarazione di accoglimento della ricusazio -b: e la declaratoria in ordine alla conservazione di efficacia degli atti coripluti dal giudice ricusato possano intervenire anche in momenti temporalmeite Ji:;tinti, come è accaduto nella vicenda in esame, in cui, appunto, la dichiarazione di ricusazione è stata emessa dalla Corte di cassazione, mentre la declaratoria ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen., comportando valutazione di merit), è sta:a devoluta alla Corte territoriale; dall'altro, che la garanzia del cortradclittoric trova applicazione con riferimento al procedimento incidentale ir ivato dall'istanza di ricusazione nella sua interezza, e, quindi, in relazione a cascuna fase - l'una che si conclude con accoglimento dell'istanza, l'altra che decide in ordine alla conservazione di efficacia degli atti compiuti dal giudice ricusati - ove queste, diversamente da quanto di regola accade, non siano conte.stua , ma avvengano in momenti diversi. 5. Deve perciò affermarsi che, nel caso in cui la Corte di cassazior e ai:colga l'istanza di ricusazione disponendo la trasmissione degli atti alla Cor:e d'appello per adempienti ex art. 42, comma 2, cod. proc. pen., il giudizio di rinv ci deve avvenire mediante fissazione di udienza camerale e, quindi, nel cortraddittorid tra le parti, le quali devono poter interloquire in ordine all'individuaz ore degli atti, compiuti dal giudice ricusato, che conservano efficacia. 6. Nel caso di specie, poiché la Corte d'appello ha provveduto de phino, il provvedimento impugnato, essendo stato assunto in violazione dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deve essere annullato senza rinvie, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Campobasso in d versa composizione, perché proceda ai sensi dell'art. 42, comma 2, cod. proc pei. previa fissazione dell'udienza camerale. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi ci atti alla Corte di appello di Campobasso pe