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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 febbraio 2025

Cassazione n. 32371/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 28 febbraio 2025, respingeva il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il D.A.P. (Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA]) aveva disatteso la richiesta di avere copia della documentazione presente nel fascicolo e inerente alla disposta proroga nei confronti dell'istante del regime dell'art. 41-bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ritenuto che il dinego di ostensione del fascicolo da parte dell'amministrazione non fosse condotta in contrasto con norma di legge, avendo la richiesta ad oggetto atti contenenti informazioni la cui conoscenza avrebbe potuto compromettere l'attività di repressione e prevenzione della criminalità; in ogni caso, nessun diritto di difesa sarebbe stato leso, ben potendo il condannato fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma ed in quella sede avere accesso ai detti documenti.

Il Tribunale di sorveglianza rilevava l'intervenuta carenza di interesse del detenuto, poiché, nel frattempo, il decreto ministeriale emesso il 7 febbraio 2023 di proroga del regime speciale aveva perso efficacia ed era stato sostituto dal provvedimento successivo, emesso in data 4 febbraio 2025.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen.

Precisava che l'omessa impugnazione del DM 7/2/2023 era stata cagionata dalla tardiva risposta del D.A.P. alla richiesta di accesso agli atti; il pregiudizio rimaneva in ogni caso attuale, dovendo sempre garantirsi - quando si pone la necessità - al detenuto la possibilità di impugnare i decreti di proroga.

In ogni caso il detenuto può sempre chiedere la revoca del regime differenziato e l'interesse sotteso all'accesso agli atti non può essere collegato solo all'efficacia di un decreto; in caso contrario si verificherebbe una lacuna di tutela giurisdizionale.

Le informative riportate nel D.M. 7/2/2023 sono identiche a quelle utilizzate per l'emissione del D.M. emesso il 4 febbraio 2025 e, in ogni caso, il regime cui è sottoposto il detenuto è rimasto invariato e dunque non può dirsi venuto meno l'interesse ad impugnare.

3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio concludeva chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

In tema di interesse ad impugnare si richiama quanto affermato da Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, secondo cui «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo».

La carenza d'interesse - si è spiegato - può anche essere "sopraggiunta", come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso».

È innanzitutto necessario delimitare, al fine di apprezzare la permanenza di un interesse in capo al ricorrente ad impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, quale sia l'oggetto del reclamo del detenuto.

Il ricorrente, infatti, non ha impugnato il decreto di proroga del regime speciale, nel frattempo sostituto dal successivo, bensì il rigetto della richiesta di accesso ai documenti su cui detta proroga era basata.

Pertanto, è certamente condivisibile l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l'interesse del detenuto a richiedere la revoca del regime differenziato è sempre attuale, ma nel caso concreto non è quello l'oggetto dell'istanza.

Non è superfluo in proposito ricordare che l'interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 7049 del 2025, Mennetta, non mass. questa Corte in un caso molto simile ha escluso che permanesse un interesse in capo al condannato sottoposto a regime speciale ad impugnare il provvedimento di diniego di accesso ai documenti menzionati nel provvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il ricorso avverso il decreto di proroga di detto regime era stato dichiarato inammissibile.

Nel caso in esame, specularmente, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento emesso sulla base dei documenti di cui era stata chiesta l'ostensione, negata, non è più efficacie in quanto è stato sostituito da altro, successivo, decreto.

Pertanto, non si vede quale possa essere l'interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere la situazione di svantaggio lamentata dal ricorrente.

I precedenti richiamati da quest'ultimo ( sez. 1 n. 4599/2004, Zara) a sostegno della propria tesi avevano ad oggetto l'impugnazione del decreto di proroga del regime speciale, non già, si ripete, il diniego di accesso a documenti, e in quella pronuncia veniva affermato il persistere dell'interesse in capo al detenuto ad impugnare il decreto di proroga quand'anche lo stesso fosse divenuto inefficace, per scadenza del termine annuale, in ragione della inscindibile unitarietà fra il decreto di applicazione del regime speciale e i provvedimenti di proroga e della garanzia di un controllo giurisdizionale sulla misura e sul suo protrarsi.

2. Il provvedimento impugnato ha correttamente concluso in punto della carenza d'interesse in capo al ricOrrente e nessuna delle ragioni esposte nei motivi di ricorso, né i precedenti richiamati sono in grado di intaccare la impugnata decisione.

3. Per la ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]Olio che chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, con provvedimento del 28 febbraio 2025, respingeva il reclamo del detenuto [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza che aveva respinto il reclamo avverso il provvedimento con cui il D.A.P. (Dipartimento dell'[OSCURATO:PERSONA]) aveva disatteso la richiesta di avere copia della documentazione presente nel fascicolo e inerente alla disposta proroga nei confronti dell'istante del regime dell'art. 41-bis Ord. pen. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ritenuto che il dinego di ostensione del fascicolo da parte dell'amministrazione non fosse condotta in contrasto con norma di legge, avendo la richiesta ad oggetto atti contenenti informazioni la cui conoscenza avrebbe potuto compromettere l'attività di repressione e prevenzione della criminalità; in ogni caso, nessun diritto di difesa sarebbe stato leso, ben potendo il condannato fare reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Roma ed in quella sede avere accesso ai detti documenti. Il Tribunale di sorveglianza rilevava l'intervenuta carenza di interesse del detenuto, poiché, nel frattempo, il decreto ministeriale emesso il 7 febbraio 2023 di proroga del regime speciale aveva perso efficacia ed era stato sostituto dal provvedimento successivo, emesso in data 4 febbraio 2025. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il condannato tramite il difensore di fiducia, denunciando violazione dell'art. 41-bis Ord. pen. Precisava che l'omessa impugnazione del DM 7/2/2023 era stata cagionata dalla tardiva risposta del D.A.P. alla richiesta di accesso agli atti; il pregiudizio rimaneva in ogni caso attuale, dovendo sempre garantirsi - quando si pone la necessità - al detenuto la possibilità di impugnare i decreti di proroga. In ogni caso il detenuto può sempre chiedere la revoca del regime differenziato e l'interesse sotteso all'accesso agli atti non può essere collegato solo all'efficacia di un decreto; in caso contrario si verificherebbe una lacuna di tutela giurisdizionale. Le informative riportate nel D.M. 7/2/2023 sono identiche a quelle utilizzate per l'emissione del D.M. emesso il 4 febbraio 2025 e, in ogni caso, il regime cui è sottoposto il detenuto è rimasto invariato e dunque non può dirsi venuto meno l'interesse ad impugnare. 3. Il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio concludeva chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. In tema di interesse ad impugnare si richiama quanto affermato da Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marinaj, Rv. 251694, secondo cui «nel sistema processuale penale, la nozione di interesse ad impugnare non può essere basata sul concetto di soccombenza - a differenza delle impugnazioni civili che presuppongono un processo di tipo contenzioso, quindi una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti - ma va piuttosto individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in quella, positiva, del conseguimento di un'utilità, ossia di una decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo». La carenza d'interesse - si è spiegato - può anche essere "sopraggiunta", come tale intendendosi «la valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso». È innanzitutto necessario delimitare, al fine di apprezzare la permanenza di un interesse in capo al ricorrente ad impugnare il provvedimento emesso dal Tribunale di sorveglianza, quale sia l'oggetto del reclamo del detenuto. Il ricorrente, infatti, non ha impugnato il decreto di proroga del regime speciale, nel frattempo sostituto dal successivo, bensì il rigetto della richiesta di accesso ai documenti su cui detta proroga era basata. Pertanto, è certamente condivisibile l'affermazione contenuta nel ricorso secondo cui l'interesse del detenuto a richiedere la revoca del regime differenziato è sempre attuale, ma nel caso concreto non è quello l'oggetto dell'istanza. Non è superfluo in proposito ricordare che l'interesse a impugnare è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto e attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un'utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso. [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 7049 del 2025, Mennetta, non mass. questa Corte in un caso molto simile ha escluso che permanesse un interesse in capo al condannato sottoposto a regime speciale ad impugnare il provvedimento di diniego di accesso ai documenti menzionati nel provvedimento di proroga del regime differenziato, in quanto il ricorso avverso il decreto di proroga di detto regime era stato dichiarato inammissibile. Nel caso in esame, specularmente, il Tribunale di sorveglianza ha rilevato la sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento emesso sulla base dei documenti di cui era stata chiesta l'ostensione, negata, non è più efficacie in quanto è stato sostituito da altro, successivo, decreto. Pertanto, non si vede quale possa essere l'interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere la situazione di svantaggio lamentata dal ricorrente. I precedenti richiamati da quest'ultimo ( sez. 1 n. 4599/2004, Zara) a sostegno della propria tesi avevano ad oggetto l'impugnazione del decreto di proroga del regime speciale, non già, si ripete, il diniego di accesso a documenti, e in quella pronuncia veniva affermato il persistere dell'interesse in capo al detenuto ad impugnare il decreto di proroga quand'anche lo stesso fosse divenuto inefficace, per scadenza del termine annuale, in ragione della inscindibile unitarietà fra il decreto di applicazione del regime speciale e i provvedimenti di proroga e della garanzia di un controllo giurisdizionale sulla misura e sul suo protrarsi. 2. Il provvedimento impugnato ha correttamente concluso in punto della carenza d'interesse in capo al ricOrrente e nessuna delle ragioni esposte nei motivi di ricorso, né i precedenti richiamati sono in grado di intaccare la impugnata decisione. 3. Per la ragioni testé esposte il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagame
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