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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 1955

Cassazione n. 25614/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza del 27/10/2025 la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunci emessa il 2/5/2024 dal Tribunale di Lucca.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione.

3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie.

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e .10 ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 1f.UA Sez;c:,ne re 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/10/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che con sentenza del 27/10/2025 la Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronunci emessa il 2/5/2024 dal Tribunale di Lucca. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, chiedendo l'annullamento della decisione. 3. Rilevato che il ricorso è inammissibile, perché proposto personalmente dall'imputato in violazione dell'art. 613 cod. proc. pen., che - novellato dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3/8/2017 - impone la sottoscrizione del ricorso di legittimità da parte di un legale iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; quel che non si riscontra nel caso di specie. 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e .10 ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.[OSCURATO:PERSONA] 1f.UA Sez;c:,ne re 09 LUG 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] mente
Sentenza Cassazione n. 25614/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris