CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2025
Cassazione n. 30188/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
5 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 38467/2019 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 411/04/19 depositata il 06/05/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 411/04/19 del 06/05/2019 , la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 53/02/18 della Commissione tributaria provinciale di L’Aquila (di seguito CTP), che aveva respinto il ricorso della contribuente nei confronti di un’intimazione di pagamento recante tre cartelle di pagamento per IRPEF e IVA relative agli anni d’imposta 2008, 2010 e 2011. 1.1.La CTR dichiarava la cessazione della materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento 054201500003471222, avendo la contribuente definito la lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. con modif. nella l. 1 dicembre 2016, n. 225. Con riferimento alle altre due cartelle di pagamento impugnate, il giudice di appello rilevava la nullità della notificazione e, pertanto, annullava l’intimazione di pagamento in parte qua. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso di AE è affidato a due motivi, di seguito riassunti. 1.1.Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 140 cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la nullità della notifica in ragione del mancato espletamento delle necessarie indagini sulla residenza della contribuente da parte dei messi notificatori. 1.2.Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 148 e 2700 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che le indicazioni contenute nelle relate di notifica non sarebbero veritiere, pur godendo di fede privilegiata, sicché non sarebbe ammissibile la prova contraria in luogo della querela di falso. 2.I due motivi possono essere unitariamente esaminati per ragioni di connessione e vanno disattesi. 2.1.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art.140 cod. proc. civ. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale (Cass.n. 6788 del 15/03/2017; Cass. n. 2877 del 07/02/2018; Cass. n. 8823 del 03/04/2024). 2.1.1.Peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass. n. 19958 del 27/07/2018). Ne consegue che l’apprezzamento concernente la sufficienza delle ricerche effettuate dal messo notificatore integra una questione di fatto, insuscettibile di sindacato in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata. 2.2.Nelle ipotesi di cd. irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica avviene con il deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto; il perfezionamento della notifica avviene entro dieci giorni dalla spedizione di detta raccomandata. 2.2.1.Per converso, per le ipotesi di cd. irreperibilità assoluta, per il perfezionamento della notifica si richiede, accanto al deposito dell'atto nella casa comunale, l'affissione dell'avviso nell'albo del comune e il decorso del termine di otto giorni dalla data di affissione. 2.3.Nel caso di specie, come si evince dalla documentazione fotoriprodotta dalla ricorrente ai fini dell’autosufficienza del ricorso: i) la cartella n. 05420130005801464000 risulta notificata in data 17/01/2014 con le modalità dell’irreperibilità assoluta. Dalla relata risulta che sia stato effettuato un primo accesso in data 07/11/2013 non andato a buon fine con l’indicazione “no civico” e che sia stato richiesto un certificato aggiornato al 04/12/2013 dal quale risulta la residenza in L’Aquila; ii) la cartella n. 05420150000556375000 risulta notificata in data 09/03/2013 con le modalità dell’irreperibilità assoluta. Dalla relata sembrano risultare altri accessi dei quali non risulta pienamente leggibile la data e, comunque, risulta la dizione “ignoto, Santi, via Cascina 65” 2.4.Orbene, il giudice di appello ha affermato che «Le ricerche espletate dal messo notificatore sono del tutto generiche in quanto nelle stesse si riporta: “n.° civico sconosciuto”, “civico non presente, chiedo info contribuente sconosciuto”, “destinatario sconosciuto su citofono e cassetta per lettere”, senza indicare le necessarie indagini svolte per verificare se la contribuente avesse mutato indirizzo nell’ambito della stessa città o si fosse, invece, trasferita altrove. Non si menziona neppure il soggetto da cui sarebbero state acquisite le informazioni in ordine alla mancata conoscenza in loco della ricorrente». 2.5.La sentenza impugnata si è, dunque, pienamente conformata alla giurisprudenza di questa Corte, la quale prevede, per la legittimità della notificazione in caso di irreperibilità assoluta, la verifica del domicilio nel comune e l’effettuazione di ricerche in loco. Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto, con accertamento in fatto congruo e non impugnabile in questa sede, che le ricerche eseguite dal messo notificatore non siano state sufficienti a legittimare il ricorso al rito degli irreperibili. 2.6.Né può dirsi che la CTR non abbia tenuto conto della fede privilegiata attribuibile alla relata di notificazione, posto che la valutazione ha riguardato unicamente l’insufficienza delle ricerche effettuate dal messo notificatore ed essendo gli altri elementi esterni dedotti dalla contribuente utilizzati solo ai fini del convincimento del giudice in ordine a detta insufficienza. 2.7.In definitiva, non v’è stata alcuna violazione di legge da parte del giudice di merito e le considerazioni della ricorrente in ordine alla sufficienza delle ricerche effettuate dal messo notificatore costituiscono una inammissibile istanza di rivalutazione dell’accertamento in fatto dallo stesso effettuato. 3.In conclusione, il ricorso va rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiarato della lite compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00. Nulla per le spese in favore della parte intimata, non costituitasi in giudizio e avente la medesima posizione processuale della ricorrente. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente procedimento, che li