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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 maggio 2025

Cassazione n. 23291/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], peraltro, tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché «è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); considerato che la doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era stata formulata in termini del tutto generici ed aspecifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 23 maggio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], peraltro, tardiva; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito poiché «è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente illustrata in termini specifici con la proposizione del ricorso in cassazione» (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01); considerato che la doglianza contenuta nell'atto di appello e relativa alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. era stata formulata in termini del tutto generici ed aspecifici; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 23 maggio
Sentenza Cassazione n. 23291/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris