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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 24026/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31618/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , da l qual e è rappresentatoe difeso –ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 128/2019, depositata il 27 marzo2019.

RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA]

1. Il medico [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver frequentato post lauream due corsi di specializzazione universitaria (precisamente, in neurologia dall’anno accademico 1981-1982 all’anno accademico 1984-1985 ed in neurofisiopatologia dall’anno accademico 1985-1986 all’anno accademico 1987-1988) senza aver ricevutola remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandò giudizialmente la condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaScientifica e de l Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionatedirettive comunitarie.

2. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Campobasso condannò le parti convenute a pagare la somma di euro 77.726,76, oltre interessi legali dalla domanda (30 novembre 2005) al saldo.

3. In parziale accoglimento dell’appello congiuntamente interposto dalle PP.AA. in origine convenute, la decisione in epigrafe indicata ha ridotto il quantum della condanna: in particolare, ne ha commisurato l’entità alla misura stabilita dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, riconoscendo pertanto la spettanza di euro 6.713,93 per ciascuno degli anni di frequenza diambedue i corsi di specializzazione e, quindi, dell’importo complessivo di euro 46.997,51, immutati il saggio ed il dies a quodegli interessi attribuiti dal primo giudice .

4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo; resistono, con unitariocontroricorso, spiegando altresì ricorso incidentale articolato inun motivo, i Ministeri in epigrafe indicati.

5. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA]

1. L’unico motivo di ricorsoprincipale denuncia « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, all’applicazione delle direttive 75/362/ CEE , 75/363/CEE e 82/76/CEE, agli artt. 1219 e 1224 cod. civ., all’art. 11 dellalegge n. 370 del 1999 ed alla mancata applicazione del disposto dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257».

Il ricorrente sostiene, in estrema sintesi,di aver diritto, in forza di princìpi di diritto di rango costituzionale e sovranazionale, all’importo stabilito dal d.lgs. n. 257 del 1991 per l’intera durata dei corsi post lauream frequentati: assume cioè che anche ai medici che abbiano svoltocorsi di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1991, competa la somma di lire 21.500.000, p ari a euro 11.103,82 , per ciascun anno di corso di specializzazione.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, gli evocati Ministeri deducono che, proprio in virtù delle richiamate direttive comunitarie, al ricorrente principale non spetti risarcimento per la frequenza del corso di specializzazione in neurologia (svolto dall’anno accademico 1981-1982 all’anno accademico 1984-1985), siccome iniziatoin epoca anteriore al 29 gennaio 1982, data di vigenza della direttiva 82/76.

3. Le doglianzesono da scrutinare congiuntamente, in ragione della stretta connessione della quaestio iuris adesse so ttesa .

3.1. Al fondo, ambedue i motivi interrogano la Corte di legittimità sul se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge (e, in caso di risposta positiva, in quale misura) per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia perquei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 (o in anni ancora anteriori) e terminando in data successiva al 10 gennaio 1983.

Si tratta di questione sulla quale questa Corte ha, con rinvii pregiudiziali, in più occasioni richiesto agli organi di giustizia unionale chiarimenti ermeneutici, segnatamente circa la portata applicativa delle disposizioni dettate d a ll’art. 2 paragrafo 1, lett. c), d a ll’a rt. 3, paragrafi 1 e 2, nonché d a ll’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio.

Con la sentenza 24 gennaio 2018 (resa nelle cause riunite C- 616/16 e C-617/16), la Corte di Giustizia dell’Unio ne Europea stabil ì che: a) «qualsiasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata»; b) tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) «una remunerazione adeguata per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa».

Con tale decisione,il giudice comunitario aveva chiarito che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983: era rimasto tuttavia irrisolto il dubbio se siffatto diritto dovesse essere riconosciuto anche a chiaveva iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76).

Sullo specifico punto, nuovamente investita da questa Corte (rinvio pregiudiziale operato da Cass., Sez.

U, 29/10/2020, n. 23901), la CGUE, con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha precisato che r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 –essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE».

3.2. Conformandosi ai dicta del giudice eurounitario, questa Corte, nella sua composizionetipica di organo della nomofilachia interna, ha: -)dapprima affermato (Cass., Sez.

U, 31/07/201 8, n. 20348) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa» sicché esso va commisurato «non all’intero periodo di durata dell’anno accademico 1982-1983 delcorso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»; -) successivamente puntualizzato ( C ass., Sez.

U, 23/06/2022 n. 20278) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE».

Più in dettaglio, in relazione ai corsi di specializzazione correlati all’anno accademico 1982-1983, il frazionamento dell’ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE ha luogo soltanto nel caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quell’epoca non ha determinato alcun inadempimento e non può ingenerare pretese risarcitorie; viceversa, ove l’uno e l’altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983, il risarcimento stessova riconosciuto integralmente perché l’intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente (così Cass. 26/02/2019, n. 5509; Cass. 23/07/2019, n. 19742).

2.4. In ordine ai canoni di determinazione del danno conseguente alla mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991,va qui ribadito che il legislatore - dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 , integrante un atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - ha palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11: pertanto « a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale» (Cass.09/02/2012, n. 1917 ; conformi, tra le tante: Cass. 17/01/2013, n. 1157; Cass. 06/11/2014, n. 23635; Cass. 10/02/2015, n. 2538; Cass.09/07/2015, n. 14376).

L’aestimatio del pregiudizio da mancato riconoscimento dell’equa remunerazioneoperata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 opera, dunque, anche per i medici non considerati in detto articolo: a questi ultimi, infatti, «non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente» (Cass., Sez.

U, 27/11/2018, n. 30649).

2.5. In definitiva e per riepilogare: ai medici iscritti a corsi di specializzazione post lauream in epoca anteriore al 29 gennaio 1982 compete il ristoro del danno nella misura stabilita dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (euro 6.713,94 all’anno) ma soltanto per l’arco di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione; per l’anno accademico 1982-1983, l’importo spetta per l’intero se il corso è iniziato dopo 1° gennaio 1983, mentre va proporzionalmente frazionato (e dovuto solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983) qualora il corso sia cominciato nell’anno 1982.

3. Al lume degli enunciati prìncipi di diritto, chiara si appalesa la inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell’ art. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ..

Esso, rivendica, per corsi frequentati nello spatium temporis tra il 1983 ed il 1991, un ristoro commisurato all’importo fissato (ma con effetto solo per le situazioni future) dal d.lgs. n. 257 del 1991: si pone così in frontale contrapposizione con il monolitico orientamento del giudice della nomofilachia riportato sopra sub § 2.4., senza però alcuno r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sforzo interpretativo o rilievo critico in qualche modo volto ad un ripensamento dei presupposti e degli esiti dell’indirizzo.

4. È invece parzialmente fondato, nei limiti in appresso definiti, il ricorso incidentale.

Ha errato il giudice territoriale nell’attribuire al medico il ristoro per l’intera frequentazione del corso di specializzazione in neurologia, svolta dall’anno accademico 1981-1982 all’anno accademico 1984- 1985: esso spetta soltanto a far data dal 1° gennaio 1983 (dunque, con sicura esclusione dell’anno 1981-1982) e, in particolare, per l’anno 1982-1983 occorre accertare, in punto di fatto, l’effettivo inizio del corso e la relativa frequenza, se integralmente ed esclusivamente avvenuti dopo il 1° gennaio 1983 (con riconoscimento dell’indennizzo per intero) oppure, anche in parte, in epocaanteriore a tale data (con derivante, proporzionale,frazionamento del quantum r emuneratorio ).

A tanto provvederà (in uno alla nuova liquidazione della somma spettante) la Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.

5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

6. Attesa l’inammissibilitàdel ricorso principale , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q.m.

Dichiara inammissibileil ricorso principale. r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e principale dell’

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31618/2019 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via Lima n. 20, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , da l qual e è rappresentatoe difeso –ricorrente principale – contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E [OSCURATO:PERSONA] E MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato –controricorrenti e ricorrenti in via incidentale – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] n. 128/2019, depositata il 27 marzo2019. RESPONSABILITA’ CIVILE P.A. – [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 17aprile 202 3 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. Il medico [OSCURATO:PERSONA], deducendo di aver frequentato post lauream due corsi di specializzazione universitaria (precisamente, in neurologia dall’anno accademico 1981-1982 all’anno accademico 1984-1985 ed in neurofisiopatologia dall’anno accademico 1985-1986 all’anno accademico 1987-1988) senza aver ricevutola remunerazione prevista dalle Direttive CEE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76, domandò giudizialmente la condanna del Ministero della [OSCURATO:PERSONA], del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaScientifica e de l Ministero dell’Economia e delle Finanze al risarcimento dei danni patiti per la mancata attuazione delle menzionatedirettive comunitarie. 2. All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Campobasso condannò le parti convenute a pagare la somma di euro 77.726,76, oltre interessi legali dalla domanda (30 novembre 2005) al saldo. 3. In parziale accoglimento dell’appello congiuntamente interposto dalle PP.AA. in origine convenute, la decisione in epigrafe indicata ha ridotto il quantum della condanna: in particolare, ne ha commisurato l’entità alla misura stabilita dall’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, riconoscendo pertanto la spettanza di euro 6.713,93 per ciascuno degli anni di frequenza diambedue i corsi di specializzazione e, quindi, dell’importo complessivo di euro 46.997,51, immutati il saggio ed il dies a quodegli interessi attribuiti dal primo giudice . 4. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo; resistono, con unitariocontroricorso, spiegando altresì ricorso incidentale articolato inun motivo, i Ministeri in epigrafe indicati. 5. La trattazione delricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Pubblico Ministero non ha presentato conclusioni scritte. r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. L’unico motivo di ricorsoprincipale denuncia « violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione, all’applicazione delle direttive 75/362/ CEE , 75/363/CEE e 82/76/CEE, agli artt. 1219 e 1224 cod. civ., all’art. 11 dellalegge n. 370 del 1999 ed alla mancata applicazione del disposto dell’art. 6 del d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257». Il ricorrente sostiene, in estrema sintesi,di aver diritto, in forza di princìpi di diritto di rango costituzionale e sovranazionale, all’importo stabilito dal d.lgs. n. 257 del 1991 per l’intera durata dei corsi post lauream frequentati: assume cioè che anche ai medici che abbiano svoltocorsi di specializzazione nel periodo compreso tra il 1983 ed il 1991, competa la somma di lire 21.500.000, p ari a euro 11.103,82 , per ciascun anno di corso di specializzazione. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, gli evocati Ministeri deducono che, proprio in virtù delle richiamate direttive comunitarie, al ricorrente principale non spetti risarcimento per la frequenza del corso di specializzazione in neurologia (svolto dall’anno accademico 1981-1982 all’anno accademico 1984-1985), siccome iniziatoin epoca anteriore al 29 gennaio 1982, data di vigenza della direttiva 82/76. 3. Le doglianzesono da scrutinare congiuntamente, in ragione della stretta connessione della quaestio iuris adesse so ttesa . 3.1. Al fondo, ambedue i motivi interrogano la Corte di legittimità sul se sussista o meno il diritto alla percezione degli emolumenti fissati dalla legge (e, in caso di risposta positiva, in quale misura) per i c.d. medici specializzandi «a cavallo», ovverosia perquei medici che hanno frequentato e positivamente concluso uno dei corsi di specializzazione r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] riconosciuti in sede europea cominciando nel 1982 (o in anni ancora anteriori) e terminando in data successiva al 10 gennaio 1983. Si tratta di questione sulla quale questa Corte ha, con rinvii pregiudiziali, in più occasioni richiesto agli organi di giustizia unionale chiarimenti ermeneutici, segnatamente circa la portata applicativa delle disposizioni dettate d a ll’art. 2 paragrafo 1, lett. c), d a ll’a rt. 3, paragrafi 1 e 2, nonché d a ll’allegato della direttiva 75/363/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 82/76/CEE del Consiglio. Con la sentenza 24 gennaio 2018 (resa nelle cause riunite C- 616/16 e C-617/16), la Corte di Giustizia dell’Unio ne Europea stabil ì che: a) «qualsiasi formazione... come medico specialista iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere oggetto di remunerazione adeguata»; b) tale obbligo «non dipende dalla adozione, da parte dello Stato membro, di misure di trasposizione della direttiva 82/76»; c) «una remunerazione adeguata per la formazione...dei medici specialisti iniziata nel corso dell’anno 1982 e proseguita fino all’anno 1990 deve essere corrisposta per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa». Con tale decisione,il giudice comunitario aveva chiarito che coloro i quali avessero intrapreso la specializzazione nel corso dell’anno 1982 e l’avessero terminata, a seconda della durata legale, tre, quattro o cinque anni dopo, avevano diritto agli emolumenti di cui all’art. 11 della legge n. 370 del 1999, ma solo decorrere dal 1° gennaio 1983: era rimasto tuttavia irrisolto il dubbio se siffatto diritto dovesse essere riconosciuto anche a chiaveva iniziato la specializzazione prima del 29 gennaio 1982 (data di entrata in vigore della direttiva 82/76). Sullo specifico punto, nuovamente investita da questa Corte (rinvio pregiudiziale operato da Cass., Sez. U, 29/10/2020, n. 23901), la CGUE, con la sentenza 3 marzo 2022, C-590/20, ha precisato che r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] «l’art. 2, par. 1, lett. c), l’art. 3, par. 1-2 e l’allegato della direttiva 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o ridotto come medico specialista, iniziata prima della entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva del 1982 e proseguita dopo che sia scaduto in data 1° gennaio 1983 il termine di adeguamento, deve – per il periodo della formazione e con decorrenza dal 1° gennaio 1983 –essere oggetto di una remunerazione adeguata, a condizione che la formazione riguardi una specializzazione comune a tutti gli Stati, o a due o più di essi, e menzionata negli art. 5 o 7 della dir. 75/363/CEE». 3.2. Conformandosi ai dicta del giudice eurounitario, questa Corte, nella sua composizionetipica di organo della nomofilachia interna, ha: -)dapprima affermato (Cass., Sez. U, 31/07/201 8, n. 20348) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, sorto in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1983 ed il 1991, spetta anche per l’anno accademico 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa» sicché esso va commisurato «non all’intero periodo di durata dell’anno accademico 1982-1983 delcorso, bensì alla frazione temporale di esso successiva alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva (31 dicembre 1982), a partire dalla quale si è verificato l’inadempimento»; -) successivamente puntualizzato ( C ass., Sez. U, 23/06/2022 n. 20278) che «il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEEe n. 75/363/CEE, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della dir. 75/362/CEE». Più in dettaglio, in relazione ai corsi di specializzazione correlati all’anno accademico 1982-1983, il frazionamento dell’ammontare del risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/CEE ha luogo soltanto nel caso in cui, secondo l’ordinamento universitario, l’effettivo svolgimento del corso e la relativa frequenza siano iniziati prima del 1° gennaio 1983 (data successiva alla scadenza del termine del 31 dicembre 1982 di trasposizione della direttiva), atteso che la mancata conformazione prima di quell’epoca non ha determinato alcun inadempimento e non può ingenerare pretese risarcitorie; viceversa, ove l’uno e l’altra si siano svolti integralmente ed esclusivamente dopo il 1° gennaio 1983, il risarcimento stessova riconosciuto integralmente perché l’intera durata del corso si è svolta quando lo Stato era inadempiente (così Cass. 26/02/2019, n. 5509; Cass. 23/07/2019, n. 19742). 2.4. In ordine ai canoni di determinazione del danno conseguente alla mancata tempestiva trasposizione delle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE in favore dei medici frequentanti le scuole di specializzazione in epoca anteriore all’anno 1991,va qui ribadito che il legislatore - dettando l’art. 11 della legge n. 370 del 1999 , integrante un atto di adempimento parziale soggettivo delle citate direttive - ha palesato una precisa quantificazione dell’obbligo risarcitorio da parte dello Stato, valevole anche nei confronti di coloro i quali non erano ricompresi nel citato art. 11: pertanto « a seguito di tale esatta determinazione monetaria, alla precedente obbligazione risarcitoria per mancata attuazione delle direttive si è sostituita un’obbligazione avente natura di debito di valuta, rispetto alla quale - secondo le regole generali di cui agli artt. 1219 e 1224 cod. civ. – gli interessi legali possono essere riconosciuti solo dall’eventuale messa in mora o, in r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] difetto, dalla notificazione della domanda giudiziale» (Cass.09/02/2012, n. 1917 ; conformi, tra le tante: Cass. 17/01/2013, n. 1157; Cass. 06/11/2014, n. 23635; Cass. 10/02/2015, n. 2538; Cass.09/07/2015, n. 14376). L’aestimatio del pregiudizio da mancato riconoscimento dell’equa remunerazioneoperata dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 opera, dunque, anche per i medici non considerati in detto articolo: a questi ultimi, infatti, «non può applicarsi l’art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, in quanto tale decreto, nel trasporre nell’ordinamento interno le direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, ha regolato le situazioni future con la previsione, a partire dall’anno accademico 1991/1992, di condizioni di frequenza dei corsi diverse e più impegnative rispetto a quelle del periodo precedente» (Cass., Sez. U, 27/11/2018, n. 30649). 2.5. In definitiva e per riepilogare: ai medici iscritti a corsi di specializzazione post lauream in epoca anteriore al 29 gennaio 1982 compete il ristoro del danno nella misura stabilita dall’art. 11 della legge n. 370 del 1999 (euro 6.713,94 all’anno) ma soltanto per l’arco di tempo intercorso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola di specializzazione; per l’anno accademico 1982-1983, l’importo spetta per l’intero se il corso è iniziato dopo 1° gennaio 1983, mentre va proporzionalmente frazionato (e dovuto solo per il periodo successivo al 1° gennaio 1983) qualora il corso sia cominciato nell’anno 1982. 3. Al lume degli enunciati prìncipi di diritto, chiara si appalesa la inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell’ art. 360 bis, primo comma, num. 1, cod. proc. civ.. Esso, rivendica, per corsi frequentati nello spatium temporis tra il 1983 ed il 1991, un ristoro commisurato all’importo fissato (ma con effetto solo per le situazioni future) dal d.lgs. n. 257 del 1991: si pone così in frontale contrapposizione con il monolitico orientamento del giudice della nomofilachia riportato sopra sub § 2.4., senza però alcuno r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] sforzo interpretativo o rilievo critico in qualche modo volto ad un ripensamento dei presupposti e degli esiti dell’indirizzo. 4. È invece parzialmente fondato, nei limiti in appresso definiti, il ricorso incidentale. Ha errato il giudice territoriale nell’attribuire al medico il ristoro per l’intera frequentazione del corso di specializzazione in neurologia, svolta dall’anno accademico 1981-1982 all’anno accademico 1984- 1985: esso spetta soltanto a far data dal 1° gennaio 1983 (dunque, con sicura esclusione dell’anno 1981-1982) e, in particolare, per l’anno 1982-1983 occorre accertare, in punto di fatto, l’effettivo inizio del corso e la relativa frequenza, se integralmente ed esclusivamente avvenuti dopo il 1° gennaio 1983 (con riconoscimento dell’indennizzo per intero) oppure, anche in parte, in epocaanteriore a tale data (con derivante, proporzionale,frazionamento del quantum r emuneratorio ). A tanto provvederà (in uno alla nuova liquidazione della somma spettante) la Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui la causa va rinviata, previa cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto. 5. Al giudice del rinvio è altresì demandata la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 6. Attesa l’inammissibilitàdel ricorso principale , va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 -di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso principale, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. p. q.m. Dichiara inammissibileil ricorso principale. r.g. n. 31618/2019 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrent e principale dell’
Sentenza Cassazione n. 24026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris