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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36394/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \f/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 18.3.2025 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 5.2.2024 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni generiche e manca di qualsivoglia critica specifica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata; Evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso è plasticamente rivelata dall'unico passaggio appena più specifico in cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove la sentenza impugnata dà espressamente atto che sia stato invece applicato il minimo edittale con il contestuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; \f/ [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui in data 18.3.2025 la Corte d'Appello di Lecce - Sezione distaccata di Taranto ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto in data 5.2.2024 di condanna alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; Rilevato che il ricorso prospetta deduzioni generiche e manca di qualsivoglia critica specifica alle ragioni poste a base della sentenza impugnata; Evidenziato che la manifesta infondatezza del ricorso è plasticamente rivelata dall'unico passaggio appena più specifico in cui si censura la determinazione del trattamento sanzionatorio, laddove la sentenza impugnata dà espressamente atto che sia stato invece applicato il minimo edittale con il contestuale riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 36394/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris